linee di indirizzo per il comparto vinicolo

Linee di indirizzo per modelli organizzativi SGSL specifici per il settore cooperativo vinicolo. Le caratteristiche comuni e le peculiarità delle cooperative vinicole. Il progetto e i vantaggi delle linee guida elaborate.

Per parlare di questo progetto e dei risultati, ci soffermiamo su una presentazione tratta dagli atti dell’8° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp, dal titolo “ Dalla valutazione alla gestione del rischio. Strategie per la salute e la sicurezza sul lavoro” che si è svolto a Roma 


In “I modelli organizzativi di gestione della sicurezza nella cooperazione. Realizzazione di un modello SGSL e relative linee di indirizzo nel settore cooperativo vinicolo” - a cura di S. Dogliani e C. Dutto (Confcooperative, Unione Provinciale di Cuneo, Aesse Servizi Soc. Coop.), G. Fois e R. Luzzi (Inail, Direzione Regionale Piemonte, Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) - si ricorda che al progetto hanno partecipato, oltre ai referenti Contarp dell’Inail, “anche professionisti del mondo della cooperazione e lavoratori di varie cooperative agricole piemontesi”.
 
L’obiettivo principale del progetto proposto dalle Confcooperative dell’Unione provinciale di Cuneo - finalizzato alla realizzazione di un modello organizzativo nelle imprese cooperative operanti nel settore vinicolo ispirato alle linee guida UNI-Inail 2001 per i sistemi di gestione della sicurezza SGSL – è stato quello di  promuovere l’adozione dei modelli organizzativi SGSL nelle cooperative, “coinvolgendo direttamente i vertici e le maestranze di alcune società ‘pilota’ e costruendo, a partire dai risultati di tale esperienza, le linee di indirizzo specifiche per quel comparto”.
Al progetto hanno partecipato sei società cooperative vinicole che “si occupano dei processi di trasformazione della materia prima conferita dai soci (l’uva), di produzione, di commercializzazione e di cessione del prodotto finale”.
 
Il campione di società esaminate ha permesso di evidenziare alcune caratteristiche comuni che “si possono ritenere proprie dell’intero comparto di appartenenza e da cui derivano particolari esigenze in fase di implementazione del SGSL”:
- “identificazione del datore di lavoro ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro nella figura del presidente della cooperativa (che rappresenta la società di fronte a terzi, nonché in giudizio e possiede la firma sociale), fermo restando la possibilità di delegare parte dei compiti e delle responsabilità;
- orientamento all’assunzione in proprio dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, nei limiti previsti dalla legislazione e previa formazione specifica, da parte del datore di lavoro;
- raro ricorso a deleghe di poteri e funzioni in materia di salute e sicurezza nei confronti del dirigente, sebbene la struttura organizzativa di queste società spesso preveda tali figure;
- organizzazione del lavoro in base alle mansioni di enotecnico, cantiniere, impiegato tecnico, impiegato, addetto al punto vendita;
- presenza di lavoratori stagionali, assunti ogni anno per 15 giorni circa nel periodo della vendemmia;
- criticità del processo di approvvigionamento delle materie prime, che consiste nel conferimento diretto dell’uva da parte dei soci della cooperativa, attività concentrata in pochi giorni dell’anno con un notevole afflusso di terzi nella cantina, da cui il modello di ‘Istruzione operativa circa il comportamento dei soci conferenti’;
- effettuazione di operazioni di pulizia che prevedono l’ingresso del lavoratore nelle vasche vinarie e/o nei fermentini, per le quali si è provveduto a fornire esempi di procedure e di istruzioni operative per la gestione dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- frequente e quasi totale esternalizzazione delle attività di manutenzione/ controllo su strutture, impianti e macchinari; 
- tasso infortunistico basso e spesso legato a fattori comportamentali;
- necessità di formazione specifica per tutti i lavoratori (inclusi i collaboratori volontari) pari a 12 ore, ai sensi dall’accordo sancito il 21/12/2012 dalla Conferenza Stato Regioni, dal momento che nella classificazione internazionale delle attività economiche ISTAT - ATECO 2007 le cantine rientrano nella sezione C: Attività manifatturiere; Divisione 11, Gruppo 11.0: Industria delle bevande; Classe 11.02: Produzione di vini da uve;
- diffusione di sistemi di gestione della qualità UNI EN ISO 9001/2008 e sistemi di gestione del rischio igienico UNI EN ISO 22000/05”.
 
