Nota informativa per l’Azienda che ospita studenti in Alternanza Scuola-Lavoro
Schema di integrazione del DVR
Aspetti normativi
L’Alternanza Scuola-Lavoro di cui al D.Lgs. 77/2005 e L. 107/2015 (di seguito ASL) è una metodologia didattica che permette agli studenti di svolgere una parte del loro percorso formativo presso una impresa o un ente, combinando la preparazione scolastica con esperienza assistita sul posto di lavoro. Il percorso ASL non ha la finalità di far apprendere un mestiere o una mansione, ma quella di acquisire competenze operative utili a comprendere l’organizzazione e il funzionamento delle aziende, di acquisire competenze relazionali e di avere infine strumenti per orientarsi nelle scelte universitarie o professionali.
I rapporti tra azienda e istituzione scolastica/formativa sono regolati da apposita convenzione sottoscritta tra le parti che definisce anche gli ambiti didattici dello specifico “progetto formativo”.
L’azienda può ospitare, per un tempo limitato, studenti in attività di stage formativi in virtù della L. 196/1997, del D.M. del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 142/1998. Ne consegue che, durante tali attività, gli studenti in ASL sono equiparati ai lavoratori ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e quindi sono soggetti a tutte le previsioni della normativa a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Tale condizione non costituisce comunque rapporto di lavoro, pertanto lo studente minorenne in ASL non acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore” e non si applica la disciplina di cui alla L. 977/1967 recante la “tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”, come modificata dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs. 262/2000.
Valutazione dei rischi per lo studente
Nel DVR l’azienda ospitante deve indicare le mansioni/operazioni che verranno effettuate dallo studente.
Per le mansioni affidate allo studente l’azienda deve valutare i rischi con la collaborazione
del Medico Competente, ove previsto, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:
sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
natura, grado e durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici;
movimentazione manuale dei carichi;
sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine apparecchi e strumenti;
pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro
interazione sull’organizzazione del lavoro;
situazione della formazione e dell’informazione degli studenti.
Per facilitare l’azienda nella valutazione dei rischi per lo studente ospite è stata predisposta uno “schema di integrazione del DVR” (vd. ALLEGATO), valida per tutti i settori di attività: spetterà all’azienda integrare o semplificare i contenuti di tale bozza in base alle proprie evidenze di rischio. Le informazioni dettagliate per la sua compilazione (misurazioni/stime dei rischi, indicazioni di prevenzione/protezione, certificazioni, etc) sono da reperire nel documento di valutazione dei rischi generali dell’azienda stessa, di cui lo schema allegato costituisce parte integrante.
Formazione
La formazione generale e specifica devono essere erogate agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei percorsi ASL.
L’istituto scolastico deve aver già provveduto alla formazione generale e specifica.
La scuola deve certificare l’avvenuta formazione dello studente in materia di sicurezza sul lavoro (ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008) di base e specifica (4 ore + 4/8 ore), conservando copia degli attestati di formazione generale e specifica che rilascia agli studenti e documentando gli argomenti trattati e del tempo ad ognuno dedicati.
Il soggetto ospitante ha diritto di prendere visione e/o avere copia degli attestati rilasciati
allo studente prima dell’inizio della ASL.
Il soggetto ospitante può chiedere ulteriori informazioni sul percorso formativo svolto dallo studente per capire se c’è la necessità di completare la formazione sui rischi specifici delle mansioni che assegnerà allo studente illustrati nel proprio DVR.
Informazione
Il Datore di Lavoro dell’azienda ospitante deve provvedere a fornire allo studente l’informazione ex art. 36 del D.Lgs. 81/2008 in merito alla propria organizzazione del lavoro (emergenze ed evacuazione, figure della sicurezza, logistica, etc).
D’altro canto, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati, si consiglia di informare la ditta ospitante su eventuali problematiche fisiche dello studente o su particolari condizioni di salute (allergie, necessità di assumere farmaci salvavita, limitazioni motorie, etc), concordando con questo le modalità operative di un eventuale intervento
d’urgenza.
