nomina medico competente (art. 18, comma 1-a D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
nomina medico competente (art. 18, comma 1-a D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Gentile dottore, con la presente La nominiamo medico competente della nostra azienda, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 81/2008. Sarà quindi Suo compito collaborare, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con lo scrivente datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi.
Stante la disposizione dell’art. 41 del decreto legislativo in oggetto, la sorveglianza sanitaria che Ella svolgerà sui nostri lavoratori comprenderà:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, da Lei stabilita in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Le ricordiamo inoltre che l’art. 25 della norma in oggetto comprende, a carico del medico competente, gli obblighi di:
a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella verrà conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente:……………………………………………………………;
d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
f) lettera abrogata
g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) Ella dovrà inoltre aver provveduto a comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 D.Lgs. 81/2008 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto.
Le ricordiamo infine che nell’espletare la Sua attività, Ella dovrà osservare tutti gli obblighi previsti a suo carico nel vigente Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (art. 18, comma 1-g); potrà avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialistici, che sarà cura della nostra Azienda individuare sulla base delle Sue indicazioni; potrà inoltre disporre, nell’ambito degli accertamenti sanitari di Sua competenza, le indagini diagnostiche e gli accertamenti clinici e biologici mirati al rischio da Lei ritenuti necessari.
Quanto inerente la parte economica della presente designazione viene trattata con scrittura separata.
Nell’augurarle buon lavoro le porgiamo i nostri cordiali saluti.
Firma del datore di lavoro
______________________
Il sottoscritto dott. …………… ………………….. ……………… dichiara di essere in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs 81/08, e si impegna ad esibire al conferente l’incarico la relativa documentazione entro il …………………………
Per accettazione dell’incarico
il medico competente
_________________
fonte cpt caserta
Egr. INDICARE IL NOME DEL PROFESSIONISTA ,
poiché la nostra Società, ai sensi della legislazione vigente, ha l’obbligo di nominare un medico competente e poiché Lei ha dimostrato di possedere i titoli richiesti dall’art. 38, del D.Lg.vo 81/08, dichiara di essere in regola con il programma di formazione continua in medicina (ECM) incluso quanto indicato dal comma 3 del suddetto articolo, si dichiara disposto a prestare la Sua attività professionale e ed è tutelato da adeguata polizza assicurativa RC professionale che viene allegata alla presente (obbligo ancora non vigente), sentito il parere del R.L.S.
Sig.
, che si è espresso con
parere , Le conferisco l’incarico di consulenza in qualità di Medico Competente alle condizioni sotto riportate.
Si occuperà di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro secondo le seguenti modalità.
Viene pattuito un onorario di INDICARE L’IMPORTO lorde, in INDICARE IL NUMERO DELLE RATE di cui la prima alla firma dell'incarico.
L’incarico di cui alla presente lettera decorrerà, senza necessità di rinnovo, a partire da INDICARE UNA DATA salvo disdetta a mezzo raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni dalla data della scadenza da ambo i contraenti.
Per lo svolgimento della Sua attività nell’ambito della presente lettera farà riferimento a: INDICARE UN NOMINATIVO. Resta convenuto che la Società consente l’uso dei propri ambienti, delle strutture e dell’organizzazione presso l’unità interessata.
La collaborazione come sopra indicata per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo di subordinazione, nessun
obbligo di orario) e sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato.
Svolgerà l’attività di medico competente, come previsto dall’art. 39 del D.Lvo 81/08, secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) che viene allegato alla presente.
