Nuovi chiarimenti INL su sanzioni per requisiti di sicurezza e conformità delle macchine

Nuovi chiarimenti INL su sanzioni per requisiti di sicurezza e conformità delle macchine “ante direttiva”

Circolare N. 4 Del 23 Settembre 2024 Patente A Crediti - Prime Indicazioni Su “Sistema Di Qualificazione Delle Imprese E Dei Lavoratori Autonomi Tramite Crediti" Ex Art. 27 Del D. Lgs. 81/2008 E S.M.I.


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la Circolare n. 2668/2025, fornendo importanti indicazioni su due principali aspetti legati alla sicurezza sul lavoro:

  1. Modalità di applicazione delle sanzioni per categorie omogenee di violazioni
  2. Conformità delle macchine costruite prima dell’entrata in vigore delle Direttive comunitarie (c.d. “ante direttiva”)

La Circolare INL 2668/2025 fornisce importanti chiarimenti per gli operatori e gli ispettori:

  • Applicazione sanzioni: la distinzione tra categorie omogenee di requisiti è cruciale per evitare cumuli di violazioni.
  • Macchine ante direttiva: va garantito che le attrezzature rispettino l’Allegato V, ma non occorrono certificazioni formali di conformità se non previste dalla legge.
  • Manuale d’uso: per i macchinari “vecchi”, il datore di lavoro deve comunque predisporre istruzioni chiare e sicure, sebbene non sia obbligatoria la redazione di un manuale secondo le norme più recenti.

1. Applicazione delle sanzioni in presenza di più violazioni “omogenee”

La normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) prevede che, per i requisiti di sicurezza riconducibili alla stessa “categoria omogenea”, la violazione di più precetti venga considerata come un’unica infrazione. Ciò significa che, se un datore di lavoro non rispetta più disposizioni all’interno della stessa macro-categoria (ad esempio tutte riferite alle stesse caratteristiche di stabilità e solidità dei luoghi di lavoro), sarà sanzionato come se avesse commesso una sola violazione.

Al contrario, se le violazioni riguardano categorie differenti (ad esempio alcuni requisiti di stabilità e solidità e, contemporaneamente, i requisiti relativi all’altezza e cubatura dei locali), l’organo ispettivo potrà procedere a contestare più illeciti.

Perché è importante?

  • Riduce il rischio di sanzioni multiple se le violazioni rientrano tutte in una medesima classe di requisiti di sicurezza.
  • Chiarisce come compilare i verbali di contestazione, indicando puntualmente tutti i precetti violati, ma precisando che ricadono in un’unica “categoria omogenea”.

2. Conformità delle macchine “ante direttiva”

Le macchine immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996 (cioè prima del recepimento in Italia della Direttiva Macchine 89/392/CEE, poi sostituita dalla 2006/42/CE) non sono obbligate ad avere la marcatura CE. Per queste, la legge impone come riferimento principale l’art. 70 del D.Lgs. 81/2008, che rimanda all’Allegato V per definire i requisiti generali di sicurezza.

Ruolo del datore di lavoro

  • Il datore di lavoro è tenuto a garantire che l’attrezzatura di lavoro “ante direttiva” risponda ai requisiti minimi di sicurezza.
  • Nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) devono essere evidenziate le caratteristiche dell’attrezzatura e i pericoli specifici, nonché le soluzioni adottate per mitigare tali rischi.

Serve l’intervento di un tecnico abilitato?

La Circolare ribadisce che non esiste un obbligo legale di far redigere una vera e propria “certificazione di conformità” da parte di un tecnico abilitato sulle macchine ante direttiva. Tuttavia, il datore di lavoro, nell’ambito della propria valutazione, può decidere di affidarsi a un esperto per verificare che le attrezzature rispettino i requisiti di sicurezza. L’assenza di una dichiarazione firmata da un professionista non equivale, di per sé, a una violazione.


3. Documentazione di uso e manutenzione per le macchine “ante DPR 459/1996”

Per le macchine prodotte o immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 459/1996, la legge non prevedeva l’obbligo di fornire un manuale d’uso e manutenzione come accade oggi per le macchine con marcatura CE.

Cosa fare allora?

  • Il datore di lavoro deve comunque garantire che i lavoratori dispongano delle informazioni essenziali su utilizzo e manutenzione in sicurezza.
  • Sono considerate sufficienti delle schede tecniche, procedure o istruzioni operative, purché riportino tutte le misure di sicurezza e le norme comportamentali necessarie.
TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE INL

OGGETTO: Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea –
Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti.

Al fine di fornire riscontro alle numerose questioni di carattere operativo e interpretativo concernenti le tematiche in oggetto pervenute alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano n. 142 del 27 luglio 2022 e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, si forniscono, di seguito, alcuni chiarimenti condivisi.


1. Categorie omogenee: applicazione della sanzione prevista dal d. lgs. n. 81/2008.

L’articolo 64, comma 1 lettera a) prescrive che: “Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3”. Il richiamato articolo 63, comma 1 stabilisce che: “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.
La sanzione per le violazioni relative all’art. 64 comma 1 è prevista dall’art. 68 comma 1 lettera b) del citato decreto legislativo. Il comma 2 del medesimo articolo riporta che “La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1 lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati”.

Al fine di procedere uniformemente e correttamente all’applicazione dell’art. 68 comma 2, risulta necessario chiarire il concetto di “violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea” e, dunque, all’applicazione di “una unica violazione” nel caso di inosservanza di precetti riconducibili alla già menzionata nozione di “categoria omogenea”.

Ogni punto dell’allegato IV disciplina i requisiti di sicurezza con riferimento ad una classe di interessi riguardanti l’ambiente di lavoro (stabilità e solidità al punto 1.1, altezza, cubatura e superficie al punto 1.2, pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico al punto 1.3 ecc.). Pertanto, tutti i precetti che sono ricompresi in ogni singola classe di riferimento, in quanto raggruppati sulla base di un criterio selettivo finalizzato alla tutela di un comune interesse specifico o requisito di sicurezza (la stabilità e la solidità oppure le vie di uscita e di emergenza oppure le porte e portoni ecc.) rientrano nella stessa categoria omogenea.

Alla luce di quanto sopra riportato, si evidenzia chiaramente che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6) comporta la violazione di più illeciti.¹

¹ Vedasi Cassazione Penale, Sez. 3, 23 dicembre 2015, n. 50440 e Cassazione Penale, Sez. 3, 17 febbraio 2014, n. 7342

2. Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V.

La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate. Successivamente, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 17 del 27/01/2010, che ha sostituito integralmente la precedente Direttiva 89/392/CEE. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.

L’art. 71 prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, pertanto, il Datore di Lavoro deve assicurare la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Di conseguenza il datore di lavoro dovrà valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) e secondo le modalità indicate dall’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà evidenziare la valutazione del rischio specifico in coerenza con le indicazioni di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008.
A riguardo, si evidenzia che il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.

Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

3. Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione.

Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).







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