modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2022, n. 148 Regolamento recante modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. (22G00156) (GU Serie Generale n.237 del 10-10-2022)

DECRETO DEL PRESIDENTE REPUBBLICA 19 luglio 2022, n. 148
Regolamento recante modifiche al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

Art. 1

Modifiche all’articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 1, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 1, è inserito il seguente: «1-bis) Acque protette della laguna di Venezia: le acque portuali di Venezia e di Chioggia ricadenti all’interno della conterminazione della laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366;»;

b) il punto 6 è sostituito dal seguente: «Autorità marittima:

organo periferico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, all’estero, l’autorità consolare e, ai fini dell’applicazione delle disposizioni speciali sul trasporto pubblico locale lagunare, le Capitanerie di porto di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive circoscrizioni;»;

c) dopo il punto 6, è inserito il seguente: «6-bis) Colreg 1972:

la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;»

d) al punto 20, le parole «della Marina Mercantile» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto»;

e) dopo il punto 31, sono inseriti i seguenti: «31-bis) Nave lagunare: nave che naviga esclusivamente all’interno delle acque protette della laguna di Venezia e che effettua trasporto pubblico locale lagunare o trasporto pubblico non di linea, la cui propulsione dipende da motore endotermico o elettrico o combinazione degli stessi, in grado di imprimere una velocità non inferiore a sette nodi all’andatura corrispondente al regime di servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico in condizione di mare calmo;

31-ter) Nave lagunare esistente: una nave lagunare diversa dalla nave lagunare nuova;

31-quater) Nave lagunare nuova: una nave lagunare la cui chiglia sia stata impostata o si trovi a un equivalente stadio di costruzione alla data del 1° gennaio 2023 o successivamente;»;

f) dopo il punto 41, è inserito il seguente: «41-bis) Navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia: la navigazione effettuata con le navi lagunari nelle acque di cui al punto 1-bis;».

Art. 2

Modifiche all’articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le navi lagunari non possono essere esonerate dall’osservanza delle specifiche disposizioni ad esse applicabili contenute nel presente regolamento.».

Art. 3

Modifiche all’articolo 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 12, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia (NAV.A.P.LV.);».

Art. 4

Modifiche all’articolo 32 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 32 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Il comando di bordo di una nave lagunare segnala all’armatore o, se previsto dal manuale di cui all’articolo 106-bis, al responsabile da esso delegato, le dotazioni che presentano deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l’efficienza, i quali provvedono senza ritardo alla loro sostituzione.».

Art. 5

Modifiche all’articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Sulle navi lagunari, i piani e i computi sono tenuti in originale presso la sede della società armatrice e in copia a bordo e sono aggiornati a cura dell’armatore o, se previsto dal manuale di cui all’articolo 106-bis, di un suo delegato. I piani delle navi lagunari nuove di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate possono essere sostituiti da un piano di sicurezza, approvato dall’ente tecnico, contenente le informazioni di cui al comma 1, lettere e) e g).».

Art. 6

Modifiche all’articolo 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni:

a) i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda uguale o superiore alle venticinque tonnellate sono conservati a bordo in originale o in copia fotostatica non autenticata;

b) ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 168-septies, i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate sono conservati a bordo o presso la sede della società armatrice; in tale ultimo caso devono essere prodotti, a richiesta, agli organi di controllo entro il termine dagli stessi indicato.».

Art. 7

Modifiche all’articolo 57 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 57 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole «abilitate a navigazione locale» sono inserite le seguenti: «e le navi lagunari»;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Le navi lagunari iscritte nelle matricole o nei registri nazionali posteriormente all’8 agosto 1973 e anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono mantenere il grado di compartimentazione richiesto alla data di impostazione chiglia.».

Art. 8

Modifiche all’articolo 59 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 59, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole «navigazione nazionale locale» sono inserite le seguenti: «o in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia».

Art. 9

Modifiche all’articolo 60 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 60 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le navi lagunari che, in base all’articolo 57 devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere, nelle diverse condizioni di esercizio, stabilità allo stato integro secondo i regolamenti dell’ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia, tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato.».

