Obbligo Aggiornamento quinquennale formazione Addetti Antincendio
Decreto 2 Settembre 2021 Contenuti minimi dei corsi di formazione e aggiornamento addetti alle Emergenze Antincendio
Il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attivita'.
Per le attivita' di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneita' tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa e' acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero della difesa «addetto al servizio antincendio» puo' assolvere l'obbligo di formazione e di idoneita' tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti di formazione o le scuole della propria amministrazione.
Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.
Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.
2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovra' avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attivita' di formazione o aggiornamento.
Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi piu' di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attivita' di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento e' ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Per le attivita' di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneita' tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa e' acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il personale del Ministero della difesa «addetto al servizio antincendio» puo' assolvere l'obbligo di formazione e di idoneita' tecnica di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo attraverso la formazione specifica e il superamento delle specifiche prove di accertamento tecnico svolti presso gli istituti di formazione o le scuole della propria amministrazione.
Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.
Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.
I corsi di cui all'art. 5, gia' programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovra' avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attivita' di formazione o aggiornamento.
Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi piu' di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attivita' di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento e' ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana., ovvero il 4 Ottobre 2022