Inoltre sono stati riscontrati alcuniaspetti specifici all’interno delle singole Cooperative che hanno richiesto approcci e soluzioni mirate. Ad esempio: “l’elevata frequenza d’interventi di ristrutturazioni ed ammodernamento di locali ed impianti in relazione alla presenza attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco”; lo svolgimento di “occasionali interventi manutentivi da parte del personale interno; la presenza di autoclavi installate ed assemblate dall’utilizzatore sull’impianto, che necessitano della verifica di primo impianto e della successiva dichiarazione di messa in servizio”. E riguardo agli aspetti organizzativi la presentazione segnala il “frequente accesso agli ambienti di lavoro da parte di terzi (personale esterno, fornitori, visitatori, ecc.) e l’occasionale intervento di collaboratori volontari - ingaggiati tra i soci conferenti - i quali, dal punto di vista della sicurezza, sono equiparati a lavoratori dipendenti ed occorre fornire loro le medesime tutele, nonché la diffusa necessità di elaborate istruzioni operative e procedure di lavoro in sicurezza dedicate alle operazioni più critiche (ad esempio disinfezione e pulizia con soluzioni di soda) del ciclo produttivo, sia comprendente vini rossi (quali dolcetto, barbera, barbaresco, barolo), sia vini bianchi e spumanti (moscato, favorita, chardonnay, arneis)”.
 
In definitiva le linee guida UNI-Inail sono state dunque “declinate al fine di creare un modello SGSL specifico per il settore vinicolo, fornendone un’interpretazione ed una trasposizione pratica, corredata di documenti e schemi esemplificativi”.
E il lavoro si discosta dalle linee guida generali, “nella misura in cui descrive un modello SGSL adattato al settore cooperativo vinicolo, e cioè: 
- calato nell’organizzazione aziendale propria delle cantine sociali, mettendo in luce i ruoli e le responsabilità dei vari attori, le relazioni e la struttura organizzativa della tipologia di società presa in esame;
- basato sull’impostazione lavorativa delle cooperative vinicole, definendo i requisiti di sicurezza dei processi e delle attività tipici di questa forma di impresa;
- integrato nel complesso degli altri sistemi organizzativi aziendali già implementati”.
E in relazione a quanto rilevato presso le cooperative coinvolte, “le linee guida specifiche realizzate offrono diversi vantaggi ed interessanti opportunità quali:
- riorganizzare, mantenere aggiornati e collegare tra loro elementi già esistenti nell’organizzazione, ma spesso poco utilizzati o gestiti in modo non interconnesso;
- evitare di ‘appesantire’ l’organizzazione con ‘burocrazia’ non strettamente necessaria, formalizzando e registrando i soli aspetti obbligatori per legge, o aventi significative ricadute sul livello di salute e sicurezza, o ancora patrimonio intellettuale della società che si intende salvaguardare e diffondere (es. buone prassi, procedure di lavoro in sicurezza validate, ecc.);
- integrare, quanto più possibile, la gestione della sicurezza con gli usuali sistemi strategici di gestione aziendale, così da includere gli aspetti di salute e sicurezza nell’ordinaria gestione aziendale e nelle pratiche già consolidate;
- migliorare la comunicazione rendendo l’organizzazione più snella, con riduzione di tempi e costi e permettendo di portare alla luce eventuali problemi legati alla salute e sicurezza nella società”.puntoscuro


“ I modelli organizzativi di gestione della sicurezza nella cooperazione. Realizzazione di un modello SGSL e relative linee di indirizzo nel settore cooperativo vinicolo”, a cura di S. Dogliani e C. Dutto (Confcooperative - Unione Provinciale di Cuneo - Aesse Servizi Soc. Coop.), G. Fois e R. Luzzi (Inail - Direzione Regionale Piemonte - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione), intervento all’8° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp (formato PDF, 43 kB).