Art. 10

Modifiche all’articolo 67 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 67 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle navi lagunari.».

Art. 11

Modifiche all’articolo 69 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 69 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Limitatamente al bordo libero alle navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni:

a) sulle navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell’articolo 19 della legge, è apposta in maniera permanente e visibile la linea di massimo carico relativa alle condizioni più gravose, verificate con le istruzioni al comandante sulla stabilità approvate dall’ente tecnico. La linea di massimo carico ha lunghezza di 230 millimetri e altezza di 25 millimetri.

L’ente tecnico ne rilascia apposita dichiarazione di rispondenza;

b) per le navi esistenti, la linea di massimo carico di cui alla lettera a) è apposta alla prima visita speciale di classe o di rinnovo del certificato di navigabilità in scadenza dopo il 1° gennaio 2023;

c) non sono soggette all’obbligo di apposizione della linea di massimo carico di cui alla lettera a) le navi dotate di soli posti a sedere o assoggettate al conteggio dei passeggeri.».

Art. 12

Modifiche all’articolo 70 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 70 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Sulle navi lagunari sono presenti una barra di rispetto o paranchi a mano, se non vi è una ridondanza sulla manovra del timone.».

Art. 13

Modifiche all’articolo 71 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 71 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le navi lagunari sono munite delle dotazioni di armamento marinaresco secondo le seguenti modalità:

a) navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate: quattro cavi in manila aventi diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un’ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell’ente tecnico;

b) navi traghetto: due cavi di acciaio con diametro di 18 millimetri o di fibra con carico di lavoro equivalente e uno di rispetto di lunghezza non inferiore a 18 metri e due cavi in manila con lunghezza non inferiore a 12 metri e diametro di 26 millimetri e un’ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell’ente tecnico;

c) navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e uguale o superiore a 25 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un’ancora di posta con cavo avente caratteristiche meccaniche corrispondenti a quelle della catena;

d) navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate ma uguale o superiore a 5 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 22 millimetri e lunghezza di 5 metri;

e) navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate: almeno due cavi le cui caratteristiche tecniche sono determinate dall’ente tecnico.

1-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis, le dotazioni di armamento marinaresco sono collaudate dall’ente tecnico.».

Art. 14

Modifiche all’articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 72 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari nuove, cui si applicano le seguenti disposizioni:

a) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli argani o il mulinello per la manovra delle ancore sono azionati a motore;

b) nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, le operazioni di ormeggio e tonneggio sono eseguite, a prora e a poppa, impiegando argani o verricelli azionabili a motore;

c) le navi che fruiscono di ormeggi attrezzati e dedicati con arredi portuali diversi non sono tenute a conformarsi alla prescrizione di cui alla lettera b), purché ne sia data evidenza nel manuale di cui all’articolo 106-bis, comma 1, lettera a).».

Art. 15

Modifiche all’articolo 73 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 73 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «Tutte le navi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate,»;

b) al comma 2, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Per le navi lagunari, devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la plancia e le posizioni dalle quali è stabilito, dai regolamenti dell’ente tecnico, il comando della macchina di governo principale e ausiliaria. I mezzi di comunicazione, che devono essere conformi ai regolamenti dell’ente tecnico, possono non essere installati quando, a soddisfazione dell’Autorità marittima, è possibile comunicare agevolmente a voce tra le posizioni di comando delle macchine e la plancia.»;

c) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Per le navi lagunari, detto sistema di comunicazione dal ponte di comando ai locali interni della nave è previsto solo per le navi a più ponti.»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le navi lagunari di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate, senza personale di guardia in macchina se non in caso di avaria dei telecomandi dei motori dalla plancia, possono essere munite, in luogo di quanto previsto dal comma 1, di un portavoce ovvero di un telefono a cuffia, indipendente da altri impianti telefonici di bordo o di un dispositivo sonoro di trasmissione di ordini di potenza adeguata alla rumorosità del locale macchine, provvisto di mezzo di conferma dell’ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia autonoma e indipendente da altri mezzi di comunicazione di bordo.»;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per le navi lagunari di stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate, dove timoniere e motorista sono a vista reciproca non è richiesto alcun dispositivo di trasmissione di ordini di cui al comma 5. Il dispositivo di trasmissione ordini non è altresì richiesto per le navi lagunari bielica di stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate.».

