Obblighi del Datore di lavoro/Dirigente scolastico (D.Lgs. 81/08, art.18)

Gli obblighi in capo al Dirigente scolastico nella sua veste di Datore di lavoro si possono così riassumere:


1. nomina delle figure preposte alla sicurezza (Responsabile e Addetti SPP, questi ultimi quando previsti) e degli addetti alle emergenze
2. individuazione del personale con funzioni di dirigente e preposto ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
3. formazione e aggiornamento di R-ASPP, RLS, addetti alle emergenze, nonché degli eventuali dirigenti e preposti
4. valutazione dei rischi, stesura e aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
5. individuazione, programmazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione (gestione della sicurezza), in relazione ai contenuti del DVR
6. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e degli studenti (quando equiparati a lavoratori)
7. organizzazione dell’emergenza (piano d’emergenza, riguardante i vari scenari emergenziali individuati come più rischiosi)
8. nomina del Medico Competente (quando previsto) e relativa sorveglianza sanitaria del personale soggetto alla stessa
9. promozione della didattica della sicurezza rivolta agli allievi

2. La formazione del personale della scuola

La formazione del personale all’interno del mondo del lavoro debba essere il perno attorno cui ruota gran parte dell’azione preventiva posta in essere dai datori di lavoro.

3. Responsabile e Addetti al Servizio scolastico di Prevenzione e Protezione

L ’incarico va affidato prioritariamente a personale interno all’Istituto, ovvero, in subordine, interno ad un’altra Istituzione scolastica, dove operi con la medesima funzione. Solo in via sussidiaria, nell’impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il Dirigente scolastico potrà ricorrere a personale esterno alla scuola, ovviamente formato, pur rimanendo egli stesso sempre il soggetto penalmente e civilmente responsabile del proprio Istituto.

4. La valutazione dei rischi e le azioni ad essa connesse

La valutazione dei rischi non può trascurare ambiti quali la sicurezza delle strutture e degli arredi, lo svolgimento delle attività di laboratorio e di pulizia (queste ultime in relazione specialmente al rischio chimico nell’uso dei prodotti e nel rischio d’infortunio nell’uso di attrezzature di lavoro), il rumore e il riverbero acustico degli ambienti dedicati alla didattica, l’organizzazione delle pause dalle lezioni e la relativa sorveglianza degli allievi, il rischio, seppur potenziale, d’incendio e di altri eventi calamitosi, sia esterni (scosse di terremoto, trombe d’aria, ecc.) che interni (guasti agli impianti, cedimenti strutturali, ecc.), i lavori di ditte in appalto all’interno dell’edificio o nelle sue pertinenze esterne, le criticità organizzative che possono produrre situazioni diffuse di stress.

di Natalia Carpanzano

fonte:orizzontescuola

Somministrazione dei farmaci agli alunni: quando è obbligatoria?

Nel caso di presenza di alunni con patologie che rendono indispensabile l’assunzione di farmaci la famiglia può richiedere il sostegno della scuola.

I casi nei quali è ammesso la somministrazione sono solo quelli che non richiedono competenze specialistiche ed in ogni caso solo dopo che la scuola abbia acquisito la richiesta formale dei genitori e la certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno. La pianificazione di questo “servizio” spetta al dirigente scolastico, che dovrà verificare la disponibilità tra il proprio personale, innanzitutto tra gli addetti PS.

Le situazioni di competenza della scuola però devono essere ben definite e le istruzioni devono essere particolareggiate. Dovrebbero potersi avvalere di tale “servizio” gli allievi con malattia cronica (patologia che non guarisce e che richiede terapia di mantenimento, es. asma, diabete), in cui i farmaci devono essere assunti con orari e posologia costanti, ma anche quegli allievi che sono affetti da malattie che possono comportare urgenze (es. convulsioni, shock anafilattico) prevedibili, con manifestazioni correlate a quelle previste dal medico, in cui i farmaci devono essere somministrati con la modalità e la posologia prescritte.

La scuola dovrà innanzitutto individuare locali idonei per la somministrazione e tenuta dei farmaci, locali in cui potranno avere accesso anche i famigliari, in caso possano provvedere autonomamente. Nel caso in cui il dirigente scolastico non sia in grado di fornire tale “servizio” con personale interno, dovrà prendere accordi con altri soggetti istituzionali o associazioni di volontariato. Se anche questa soluzione non fosse praticabile, deve comunicarlo alle famiglie richiedenti e al Sindaco di residenza dell’alunno.