Produzione vinicola: microclima, rischio chimico e rischio incendio

Rischio chimico

La presenza di anidride carbonica correlata alla fermentazione delle uve “impoverisce l’aria di ossigeno: ciò rende necessaria una buona aerazione dei locali attraverso aperture o ricambi forzati dell’aria specie in concomitanza dello svolgimento di tutte le fasi di lavoro nelle quali i livelli di concentrazione di CO2 aerodispersa risultano più elevati (pressatura, fermentazione, maturazione, pulizia dei tini e operazioni di travaso)”.



Sempre in relazione al rischio chimico il volume si sofferma sull’utilizzo e stoccaggio di bombole contenenti gas a pressione.

Infatti “oltre al rischio specifico per l’inalazione dei gas contenuti nelle bombole (anidride solforosa, azoto e anidride carbonica), anche il contatto cutaneo con azoto o anidride carbonica può provocare lesioni da raffreddamento causate dalla loro bassissima temperatura”.

Per evitare il rischio di infortuni è necessario approntare diverse misure prevenzionistiche riportate dal documento dell’Inail. Ad esempio “le bombole devono essere provviste della prescritta etichettatura, stoccate in un locale apposito aerato e riparato dall’irraggiamento solare, lontano da altri materiali infiammabili o che costituiscano un elevato carico di incendio.

Inoltre le bombole stoccate devono essere legate in modo che sia impossibile la loro caduta.

Il rubinetto deve essere protetto contro possibili urti accidentali mediante apposito cappellotto di acciaio. Particolare cautela deve essere posta durante la movimentazione delle bombole, per le quali è opportuno utilizzare appositi carrelli. Infine i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati rispetto all’utilizzazione dei gas in pressione e alla manipolazione e stoccaggio delle bombole che li contengono”.

Il documento riporta anche i dispositivi di protezione individuale necessari per la protezione dai rischi connessi alla sviluppo e alla manipolazione di inquinanti chimici e particolari indicazioni

in caso di operazioni da condurre in ambienti confinati e in quota.



Operazioni in ambienti confinati

Rimandando i lettori alle indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica 177/2011 e dunque al regolamento relativo alla qualificazione di imprese e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ricordiamo che nel settore vinicolo un’operazione particolarmente rischiosa è la pulizia dei vasi vinari. Infatti in questi anni si sono verificati diversi infortuni, anche mortali, per asfissia indotta dagli effetti delle fermentazione delle uve per l’elevato arricchimento dell’aria in anidride carbonica.

Prima di entrare nei vasi per effettuare lavori di pulizia “è necessario garantire al loro interno un sufficiente ricambio d’aria ed accertare preventivamente l’efficacia dei sistemi adottati a tal fine”.

Nel caso non sia possibile evitare di operare all’interno di ambienti confinati, il volume riporta alcuni esempi di misure di prevenzione per ridurre al minimo l’entità del rischio.

Ne riportiamo alcune:

- “verificare che l’apertura di accesso abbia dimensioni adeguate per consentire l’agevole recupero di una persona priva di sensi;

- utilizzare apparecchiature per la verifica della qualità dell’aria quali, ad esempio, ossimetri per il monitoraggio del livello di O2 all’interno dell’ambiente confinato”;

- “disporre e utilizzare apparecchi per la protezione delle vie respiratorie adatti al rischio ricorrendo ad autorespiratori più che a dispositivi a filtro;

- assicurare formazione e addestramento adeguati degli operatori;

- formulare e diffondere procedure scritte e dettagliate per gli interventi di emergenza e soccorso”.



Operazioni in quota

Nelle attività vinicole a volte è necessario svolgere operazioni sulla sommità dei tini di stoccaggio ed è evidente che “nelle operazioni che espongono il lavoratore al pericolo di caduta dall’alto (verso il vuoto o all’interno del tino pieno di mosto), l’eventuale presenza di gas asfissianti (anidride carbonica), tossici (anidride solforosa) e di vapori alcolici può aggravare il rischio”. Dunque “a fini prevenzionistici è necessario che il lavoratore indossi una cintura di sicurezza o imbracatura adeguatamente fissata alla monorotaia o al soffitto e la scala portatile di cui fa uso dovrebbe essere dotata di appositi rampini per essere fissata al bordo superiore del tino e di basi di appoggio al pavimento con rinforzi in gomma antiscivolo”.