Art. 16

Modifiche all’articolo 82 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 82, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole: «Tutte le navi», sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle navi lagunari,».

Art. 17

Modifiche all’articolo 86 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 86 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole «o locale» sono sostituite dalle seguenti: «, locale o nelle acque protette della laguna di Venezia,»;

b) al comma 2, lettera c), le parole «e le navi in navigazione nazionale locale» sono sostituite dalle seguenti: «, le navi in navigazione nazionale locale e in navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi 1, lettera b) e 2, lettera c), alle navi lagunari si applicano le seguenti diposizioni:

a) per le navi esistenti rimangono in vigore i provvedimenti di deroga concessi entro il 31 dicembre 2022;

b) per le navi di stazza lorda inferiore o uguale a 200 tonnellate può essere omessa la sistemazione di un impianto idrico antincendio qualora siano presenti:

1) impianto elettrico a tensione di sicurezza come definita dai regolamenti dell’ente tecnico;

2) sedili e materiali di rivestimento certificati non combustibili o aventi caratteristiche non inferiori a «limitata attitudine a propagare la fiamma»;

3) impianto fisso di estinzione incendi per il locale apparato motore;

4) estintori portatili equamente distribuiti a bordo in quantità non inferiore al 150 per cento del minimo previsto dai regolamenti dell’ente tecnico;

5) avvisatori manuali incendio per le navi il cui ponte di comando non sia a livello del ponte principale.».

Art. 18

Modifiche all’articolo 89 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 89 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «dall’8 agosto 1973» sono inserite le seguenti: «e sulle navi lagunari nuove»;

b) al comma 2, lettera b), punto iv), dopo le parole «non deve essere inferiore a 25 centimetri» sono inserite le seguenti: «, mentre sulle navi lagunari nuove gli scalini delle scale devono avere un’alzata non superiore a 20 centimetri e una pedata adeguata all’alzata e tali da ottenere un’inclinazione non superiore a 45°»;

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole «di lunghezza inferiore a 30 metri,» sono inserite le seguenti: «e per le navi lagunari nuove indipendentemente dalla loro lunghezza,»;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le navi lagunari esistenti restano soggette alla osservanza della sola normativa riguardante scale, corridoi e porte di sfuggita in vigore alla data della loro costruzione.».

Art. 19

Modifiche all’articolo 90 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 90 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, che devono avere a bordo due equipaggiamenti da vigile del fuoco di tipo approvato.».

Art. 20

Modifiche all’articolo 94 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 94 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) i requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, sono di tipo approvato e rispondono alle norme del presente regolamento e dei regolamenti dell’ente tecnico;

b) quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi serve non più di sei zattere;

c) i mezzi di salvataggio sono di tipo approvato e sono sistemati a bordo in conformità alle disposizioni del presente regolamento;

d) per le navi lagunari esistenti, i mezzi di salvataggio già a bordo possono essere mantenuti fino a quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione per vetustà o deterioramento, a condizione che siano dotati, ove previsto, degli accessori richiesti, comprese le strisce retroriflettenti;

e) se nel corso dell’impiego della nave si rende necessaria la sostituzione di un equipaggiamento, esso è immediatamente sostituito con altro che abbia analoga destinazione d’uso e caratteristiche nuove.».

Art. 21

Modifiche all’articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 97 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) la rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni degli articoli 94 e 95 è verificata dall’ente tecnico;

b) in occasione della visita iniziale di cui all’articolo 22 e delle visite periodiche di cui all’articolo 25, comma 1, viene controllata l’adeguatezza dei mezzi di salvataggio e il loro buono stato di conservazione;

c) i dispositivi di ammaino dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello d’emergenza sono soggetti alle ispezioni e alle prove previste dalla convenzione.».