Tale situazione potrebbe però essere considerata inadempienza nella vigilanza e custodia degli allievi assunta nei confronti dei genitori. Allo stesso tempo il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico per paura delle eventuali conseguenze non trova scusante, dal momento che non è riconosciuta alcuna responsabilità a loro carico, se sono state seguite esattamente le indicazioni del medico, mentre potrebbe configurarsi come omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo i criteri previsti.

di Natalia Carpanzano

fonte:orizzontescuola

Certificazioni da acquisire per la somministrazione dei farmaci a scuola

Nei casi in cui sia necessario somministrare farmaci agli alunni, occorre definire bene in quali circostanze lo si debba fare e fornire istruzioni dettagliate.

Di tale “prestazione” possono usufruire:
◾gli allievi con malattia cronica, ovvero con una patologia che non guarisce e che richiede terapia di mantenimento (ad esempio asma o diabete). In questo caso i farmaci devono essere assunti con orari e posologia costanti.
◾Gli allievi che soffrono di patologie che possono comportare urgenze prevedibili (ad esempio shock anafilattico o convulsioni), con manifestazioni simili a quelle previste e descritte dal medico. In questi casi i farmaci devono essere somministrati con la modalità e la posologia prescritte.

Nel caso che l’episodio di malessere non presenti i sintomi descritti dal medico o affligga un allievo per il quale non è stata avanzata alcuna richiesta da parte dei genitori, la gestione spetterà all’addetto al primo soccorso e non dovrà essere somministrato alcun farmaco.

Le certificazioni da acquisire per la somministrazione di farmaci ad allievi sono le seguenti:
◾Richiesta scritta dei genitori, motivata con le caratteristiche della malattia, in cui si permette al personale individuato dalla scuola a somministrare la medicina al figlio, con la modalità e il dosaggio indicati dal medico
◾Prescrizione medica intestata all’alunno indicante: il nome del farmaco, la modalità di somministrazione e l’esatta posologia, oltre che l’orario esatto di somministrazione
◾Istruzioni del medico curante sulla posologia e modalità di somministrazione del farmaco in caso della comparsa di episodi acuti
di Natalia Carpanzano

fonte:orizzontescuola

La commissione sicurezza a scuola: compiti e responsabilità dei componenti

Molti sono gli strumenti utili alla gestione della sicurezza che si possono utilizzare in un Istituto Scolastico e la costituzione di una Commissione Sicurezza è uno di quelli più gettonati. Ma quali sono i suoi compiti e le responsabilità dei componenti?

In genere la Commissione Sicurezza di una scuola è istituita per gestire organicamente e di concerto le problematiche normate dal D.Lgs. 81/08. In genere è formata da:
◾Dirigente Scolastico
◾RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
◾Docenti incaricati come addetti al servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P.)
◾Coordinatore dell’emergenza (uno per ogni sede scolastica)
◾Addetti all’antincendio ed al primo soccorso (uno per ogni sede scolastica con relativo collaboratore)
◾Medico Competente ove nominato

La Commissione Sicurezza di norma si riunisce all'inizio di ogni anno scolastico con i seguenti fini:
◾Verificare lo stato degli arredi, della segnaletica di emergenza e degli impianti dei diversi ambienti
◾Verificare il necessario aggiornamento delle valutazione dei rischi per i singoli plessi
◾Verificare la composizione della squadra di emergenza e primo soccorso, nel caso in cui il personale che ne faceva parte l’anno precedente si sia traferito o non possa più svolgere le sue funzioni
◾Rilevare ed eventualmente segnalare all'Ente proprietario dello stabile le disfunzioni dei locali e degli impianti o la non rispondenza di essi alle norme di sicurezza

La Commissione si riunisce, inoltre, ogni qual volta si verifichino situazioni particolari che mettano in luce necessità di intervenire urgentemente e di organizzare le modalità delle prove di evacuazione rapida dei locali dell'edificio.

Tutte le figure devono essere incaricate con specifica nomina scritta dal Dirigente Scolastico e le responsabilità dei componenti sono relative al ruolo da essi svolto. Tralasciando le figure specifiche su cui già abbiamo dissertato varie volte (come RSPP, ASPP, etc), nel caso in cui in Commissione vengano inseriti dei semplici docenti questi non hanno responsabilità penali particolari, ma devono semplicemente attenersi alle specifiche comportamentali date dal DS e dal RSPP.