Microclima

Generalmente non sono presenti condizioni di rischio da stress calorico legato alla presenza di fonti radianti o dovuto a temperature ambientali troppo basse. Comunque i parametri “sono influenzati dall’andamento climatico tipico del periodo nel quale ha luogo l’attività di vendemmia; particolarmente evidente è la situazione in corrispondenza delle fasi di diraspatura e di pressatura delle uve, svolte o in esterno o in aree direttamente comunicanti con esso”.

In particolare gli ambienti di produzione vanno “classificati come ambienti di tipo moderato”: eventuali condizioni di discomfort sono correlate generalmente “più che con l’andamento stagionale della temperatura, con il lay-out aziendale e con le condizioni operative tipiche delle operazioni di cantina”.



Rischio incendio

Riportiamo brevemente alcune indicazioni generali relative al rischio incendio riportate nel volume, ricordando la necessità di tenere in debito conto le condizioni particolari di ogni sito produttivo:

- “ridurre i materiali combustibili (cartoni e pallets) ai quantitativi strettamente necessari per soddisfare le esigenze produttive di una stagione; qualora detti quantitativi risultassero ancora notevoli rispetto al locale dove sono stivati, si potrà adottare una compartimentazione con classe di resistenza di almeno REI 60;

- controllare con frequenza lo stato e il funzionamento degli impianti elettrici e meccanici presenti nel locale procedendo alla loro sostituzione o riparazione tempestiva qualora presentino anomalie di funzionamento;

- usare tutte le precauzioni possibili quando si procede a lavori di manutenzione o riparazione all’interno di detti locali, come l’esecuzione di saldature o taglio di metalli con smerigliatrici; si ricorda, a titolo d’esempio, che l’uso di dischi abrasivi per metalli può proiettare particelle incandescenti a notevole distanza, e quindi innescare l’incendio dei cartoni e degli altri materiali combustibili presenti;

- fare divieto assoluto di fumare in detti locali; si ricorda che l’innesco d’incendi generato da fumatori è una delle cause più frequenti d’incendio;

- mantenere le vie d’uscita sempre in ordine e sgombre da ostacoli;

- le attrezzature antincendio (estintori) siano in numero adeguato, con una capacità estinguente in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del locale servito;

- l’inalazione di vapori degli acidi presenti negli accumulatori elettrici viene limitata effettuando la ricarica in locale separato adeguatamente aerato. Se l’aerazione naturale non è sufficiente è necessario un sistema di aspirazione. In alternativa possono essere utilizzati apparecchi di ricarica chiusi e posti sotto aspirazione. Una ulteriore soluzione può essere quella di mettere sotto carica la batteria del muletto lasciandola a bordo del mezzo stesso”. Il volume riporta anche alcune indicazioni per le operazioni di movimentazione per la sostituzione delle batterie;

- “per ridurre i rischi derivanti dalla ricarica degli accumulatori elettrici è necessario effettuare questa operazione in locale separato dai restanti locali di lavoro; tale ambiente deve essere adeguatamente aerato. L’impianto elettrico deve rispondere alle norme per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (CEI 64-8). È opportuno che in tale locale non siano presenti altri materiali infiammabili. In caso di ricarica sotto aspirazione localizzata, i parametri geometrici dell’impianto di aspirazione devono essere adeguatamente dimensionati in relazione alla velocità di aspirazione, per evitare che si formino miscele esplosive con l’aria. La protezione antincendio deve prevedere la presenza almeno di estintori a polvere, del tipo omologato. Nei casi a rischio più elevato può essere opportuno installare un impianto di spegnimento automatico (ad esempio del tipo a CO2). È necessaria la valutazione dettagliata del rischio d’incendio in base a quanto previsto dal D.M. del 10.03.98”.

Il documento riporta anche alcune indicazioni relative alla presenza di bombole contenenti gas in pressione.