Art. 22

Modifiche all’articolo 105 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 105 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «e locale» sono sostituite dalle seguenti: «, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia»;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) le navi sono provviste di mezzi collettivi di salvataggio in numero tale da poter accogliere tutte le persone per le quali le stesse sono certificate;

b) se sussistono i presupposti di cui all’articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio in misura ridotta:

1) pari al 50 per cento del numero massimo delle persone trasportabili, per le navi che trasportano un numero di passeggeri uguale o superiore a 250;

2) pari al 25 per cento del numero massimo di persone trasportabili, per le navi che trasportano un numero di passeggeri inferiore a 250;

c) indipendentemente da quanto disposto alle lettere a) e b), le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate possono essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio in misura non inferiore al 25 per cento del numero massimo di persone trasportabili;

d) le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate non hanno l’obbligo di essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio se trasportano un numero di persone inferiore a venti;

e) la dotazione di mezzi collettivi di salvataggio è costituita da imbarcazioni di salvataggio ovvero da zattere autogonfiabili, eventualmente asservite ai dispositivi di evacuazione marini (MES), ovvero da apparecchi galleggianti ovvero da salvagenti anulari conteggiati nella misura di uno ogni due persone;

f) fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b), c), d) ed e), sono presenti a bordo salvagenti anulari secondo le seguenti modalità:

1) navi di lunghezza superiore a 24 metri, escluse le navi traghetto: quattro salvagenti anulari di cui almeno due dotati di boetta luminosa e sagola galleggiante. Almeno uno dei salvagenti anulari è dotato di boetta fumogena, da attivarsi prima del lancio e collegata con sagola galleggiante di lunghezza adeguata;

2) navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri ma superiore a 10 metri: due salvagenti anulari, entrambi dotati di boetta luminosa e sagola galleggiante. Almeno uno dei salvagenti anulari è dotato di boetta fumogena da attivarsi prima del lancio.

E’ consentito il posizionamento della boetta fumogena nella cabina di pilotaggio;

3) navi di lunghezza inferiore a 10 metri: un salvagente anulare dotato di boetta luminosa, sagola galleggiante e boetta fumogena da attivarsi prima del lancio. E’ consentito il posizionamento della boetta fumogena nella cabina di pilotaggio;

4) navi traghetto: quattro salvagenti anulari, di cui due ubicati sulle alette del ponte di comando e dotati di segnale di tipo combinato. Tale dotazione è obbligatoria per le navi lagunari di nuova costruzione e sostituisce l’attuale dotazione, per le navi esistenti, alla prima visita di sicurezza dopo il 31 dicembre 2022;

g) i salvagenti anulari di cui al comma 5, utilizzati in sostituzione degli apparecchi galleggianti, non sono computabili tra quelli prescritti dalla lettera f);

h) le navi sono dotate di mezzi per la risalita fissi o manovrabili da bordo se l’altezza dell’opera morta, al minimo galleggiamento, è maggiore di 50 centimetri.».

Art. 23

Modifiche all’articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. La dotazione numerica delle cinture di salvataggio per le navi lagunari è determinata come segue:

a) le navi sono dotate di cinture di salvataggio sufficienti per:

1) tutti i passeggeri trasportabili, più il 10 per cento per bambini;

2) tutto l’equipaggio;

b) se sussistono i presupposti di cui all’articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di un numero di cinture di salvataggio di cui alla lettera a), numero 1) in misura ridotta, pari ad almeno il 10 per cento dei passeggeri trasportabili. In tale ultimo caso, almeno il 50 per cento di tali cinture è della categoria bambini.».

Art. 24

Sistemazioni ridotte per le navi lagunari

1. Dopo l’articolo 106 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono inseriti i seguenti:

«Art. 106-bis (Sistemazioni ridotte per le navi lagunari). – 1.