Ad esempio, può essere richiesto ad un docente, avente la funzione di preposto di plesso, di verificare che l’addetto del proprio plesso controlli periodicamente il contenuto delle cassette di primo soccorso, e di segnalare il materiale mancante o scaduto da sostituire. Analogamente un docente presente in Commissione può essere incaricato di verificare il corretto posizionamento della cartellonistica di emergenza (soggetta a volta a manomissione da parte degli alunni).

La semplice partecipazione alla Commissione Sicurezza, dunque, non comporta di per se alcuna responsabilità, ed eventuali compensi integrativi devono essere discussi in sede di contrattazione.

di Natalia Carpanzano

fonte:orizzontescuola


Gestione degli stage e dell'alternanza scuola-lavoro

I progetti di stage o di alternanza scuola-lavoro, attuati dalle scuole secondarie di secondo grado, sono ormai parte integrante delle attività scolastiche, ma cosa occorre fare dal punto di vista della sicurezza?

Questi tipi di attività sono disciplinate dall’art. 18 della L. 196/97 (Norme in materia di promozione dell’occupazione) e dal suo Regolamento attuativo, il quale all’art. 3 comma 1 prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Da tenere in considerazione c’è però anche il D.Lgs. 81/08, il quale ci dice che ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, gli allievi in stage sono considerati lavoratori a tutti gli effetti e quindi ricadono nell’applicazione e negli obblighi di attuazione del Decreto stesso.
Cosa deve fare dunque un Dirigente Scolastico che debba mandare i propri studenti in azienda?

Innanzitutto dovrà valutare i rischi legati alla realizzazione degli stage o dell’alternanza scuola-lavoro, e programmare le relative misure di prevenzione e di gestione affinché gli studenti siano il più possibile tutelati.

In questa prospettiva risulta necessario incentivare la collaborazione tra il referente d’istituto e il servizio di prevenzione e protezione dell’istituto.

Nel selezionare aziende idonee ad ospitare allievi in stage è obbligatorio considerare la sicurezza come requisito vincolante. Ciò richiede conoscenze anche in materia di sicurezza da parte del referente d’istituto ma anche la definizione di procedure per acquisire informazioni da parte dell’azienda.

Nella convenzione fra scuola e singole aziende che ospitano gli allievi dovranno essere espressi gli impegni delle parti.
Per quanto concerne quelli relativi alla sicurezza, l’azienda dovrà garantire:
1.l’osservanza degli obblighi di legge
2.la valutazione dei rischi riferita all’esperienza di stage
3.la fornitura dei DPI, allorché la mansione svolta dall’allievo lo preveda
4.la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito
5.l’informazione dell’allievo sui rischi dell’azienda e della mansione a cui sarà adibito
6.l’informazione dell’allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto
7.l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08
8.L’impegno per l’istituto scolastico riguarderà:
9.le garanzie assicurative dell’allievo
10.la formazione generale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11
11.la presenza di un tutor che segua l’allievo.

di Natalia Carpanzano

fonte:orizzontescuola

Astensione dal lavoro: il dirigente deve effettuare valutazione rischi per le lavoratrici in gravidanza o in fase di allattamento

Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori “pericolosi, faticosi e insalubri” (D.Lgs. 151/01) sono per definizione temporaneamente non idonee a svolgere quelle lavorazioni.

Spetta al dirigente scolastico effettuare una consona valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza o in fase di allattamento, definendo le condizioni di lavoro non conciliabili e le misure di prevenzione e protezione che intende scegliere a tutela delle lavoratrici madri.

Le condizioni di rischio che potrebbero causare l’astensione dal lavoro per una lavoratrice madre in un contesto scolastico sono:

agenti biologici: l’agente biologico che rappresenta un elevato rischio di contagio nella fascia di età 0-3 anni è il citomegalovirus, la cui trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Per tale agente non esiste una sicura copertura immunitaria mentre il virus della rosolia, nel caso di copertura vaccinale diffusa dei bambini, non rappresenta un rischio. Il virus della varicella costituisce un rischio nelle prime 20 settimane di gestazione solo se la lavoratrice non ha una copertura immunitaria adeguata.
◾postazione eretta: per più di metà dell’orario di lavoro
◾movimentazione carichi: se l’indice di rischio calcolato è uguale o superiore a 0,85
◾rumore: se il livello di esposizione è uguale o superiore a 80 dB(A);
◾sostanze chimiche: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza sanitaria (“rischio non irrilevante per la salute”)
◾videoterminali: l’utilizzo di PC non rappresenta una condizione di incompatibilità ma richiede variazioni delle condizioni e dell’orario di lavoro in rapporto alle variazioni posturali legate alla gestazione che potrebbero favorire la comparsa di disturbi dorso lombari (DM Lavoro “Linee guida d’uso dei videoterminali” del 2.10.00).

di Natalia Carpanzano

fonte:orizzontescuola

La sicurezza degli arredi scolastici: come individuare quelli a norma?