I rischi professionali nel comparto vinicolo e oleario

Queste attività produttive, malgrado la notevole rilevanza socio-economica e culturale che rivestono nel contesto produttivo italiano, sono state poco analizzate, dal punto di vista della tutela della sicurezza del lavoro, per diverse ragioni. Ad esempio per la difficoltà di delineare i profili espositivi degli operatori del settore, dovuta al carattere di stagionalità delle attività svolte e all'intercambiabilità delle mansioni lavorative in funzione delle esigenze del ciclo produttivo. E questa carenza di analisi ha reso difficoltosa la “possibilità di divulgare agli operatori del settore una cultura antinfortunistica efficace che consenta di operare in condizioni di tutela del lavoratore in impianti tecnologici complessi, nei quali potenziale è la presenza di rischi di ordine fisico, chimico, biologico ed ergonomico”.

Nel documento si ricorda, tra l’altro, che le produzioni vinicola ed olearia “sono tra le più rilevanti nell'ambito del settore agroalimentare italiano; in particolare i dati statistici relativi al 2008 riferiscono di 714.988 ettari di terreno coltivati a uva da vino e di 1.180.605 ettari coltivati a olivo; a cui corrisponde un raccolto, per il medesimo anno, di 6.445.000 tonnellate di uva e di 3.435.000 tonnellate di olive da cui sono stati ottenuti, rispettivamente, 46.245.000 ettolitri di vino e 5.990.000 ettolitri di olio”.



Lo studio condotto dalla CONTARP ha dunque inteso caratterizzare i rischi professionali nei due comparti e per poter operare una corretta azione di prevenzione e di protezione ha prodotto tre diversi volumi.

Il primo, “ Il comparto vinicolo e oleario: Cicli produttivi e rischi professionali”, affronta il fenomeno infortunistico e tecnopatico con particolare riferimento ai cicli produttivi e ai vari rischi professionali. Mentre gli altri due volumi, dedicati uno alle cantine e l’altro ai frantoi, riportano nel dettaglio i risultati dei monitoraggi, i rischi riscontrati e le misure di prevenzioni consigliate.



Avendo già affrontato recentemente i rischi biologici di questi due comparti, ci soffermiamo brevemente oggi su alcuni degli altri rischi evidenziati nel primo volume.



Riguardo al rischio chimico si ricorda che nel comparto oleario una scarsa attenzione ha ricevuto finora l'individuazione e la gestione del rischio di esposizione ad agenti chimici per chi opera nei frantoi.

Tuttavia “casi di contaminazione dell'olio dovuti al suo contatto, anche indiretto, con solventi organici o all'adsorbimento di solventi aerodispersi, indicano che per gli operatori esiste un potenziale rischio di esposizione a Composti Organici Volatili (COV)”. E “l'impiego di sostanze corrosive ed irritanti quali detergenti emulsionanti, disincrostanti acidi, detergenti alcalini e soda caustica potrebbero rappresentare un importante fattore di esposizione a sostanze pericolose per i lavoratori”.

Senza dimenticare che pericoli per la salute degli operatori in questo comparto “potrebbero essere connessi anche allo stoccaggio, nei frantoi o in aree non idonee ad essi adiacenti, di prodotti antiparassitari il cui frequente impiego trova giustificazione nella necessità del controllo della qualità di prodotti destinati al consumo umano”. Il volume descrive poi altri rischi, ad esempio in relazione all’esposizione a radiazioni ionizzanti.



Riguardo al comparto vinicolo alcuni studi di comparto hanno messo in evidenza “quali agenti di rischio sono maggiormente responsabili degli infortuni, più o meno gravi, tipici delle cantine mentre è estremamente più difficile lo studio circa l'origine di eventuali malattie professionali”.

Riguardo al rischio chimico sono tuttavia numerosi gli agenti chimici “che traggono origine dai prodotti residui dei vari stadi di vinificazione. In aggiunta all'alcool etilico e all'alcol metilico essi possono comprendere: formaldeide e butilaldeide, acetone, acido formico, acetico e tartarico, tartrati di potassio e di calcio, i resti di sostanze che intervengono nella lavorazione del vino come il carbone attivo, i vari coadiuvanti di filtrazione, il ferrocianuro di potassio, l'anidride solforosa, e infine le soluzioni alcaline e i tensioattivi impiegati nei lavaggi”.