L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 105, comma 5-bis, lettera b) e all’articolo 106, comma 4-bis, lettera b), è consentita alle società affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale lagunare che sono in possesso di un manuale operativo, approvato dall’autorità marittima, contenente le informazioni richieste dall’allegato I e a condizione che le navi lagunari:

a) se di portata uguale o superiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilità allo stato integro in conformità ai regolamenti dell’ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato;

b) se di portata inferiore a 250 passeggeri, soddisfino nelle diverse condizioni di esercizio, stabilità allo stato integro in conformità ai regolamenti dell’ente tecnico per la navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia tale da resistere alla situazione finale di allagamento, nelle ipotesi di falla, in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato o, se il requisito nell’ipotesi di falla non è rispettato, siano impiegate esclusivamente in percorsi nei quali non si allontanano più di quanto corrisponde a dieci minuti di navigazione dal più vicino approdo.

2. Le navi lagunari esistenti che alla data del 31 dicembre 2022 godono di una riduzione dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio continuano a godere di tale riduzione, fermo restando l’obbligo di soddisfare i requisiti di cui al comma 1.

Art. 106-ter (Passeggeri trasportabili sulle navi lagunari). – 1.

Il numero massimo di passeggeri trasportabili è determinato dall’autorità marittima e corrisponde al minore dei valori individuati in base ai parametri del computo di stabilità, degli spazi disponibili per i passeggeri e della consistenza dei mezzi collettivi e individuali di salvataggio presenti a bordo. La consistenza minima dei posti a sedere non può in ogni caso essere inferiore al 20 per cento del numero massimo di passeggeri trasportabili. Il numero massimo di passeggeri trasportabili è documentato dall’autorità marittima attraverso il verbale di idoneità al trasporto passeggeri.

2. I computi di stabilità sono approvati dall’ente tecnico secondo i propri regolamenti e le disposizioni contenute nell’articolo 60, per quanto applicabile.

3. Gli spazi disponibili per ogni passeggero in piedi, indipendentemente dal tonnellaggio, sono determinati attraverso i seguenti criteri di calcolo:

a) navi nuove, considerando gli spazi disponibili chiusi e aperti per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre e soltanto gli spazi disponibili chiusi per il restante periodo dell’anno:

1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33;

2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25.

b) navi esistenti, considerando gli spazi chiusi e aperti durante l’intero arco dell’anno:

1) sulle navi traghetto, metri quadrati 0,33;

2) sulle navi diverse dalle navi traghetto, metri quadrati 0,25.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, sono considerati:

a) spazi aperti, quelli non protetti dalle intemperie mediante tettoie o coperture idonee a tal fine;

b) per le navi aventi stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, spazi disponibili per tutto l’anno le zone scoperte di imbarco e prospicienti la cabina di pilotaggio, se la sistemazione di riparo è di ostacolo al transito sotto i ponti o può compromettere l’imbarco in sicurezza dei passeggeri.

5. Sono esclusi dal computo dei metri quadrati destinati ai passeggeri in piedi gli spazi occupati:

a) da panche e sedili con relativo spazio di calpestio antistante la seduta di profondità non inferiore a metri 0,25;

b) dai boccaporti di transito per accesso a locali su ponti inferiori durante l’ordinaria navigazione;

c) dalla timoneria;

d) dalle zone destinate alla manovra delle ancore;

e) dalle zone destinate alle manovre di ormeggio, la cui area è calcolata in relazione alla lunghezza del barcarizzo per una profondità non inferiore a metri 0,50 per lato;

f) dai mezzi di salvataggio;

g) dalle scale, quando esse mettono in comunicazione più ponti, compresa una superficie di calpestio adiacente il primo gradino, sia in salita che in discesa, di profondità non inferiore a metri 0,50.

6. Ai fini del calcolo del numero massimo di passeggeri trasportabili di cui al comma 1, al numero dei passeggeri calcolati secondo i criteri di cui ai commi 3, 4 e 5, deve essere aggiunto il numero dei passeggeri che possono usufruire dei posti a sedere.».

2. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, è inserito l’allegato I di cui all’allegato annesso al presente decreto.

Art. 25

Modifiche all’articolo 107 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 107 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».

