Tutto quello che bisogna sapere sulla nomina dell’RLS
pRECISAZIONE...NON SI NOMINA MA SI ELEGGE
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é istituito a livello territoriale o di comparto,
aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza é di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure é individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante é eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata,
nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 é il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali
aziende il numero dei rappresentanti é aumentato nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
I concetti chiave sono perciò che in ogni azienda:
• è obbligatoria la presenza di un RLS;
• nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti l’RLS è scelto all’interno, attraverso
un’elezione diretta oppure può essere scelto un RLST (Responsabile dei lavoratori per la
sicurezza territoriale);
• il CCNL determina il numero di RLS per ogni azienda e le ore lavorative dedicate a tale
compito;
• il numero minimo è 1 per le aziende con meno di 200 dipendenti, 3 per le aziende con
201/1000 dipendenti, 6 per tutte le altre aziende;
• se l’RLS non viene eletto occorre procedere con la scelta dell’RLST.
Prima delle elezioni, che si svolgeranno a suffragio universale, è necessario nominare il
segretario di seggio che farà lo spoglio delle schede. I votanti potranno essere i lavoratori con contratto di formazione, a tempo determinato o indeterminato, il candidato invece dovrà per forza possedere un contratto a tempo indeterminato. Si possono esprimere più preferenze, pari a 1/3 del numero di rappresentanti da eleggere. Una volta eletto l’RLS rimarrà tale per 3 anni, salvo dimissioni per giusta causa, se ciò avvenisse subentrerà il secondo con più voti.
Una volta scelto l’RLS il datore di lavoro è obbligato a garantirne la formazione attraverso uno specifico corso RLS, che dovrà essere svolto in orario di lavoro e senza detrazioni dalla
retribuzione, come previsto dall’art. 37, comma 10 Dlgs 81/08. Nel caso in cui l’RLS non venisse formato in maniera adeguata le sanzioni in cui il il datore di lavoro incorrerebbe soo l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Per assurdo legislativo e' meglio per il datore di lavoro non farlo eleggere, piutosto che avere un rls e non formarlo.
Rappresentante dei lavoratori della sicurezza sotto la lente del Ministero
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in breve RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori dell'azienda relativamente agli aspetti concernenti la salute e la sicurezza durante il lavoro. E' subito bene ricordare che tale figura, essendo storicamente di derivazione contrattuale e sindacale, non è posta come vero e proprio obbligo prevenzionistico in carico al datore di lavoro (non sono infatti previste sanzioni specifiche di inadempienza a suo carico) ma viceversa è richiesto un dovere datoriale di organizzazione e di facilitazione nei confronti dei lavoratori affinchè la eleggano o la designino, per poi avvalersene, curandone al contempo la formazione e consentendone l'operato in azienda.
Elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Posto quindi che in tutte le aziende, o unità produttive, è necessario eleggere o designare l'RLS, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo, mentre nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori l'RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, e in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
La figura di RLS è comunque e sempre incompatibile con quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, è prevista che avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, da individuarsi, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Saluto, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; decreto che però, ad oggi, non è stato purtroppo ancora emanato, continuando così ad operare le singole previsioni dei vari comparti contrattuali.
In ogni caso il numero minimo inderogabile degli RLS è stabilito per legge in:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori, aumentato eventualmente nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
RLS: nomina, revoca e durata in carica
L'Interpello n. 16/2014 del 6 ottobre 2014, in risposta a due quesiti dell’Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco, ha affrontato il problema se la nomina degli RLS è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominate. Con riferimento al caso di un azienda con più di 15 lavoratori, le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia è stato chiarito che continua ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività. Ciò per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; presenza che la normativa prevenzionistica prevede espressamente.
Di conseguenza, gli RLS il cui mandato sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con tutte le attribuzioni, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.
Ove manchino le rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori potranno direttamente eleggere gli RLS in azienda; agli RLS eletti all’esito della scelta direttamente operata da parte dei lavoratori si applicheranno interamente le previsioni di legge ed essi svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione degli RLS.
RLS e gruppo d'impresa
L'Interpello n. 17/2014 del 6 ottobre 2014, in risposta ad un quesito dell'Associazione Bancaria Italiana e delle Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito, ha chiarito un aspetto relativo alla possibilità di prevedere, nell'ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di RLS, l'istituzione di RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda; RLS che siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che la norma prevenzionistuica riconosce agli RLS nell'ambilo delle singole imprese presenti all'interno del gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza (cosiddetta “copertura totale” nell’ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo). Precisato che la scelta di individuare, nel nuovo accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponda alle facoltà attribuite dalla norma prevenzionistica per quanto concerne la regolamentazione, in via pattizia, delle prerogative dei RLS, è stato statuito che l'individuazione di un RLS di gruppo è compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento.
L’esercizio di tale facoltà sarà comunque sempre condizionato all’integrale rispetto delle disposizioni inderogabili (nel senso che rispetto ad esse non è possibile che le disposizioni contrattuali operino in funzione modificativa) previste dalla legge in materia; in particolare, l'opzione per il RLS di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero minimo di RLS già citati applicando i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni spettanti al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Sicurezza sul lavoro Chiarimenti sul RLS di gruppo
RLS e rappresentanze sindacali aziendali
L'Interpello n. 20/2014 del 6 ottobre 2014, in risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale dell 'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito se alle imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l 'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esclusivamente tra i componenti delle
rappresentanze sindacali aziendali (RSA), o se diversamente l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle RSA. Rilevato che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è stata quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale aziendale,cioè quelle rappresentanza costituita, ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita' produttiva, o nell'ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva.
Responsabile per la sicurezza prioritaria l’appartenenza alle Rappresentanze Sindacali
Ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro del 18 marzo 2004, le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza.
DA IPSOA 14 10 2014 di Maurizio Magri - Responsabile U.O. Vigilanza Tecnica della Direzione Regionale del Lavoro di Torino
MESSAGGIO INFORMATIVO SUL NOSTRO SERVIZIO DI NEWSLETTER PROFESSIONAL: Gli iscritti alla nostra Newsletter Professional hanno accesso all'area condivisione gratuita dove trovare oltre 7000 file gratuiti utili sulle tematiche prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e cantieri temporanei e mobili.
Abbonarsi alla nostra newsletter è conveniente e permette di
ricevere via mail notizie, approfondimenti,software freeware,documenti
in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro...e non solo.
L'iscrizione alla Newsletter Professional non ha scadenze o rinnovi annuali da sostenersi. |