Ai fini dell'insorgenza di patologie professionali, problematiche particolari possono “derivare dal deterioramento della qualità dell'aria indoor negli ambienti in cui avviene la vinificazione a causa delle emissioni gassose ad essa imputabili”.

Inoltre, “nonostante lo sviluppo di tecnologie alternative, assai diffusa risulta ancora nella cantine la pratica delle fumigazioni con anidride solforosa (SO2) per le sue proprietà antisettiche ed antiossidanti e per il suo effetto miglioratore delle proprietà organolettiche del prodotto finito”. Nelle attività di cantina è anche frequente “l' impiego di azoto, gas inerte in grado di proteggere il vino dall'ossidazione e di compensare la sovrapressione di CO2 in alcune tipologie di vino tra cui gli spumanti”.

Altre fonti di pericolo sono correlate, ad esempio, all'utilizzo e allo stoccaggio di bombole contenenti gas a pressione (anidride solforosa, anidride carbonica, azoto), allo stoccaggio, “nelle cantine o in aree non idonee ad esse adiacenti, di prodotti antiparassitari”.



Qualche cenno poi ai rischi da agenti fisici, con riferimento in particolare al rischio rumore, almeno per quanto riguarda il comparto oleario.



Il documento indica che i dati statistici “relativi ai riconoscimenti di ipoacusie da ‘rumore’, sembrerebbero evidenziare che tale rischio sia assolutamente trascurabile nelle aziende del comparto oleario”. Tuttavia dalla descrizione del ciclo produttivo “si evidenzia come le attrezzature ed i macchinari utilizzati nei frantoi costituiscono potenziali sorgenti di rumore, i cui livelli meritano di essere indagati; ciò è valido in particolare nelle aziende caratterizzate dal cosiddetto ‘ciclo continuo’, che costituiscono la maggioranza di questo comparto produttivo”.



Ricordiamo che nel volume, che vi invitiamo a leggere, sono presenti anche indicazioni relative ad altri rischi rilevati nel comparto vinicolo e oleario:

- microclima;

- rischio vibrazioni;

- rischio biologico;

- rischio elettrico;

- rischio incendio;

- rischio di infortuni.


 
Inail - Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione e Direzione Centrale Prevenzione, “ Il comparto vinicolo e oleario: Cicli produttivi e rischi professionali” (formato PDF, 5.57 MB).
 
Inail - Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione e Direzione Centrale Prevenzione, “ Il comparto vinicolo e oleario: Le cantine” (formato PDF, 2.74 MB).
 
Inail - Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione e Direzione Centrale Prevenzione, “ Il comparto vinicolo e oleario: I frantoi” (formato PDF, 3.16 MB).

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il pericolo dell’utilizzo di azoto nelle cantine

Tra gli spazi confinati si possono annoverare anche le cantine, specialmente quando queste sono ambienti in cui la ventilazione risulti insufficiente o assente.
Segnaliamo dunque la pubblicazione, da parte del Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) dell’Azienda ULSS 9 di Treviso, del documento “Rischi collegati all’utilizzo di azoto nelle cantine”.

Il documento nasce per prevenire che si ripetano alcuni eventi infortunistici accaduti in alcune cantine del territorio trevisano.
Infatti nelle attività in questi spazi viene utilizzato sempre di più l’ azoto: un gas inerte (“nelle condizioni d’uso”) che protegge il vino dall’ossidazione e compensa la sovrapressione di anidride carbonica negli spumanti.
Il documento ricorda che “questo gas viene pompato sulla superficie superiore del vino per svuotare un’autoclave, con pressioni fino a 6 atm. per gli spumanti”.
A svuotamento avvenuto tuttavia “parte dell’azoto permane nella cisterna e vi rimane per un tempo indefinito se non si effettuano specifiche azioni per il suo allontanamento”.

Generalmente si ritiene che l’azoto non sia un gas di per sé pericoloso: infatti “l’aria che respiriamo è costituita dal 79% di azoto e dal 21% di ossigeno” e l’azoto “non appartiene a nessuna delle categorie di pericolosità definite nella normativa per la classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi”.
Tuttavia l’azoto può “diventare pericoloso sulla base delle sue proprietà chimico-fisiche e del modo in cui è utilizzato”: ad esempio se pompato in uno spazio confinato e se “con la sua presenza riduce la pressione parziale, e quindi la concentrazione, dell’ossigeno presente nell’atmosfera”.