Sarà dunque Suo compito:
• l'effettuazione delle visite mediche preventive, periodiche con la periodicità stabilita dalle leggi vigenti, richieste dal lavoratore qualora correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, al cambio mansione, al rientro dopo
60 di assenza dal lavoro per motivi di salute, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa, flessibilità del congedo di maternità e tutte le visite previste dalla normativa;
• la formulazione dei giudizi di idoneità specifica alla mansione o di idoneità parziale, temporanea o permanente, di inidoneità temporanea e inidoneità permanente e la trasmissione al datore di lavoro ed al lavoratore;
• ove ritenuti necessari, l'effettuazione, per gli esposti, degli esami clinico-strumentali mirati al rischio specifico e di eventuali vaccinazioni;
• l'istituzione, la compilazione e l'aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio, conforme all’All. 3A del D.Lvo
81/08, per ciascun Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
• la consegna della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore;
• la tenuta, ove del caso, del registro degli Esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
• la collaborazione alla spedizione delle cartelle sanitarie e di rischio all’INAIL (Ex-ISPESL) nei casi previsti dalla legge;
• l'informazione ad ogni Lavoratore sugli accertamenti sanitari ed il rilascio di copia della documentazione sanitaria;
• la consulenza al Datore di lavoro su problemi che il Decr. Leg.vo 81/08 e Decr. Leg.vo 106/09 richiede in determinate e specifiche fattispecie;
• l'informazione al Datore di lavoro su eventi per i quali la legge prevede tale iniziativa (superamento dei valori limite, ecc.);
• la partecipazione alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e la stesura della relazione sanitaria annuale;
• l'effettuazione dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro con la frequenza e le modalità stabilite dalla normativa vigente;
• la partecipazione alla programmazione del controllo della esposizione dei Lavoratori;
• la collaborazione con la Direzione Aziendale alla predisposizione ed alla attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori;
• la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla stesura del documento;
• la collaborazione alla predisposizione del Servizio di Pronto Soccorso;
• la collaborazione all'attività di informazione e formazione dei Lavoratori, sulla base del progetto che l'Azienda predisporrà sull'argomento;
• l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività sanitaria relativa alle visite specialistiche o esami strumentali e biologici mirati al rischio professionale, eventualmente ritenuti necessari;
• la collaborazione, ove del caso, con gli organismi di vigilanza;
• la collaborazione ad eventuali programmi di promozione della salute;
• la gestione di eventuali vaccinazioni;
• la gestione delle vaccinazioni previste per gli addetti alla squadra di primo soccorso e gestione incendio/evacuazione secondo quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale Lombardia 22 dicembre 2005 n. 8/1587;
• la trasmissione ai servizi competenti per territorio delle informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B del Decr. Leg.vo 81/08, nei tempi previsti dalla normativa
L’Azienda, per quanto di propria competenza, provvederà:
• ad informarla sull’organizzazione aziendale, sui processi e sui rischi connessi alla propria attività;
• a fornirle l’elenco del personale, con le relative mansioni ed aggiornarlo con tempestività;
• a coinvolgerla nel processo di valutazione dei rischi;
• a fornirle l’eventuale elenco dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi del provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza Stato-Regioni.
• a gestire, in accordo con Lei le problematiche di cui alla Legge 131/2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati).
• a comunicarle i nominativi dei cessati;
• a consegnare copia delle cartelle sanitarie e di rischio dei cessati da Lei fotocopiate;
• a consegnare ai lavoratori i giudizi di idoneità o inidoneità da Lei redatti;
• ad istruire ed aggiornare, se del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall’esposizione a agenti cancerogeni ed agenti biologici;
• a stabilire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione che coinvolgeranno il medico competente;
• a gestire, in intesa con Lei, l’organizzazione delle visite mediche preventive e periodiche e tutte le visite previste dalla normativa;
• a garantire l’esecuzione delle visite mediche in ambienti adeguati ed idonei a prestazioni di natura sanitaria;
• ad organizzare, d’intesa con Lei, lo svolgimento dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro;
• a custodire, se così stabilito ai sensi dell’art. 15 del D.Lvo 81/08, con salvaguardia del segreto professionale le cartelle sanitarie e di rischio;
• ad organizzare la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi lavorativi;
• a fornirle con tempestività i risultati del controllo ambientale della esposizione dei lavoratori;
• a dar seguito all’esecuzione degli accertamenti integrativi di cui al comma 4 dell’art 41 del Decr. Leg.vo 81/08 necessari all’espressione del giudizio di idoneità.
• A sottoscrivere il passaggio delle cartelle sanitarie tra Lei ed il datore di lavoro in occasione della cessazione dell’incarico di medico competente.
Per quanto sopra Lei è vincolato alla segretezza delle informazioni ricevute nel corso del contratto di consulenza.
Ai sensi dell’art. 15 del Decr. Leg.vo 106/09 si concorda che le cartelle sanitarie e di rischio verranno conservate presso
INDICARE LA SEDE DI CONSERVAZIONE con salvaguardia del segreto professionale.
Si allega copia certificato di laurea, di abilitazione professionale, di specializzazione, autocertificazione inviata al Registro
Nazionale dei Medici Competenti, copia RC Professionale, Codice Etico ICOH La preghiamo di restituire copia della presente firmata per accettazione.
Data:
Il Titolare/Legale Rappresentante Il Medico Competente
Fonte: https://drive.google.com/file/d/0BzoVPplAqXTxMGxvYWZmLU15TWs/view?pli=1