Obblighi e divieti per lo studente
Si ritiene utile che l’azienda ospitante ricordi alla scuola e allo studente i principali doveri e
divieti che derivano in particolare dagli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza (art.
20 D.Lgs. 81/2008) e da altre previsioni normative applicabili, tra i quali, a titolo esemplificativo:
obbligo di osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai
Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
obbligo di utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione;
obbligo di indossare abbigliamento adeguato;
obbligo di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto
(es. al tutor) eventuali anomalie di macchine, attrezzature o dispostivi di sicurezza;
divieto di utilizzare macchine, utensili, impianti non indicati dalla convenzione o dal piano formativo
divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza e non autorizzate, operazioni di manutenzione, interventi su impianti elettrici;
divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di controllo;
divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti;
divieto per i soggetti minori di somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici;
divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi e nelle aree esterne contrassegnate dal divieto;
Per la gestione di questi aspetti si suggerisce alla azienda di predisporre una procedura che fornisca allo studente e al personale aziendale le principali informazioni su: percorsi e luoghi che può frequentare, orari da seguire, obblighi da attuare, divieti da rispettare, DPI da utilizzare, figure aziendali da contattare, etc.
Relativamente a quest’ultimo punto, la normativa sulla ASL prevede che l’azienda ospitante individui un tutor aziendale il cui nominativo viene riportato anche nella convenzione; oltre a questa figura l’azienda ospitante potrebbe prevedere anche una figura di affiancamento allo studente, figura necessaria in caso di svolgimento dei lavori vietati di cui all’Allegato I della L. 977/1967 come modificata dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs 262/2000, dal momento che, in deroga a tale divieto, l’art. 6 prevede che le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell’Allegato I possono essere svolti per motivi didattici o di formazione professionale, sia in aula sia in laboratorio scolastico sia in ambienti di lavoro privati, purché “sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previsti dalla vigente legislazione”.
DPI
Per quanto riguarda i DPI è compito del soggetto ospitante decidere, in base al proprio DVR, se lo studente in ASL debba indossare i DPI durante l’attività, e in tal caso dovrà fornirli. È consigliabile una procedura gestionale con la formalizzazione delle varie fasi di consegna, addestramento, modalità di tenuta e riconsegna.
Sorveglianza sanitaria
L’obbligo di sorveglianza sanitaria (visita preventiva) per gli studenti non scatta solo per il fatto di svolgere l’ASL, ma va verificato caso per caso, in relazione al DVR dell’azienda ospitante. È importante. quindi, che l’azienda che ospita studenti in ASL analizzi i rischi per tali soggetti (mansioni possibili, quantificazione dei rischi che potrebbero far scattare l’obbligo della sorveglianza sanitaria), come illustrato nella scheda allegata. Se in base a tale valutazione, risulta che le attività svolte dallo studente sono soggette a sorveglianza sanitaria, è necessario che sia il Medico Competente dell’azienda a fare il controllo sanitario, dal momento che egli conosce i rischi aziendali, il posto di lavoro e il relativo protocollo sanitario. Tuttavia si sottolinea che, per lo sviluppo temporale che caratterizza l’ASL (al massimo 400 ore in 3 anni), e per la tipologia di compiti che vengono assegnati allo studente, difficilmente l’attività lavorativa svolta in ASL determina il superamento dei limiti che la normativa prende a riferimento per sancire l’obbligo della sorveglianza sanitaria.
Qualora gli studenti di alcuni Istituti Tecnici o Professionali risultino già sottoposti alla sorveglianza sanitaria da parte dell’istituto scolastico, e siano pertanto già in possesso di un giudizio di idoneità alla mansione redatto dal Medico Competente della scuola, l’azienda ospitante, tramite il proprio Medico Competente, dovrà verificare se i rischi per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli presenti nella propria azienda, garantendo eventualmente l’effettuazione di accertamenti integrativi.
Schema di integrazione del DVR editabile in word
fonte: Regione Veneto
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