I tragici accadimenti degli ultimi giorni ci spingono a chiederci se gli arredi delle nostre aule siano sicuri o meno e se esista una normativa che regoli la materia.

La conformità degli arredi scolastici viene valutata in correlazione alle norme tecniche UNI, che indicano i requisiti che lavagne, banchi e sedie devono possedere.

Per i banchi e le sedie prendiamo come riferimento la UNI EN 1729, che stabilisce che i bordi del sedile, dello schienale e dei braccioli delle sedie che vengono a contatto con l'utilizzatore devono essere arrotondati e le superfici devono essere lisce. Inoltre, in relazione all'altezza dello studente, si assegnano agli arredi scolastici delle vere e proprie "taglie", in modo da favorire una corretta postura e uno sviluppo psicofisico corretto, con un'inclinazione dello schienale compresa tra i 95° e i 110°.

Le norme UNI fissano inoltre le dimensioni delle sedie e dei banchi scolastici in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate, sia che stiano lavorando o dinanzi ad un PC sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni.

Tutti gli arredi citati devono possedere, oltre a quanto citato, i requisiti di robustezza e stabilità garantiti dalla apposizione di loghi o marchi che identifichino il produttore o il fornitore.

Anche le lavagne vengono comprese nelle norme UNI, non essendo infrequenti gli incidenti legati alla presenza di tali arredi non a norma. In particola la UNI EN 14434 specifica che nessuna parte della superficie verticale deve costituire un potenziale pericolo per l'utente e che tutti i bordi e gli angoli accessibili devono essere arrotondati. Inoltre, tra i vari componenti della lavagna che si muovono in relazione l'una all'altra deve esserci sempre una distanza di sicurezza ed il posizionamento di comandi e maniglie deve rispettare i principi di ergonomia.

La presenza in aula di arredi che non rispettano quanto elencato, può costituire un rischio per gli utenti e va immediatamente segnalato al Dirigente Scolastico tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione o tramite apposita segnalazione scritta da parte del preposto di plesso.


di Natalia Carpanzano

fonte:orizzontescuola


UNI 1729-1 e UNI 1729-2, pubblicate le nuove norme tecniche per la sicurezza arredo scolastico con le dimensioni funzionali, i requisiti di sicurezza ed i metodi di provaL’Uni (Ente italiano di normazione) ha recentemente pubblicato le due norme UNI ENV 1729-1 e UNI ENV 1729-2 (“Mobili – Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche – Dimensioni funzionali – Requisiti di sicurezza e metodi di prova”), che indicano i requisiti ergonomici e di sicurezza per l’arredo (sedie e banchi compresi) utilizzato negli istituti scolastici.
Le norme fissano, in particolare, le dimensioni delle sedie e dei banchi nelle scuole che devono essere ideati secondo rigorosi criteri ergonomici per favorire una corretta postura ed evitare danni muscoloscheletrici, visto che gran parte della loro giornata viene trascorsa a scuola.
Per essere a norma gli arredi dovranno possedere determinati requisiti, in particolare le dimensioni di banchi e di sedie devono essere calcolate in funzione dell’altezza presunta degli studenti (varia dagli 80 cm ai 185 cm), quali:
·        i bordi del sedile, dello schienale e dei braccioli delle sedie che vengono a contatto con l’utilizzatore devono essere arrotondati con un raggio minimo o uno smusso di 2mm
·        le superfici devono essere lisce
·        le estremità devono essere rivestite per evitare di generare schegge taglienti
·        devono essere superate una serie di prove di laboratorio, tra le quali quelle di stabilità, di resistenza, di durata e d’urto in relazione all’altezza dello studente
·        lo schienale delle sedie deve avere un’inclinazione compresa tra i 95° e i 110°, indipendentemente dalla statura dello studente
·        la “taglia” o il codice colore devono essere ben visibili (ad ogni codice colore corrisponde una “taglia diversa”)
·        deve essere riportato il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell’importatore o del venditore
·        deve essere presente la data di fabbricazione che specifichi almeno l’anno e il mese di produzione
La norma indica inoltre i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e la marcatura per sedie e banchi.

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