REGOLAMENTO DPI
Il Regolamento DPI in vigore dal 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018
Il Regolamento DPI in vigore dal 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018.
ll presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.
Campo di applicazione
Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:
a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.
Non si applica ai DPI che:
a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
c) progettati per l'uso privato per proteggersi da:
i) condizioni atmosferiche non estreme;
ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;
d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.
Suddivisione/Catergorie di rischio
I Categoria
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
II Categoria
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
III Categoria
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.
Fonte Normativa:

MESSAGGIO INFORMATIVO SUL NOSTRO SERVIZIO DI NEWSLETTER PROFESSIONAL: Gli iscritti alla nostra Newsletter Professional hanno accesso all'area condivisione gratuita dove trovare oltre 7000 file gratuiti utili sulle tematiche prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e cantieri temporanei e mobili.
Abbonarsi alla nostra newsletter è conveniente e permette di
ricevere via mail notizie, approfondimenti,software freeware,documenti
in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro...e non solo.
L'iscrizione alla Newsletter Professional non ha scadenze o rinnovi annuali da sostenersi. |
NEWSLETTER PROFESSIONAL

Sei gia' iscritto alla nostra Newsletter Professional?
Inserisci l'email con cui ricevi le news Periodiche per procedere con il download.Se non sei ancora iscritto scopri come farlo cliccando sul pulsante Maggiori Info..
Maggiori Info sulla Newsletter Professional