E’ evidente che se, in un ambiente come quello appena descritto, arrivano dei lavoratori per operazioni di controllo, lavaggio, manutenzione, ci può essere il rischio di asfissia.
Un tipo di asfissia, denominata anossia anossica, che “si presenta in tutte le atmosfere povere di ossigeno”, come, ad esempio, “in quota per riduzione della pressione barometrica” o “per inquinamento dell’aria di gas inerti (non nocivi o tossici) come azoto, metano, idrogeno, ecc”.
L’effetto di questi gas ad alte concentrazioni può essere narcotico: “la vittima non ha le percezione di quello che sta accadendo; per cui passa rapidamente allo stato di incoscienza e, se non viene soccorsa in tempo, subisce danni permanenti o muore”.

Il discorso sull’azoto vale anche per l’anidride carbonica presente nelle attività di vinificazione: “non è di per sé un gas tossico/nocivo (è il prodotto della respirazione ed è un costituente naturale dell’atmosfera) ma, abbassando la pressione parziale dell’ossigeno, può provocare asfissia”.
Inoltre – ricorda lo SPISAL - l’azoto ha un peso specifico quasi uguale a quello dell’aria e “quindi non tende a stratificarsi verso il basso (come ad es. il GPL o la CO2), né a sfuggire verso l’alto (come l’elio o l’idrogeno)”.

Il documento – che vi invitiamo a leggere – riporta una tabella esplicativa con gli effetti della riduzione della concentrazione di ossigeno e ricorda che per garantire una concentrazione di ossigeno adeguata, almeno superiore al 17%, la concentrazione di azoto deve essere inferiore al 83 %.

Infatti già con una concentrazione del 17% di ossigeno si può avere:
- “diminuzione della visione notturna;
- aumento dell’aria inspirata;
- accelerazione del ritmo cardiaco”.
Se la concentrazione arriva al 16% possono aversi vertigini e se scende ancora al 15%:
- “turbe dell’attenzione, delle capacità valutative, del coordinamento;
- episodi di apnea;
- affaticamento;
- perdita di controllo della motricità”.
Sono evidenti i rischi di queste basse concentrazioni negli ambienti di lavoro.

Dopo aver raccontato le dinamiche di due incidenti avvenuti nel territorio dell’Azienda Sanitaria, il documento sottolinea la “scarsa consapevolezza del rischio da parte delle persone coinvolte e l’incapacità di mettere in atto appropriate misure di intervento in caso di emergenza”.

Viene anche segnalato l’articolo 66 del Decreto legislativo 81/2008 che tratta in maniera specifica i “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento” e ricordato che negli ambienti lavorativi il datore di lavoro deve:
- “valutare preliminarmente il rischio chimico in ambienti confinati;
- adottare le misure per eliminare o minimizzare il rischio”.

Se poi è necessario operare all’interno dell’ambiente confinato “vanno attuate le seguenti misure per ridurre al minimo il rischio:

- verificare che l’apertura di accesso abbia dimensioni adeguate per consentire l’agevole recupero di una persona priva di sensi;
- utilizzare sistematicamente apparecchiature per la verifica della qualità dell’aria (ad es. con ossimetro. Non è ammesso utilizzare sistemi empirici, come il tempo trascorso dal momento di apertura del portello di accesso);
- formulare e disporre procedure scritte e dettagliate per ogni fase di lavoro;
- individuare le persone e le competenze;
- assicurare squadre composte da almeno 2 persone;
- disporre e utilizzare apparecchi per la protezione delle vie respiratorie adatti al rischio (autorespiratori, non dispositivi a filtro);
- disporre e utilizzare DPI per il salvataggio mediante pronto sollevamento ed estrazione dell’infortunato (ad. es. imbracatura e argano di sollevamento);
- assicurare formazione e addestramento adeguati degli operatori;
- formulare e diffondere procedure scritte e dettagliate per gli interventi di emergenza e soccorso;
- assicurare un’adeguata preparazione degli addetti aziendali per il Primo Soccorso (riferita in particolare alla ventilazione bocca a bocca)”.


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