Nota Inl su Adozione del provvedimento di sospensione per le microimprese
INL, prot. 24 gennaio 2023, n. 162 - Art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 - Adozione provvedimento di sospensione e microimpresa - Richiesta parere
La Direzione centrale del coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare n. 162 del 24/01/2023 in riscontro al quesito relativo alla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero” con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP, ha chiarito che sebbene a riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si fosse già espresso con nota prot. n. 509 del 20 gennaio 2023, ha precisato che nel caso di lavoro irregolare, non trova applicazione la sospensione dell’attività qualora il lavoratore risultasse l’unico occupato dell’impresa.
Al riguardo, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 509 del 20 gennaio 2023, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa”.
Tale eccezione, la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione, è riferita esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.
Ne consegue che tale esclusione non troverà applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 - ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP - da sole sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare.
Da ultimo si ricorda che, qualora invece non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, come chiarito con circ. n. 3/2021, il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 14 cit., ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l'allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.
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