obbligo di certificazione dei contratti Ambienti confinati

INL, Prot. 7 Marzo 2024, N. 1937 - D.P.R. N. 177/2011 Problematiche Sui Luoghi Confinati E Ambienti Sospetti Di Inquinamento - Obbligo Di Certificazione Dei Contratti

INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dopo aver pubblicato la nota n.694 del 24/01/2024 relativa all’obbligatorietà della certificazione dei contratti di lavoro per il personale impiegato in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto (VEDI SOPRA), chiarisce la problematica con una nuova nota n.1937 del 7/03/2024.

Con la recente pubblicazione della nota 1937 del 07/03/2024, quanto sopra viene annullato ed è precisato che, ai fini della lettura del D.P.R. n. 177/2011, deve essere osservata una interpretazione “letterale” dello stesso secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento - obbligo di certificazione dei contratti.

Si fa riferimento ai chiarimenti da ultimo forniti con nota prot. n. 694 del 24 gennaio 2024 della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro concernente gli obblighi di certificazione nell'ambito dei luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. n. 177/2011.
Al riguardo, si informa che questo Ispettorato ha ritenuto opportuno proporre una modifica dello stesso D.P.R. n. 177/2011, la cui attuale formulazione è indubbiamente suscettibile di diverse interpretazioni.
Pertanto, anche al fine di non sovraccaricare l'attività delle Commissioni di certificazione e di evitare possibili contenziosi, si ritiene che, nelle more degli esiti di tale iniziativa, debba essere osservata una interpretazione "letterale" dello stesso D.P.R. n. 177/2011 secondo la quale sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I - recante "Certificazione dei contratti di lavoro" - del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. "atipici" e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga secondo un contratto di appalto, occorrerà certificare esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” del personale utilizzato dall’appaltatore



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