MUD 2022
MUD 2022 Modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato approvato il modello unico di dichiarazione (MUD) ambientale per l’anno 2022.
La data di scadenza per la presentazione del MUD 2022 è il 21 maggio 2022.
A tale proposito si informa che è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.16 del 21-01-2022 - Suppl. Ordinario n. 4, il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 relativo all’ “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022”.
MUD 2022: gli allegati al DPCM
Con il Modello di MUD 2022 sono presenti i seguenti allegati:
Allegato 1 – Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale (mud)
Allegato 2 – Comunicazione Rifiuti Semplificata
Allegato 3 – Facsimile di scheda Comunicazione via telematica
Allegato 4 – Indicazioni per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (mud) via telematica.
Rimangono di fatto immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione e le istruzioni per la compilazione del modello.
il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è strutturato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento.
Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione
Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Soggetti obbligati
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• Imprese ed enti che hanno più di dieci (10) dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
• I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
• I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006 e, s.m.i., con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e, s.m.i.
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:
produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse dalla c), d) o g) di cui al D.Lgs. 152/2006 articoli 184 comma 3, a prescindere dal numero dei dipendenti
produttori iniziali fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 articolo184 comma 3 lettere c), d), g)
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (cat. 2-bis dell’Albo Gestori ambientali)
imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010
imprenditori agricoli con volume d’affari fino a 8.000 €/ anno e che producono rifiuti speciali pericolosi (per i rifiuti speciali non pericolosi sono esclusi a priori, vedi punto 1). In realtà, l’esonero dal MUD per gli imprenditori agricoli è da considerare valido a prescindere dal volume d’affari per i rifiuti pericolosi, in quanto viene ripresa la semplificazione prevista dalla Legge 221/2016 per tali soggetti e per le attività di servizio alla persona.
Infatti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e, s.m.i. articolo 190 comma 6 i seguenti soggetti:
- Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quindi anche con volume d’affari oltre 8.000 €/anno);
- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02,
96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
- i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa;
possono adempiere all'obbligo di presentazione del MUD con una delle seguenti modalità, tra loro alternative:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui al D.Lgs. 152/2006 e, s.m.i. articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti di dal D.Lgs. 152/2006 e, s.m.i. articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui di cui al D.Lgs. 152/2006 e, s.m.i. articolo 183.
È inoltre precisato che il MUD viene effettuato dal gestore del servizio pubblico per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi limitatamente alla quantità ad esso conferita, previa apposita convenzione (prima tale possibilità era limitata ai soli rifiuti pericolosi).