Art. 26

Modifiche all’articolo 109 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 109, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole «inferiore a 200 tonnellate» sono inserite le seguenti: «, delle navi lagunari».

Art. 27

Modifiche all’articolo 110 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 110 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 1 a 5, le navi lagunari devono avere la seguente dotazione:

a) segnali di soccorso di tipo approvato sul ponte di comando secondo le seguenti modalità:

1) quattro segnali a mano a stelle rosse su navi traghetto e su navi abilitate al trasporto di più di 250 passeggeri;

2) due segnali a mano a stelle rosse sulle altre navi;

b) fanali regolamentari secondo la Colreg 1972. Sono esentate le navi che, per ragioni operative, non sono dotate di strutture idonee all’installazione dei fanali e dei segnali diurni di fonda e di non governo. In tale caso, le navi sono dotate di illuminazione idonea a rendere possibile una immediata percezione della loro intera sagoma;

c) un segnale sonoro conforme alla Colreg 1972:

1) obbligatorio per le navi nuove;

2) a giudizio degli organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti, per le navi esistenti e, comunque, qualora se ne rende necessaria la sostituzione.

5-ter. Le caratteristiche del segnale sonoro per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono definite con provvedimento del Ministero da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5-quater. Il posizionamento dei fanali di cui al comma 5-bis, lettera b), può non essere conforme alle prescrizioni della Colreg 1972 se viene accertato dall’ente tecnico che la sistemazione regolamentare è incompatibile con le caratteristiche della nave, con il servizio previsto e con i percorsi che la nave è destinata a effettuare. Di tale accertamento ne viene data evidenza, ai sensi della regola 1, lettera e), della Colreg 1972, nella predisposizione del piano di cui all’articolo 35.».

Art. 28

Modifiche all’articolo 112 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 112, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo le parole «navigazione nazionale locale» sono inserite le seguenti: «o nelle acque protette della laguna di Venezia».

Art. 29

Modifiche all’articolo 119 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 119 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), dopo le parole «navigazione locale» sono inserite le seguenti: «o a navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia»;

b) al comma 3, lettera b), dopo le parole «navigazione locale» sono inserite le seguenti: «o a navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia».

Art. 30

Modifiche all’articolo 131 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 131 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) le navi nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate sono dotate di un impianto radar in banda X di tipo approvato, il cui indicatore è sistemato sul ponte di comando;

b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate che intendono navigare in condizioni di visibilità ridotta sono dotate di apparato radar;

c) le caratteristiche tecniche e di impiego degli apparati di cui alla lettera b) sono determinate dal Ministero.».

Art. 31

Modifiche all’articolo 133 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 133 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) le navi lagunari nuove di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate devono essere dotate di un ecoscandaglio;

b) se si verifica un malfunzionamento dell’ecoscandaglio la cui riparazione comporti la messa a secco della nave, la stessa può rimanere in servizio sino alla naturale scadenza della visita alla carena, a condizione che il comandante della nave sia considerato dalla società armatrice esperto conoscitore delle tratte di navigazione sulla base del periodo di servizio effettivo maturato su tali tratte.».

Art. 32

Modifiche all’articolo 135 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 135 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Alle navi lagunari non è consentito l’utilizzo del pilota automatico.».

Art. 33

Modifiche all’articolo 136 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 136 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) le navi sono dotate di carta nautica edita da servizi idrografici di Stato aggiornata dal personale di coperta in relazione alla navigazione effettuata;

b) possono essere esentate dalla tenuta della carta nautica di cui alla lettera a) le sole navi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare, a condizione che i comandanti siano istruiti e aggiornati sulla conformazione della laguna e dei canali nonché sulle linee esercite e siano a tal fine valutati dalla società armatrice anche attraverso adeguate procedure inserite nel manuale operativo di cui all’articolo 106-bis.».

Art. 34

Modifiche all’articolo 137 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 137 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) le navi lagunari sono dotate di bussola magnetica normale con sistema di lettura a riflessione o di bussola magnetica di governo principale;

b) le bussole magnetiche sono munite di un mezzo principale di illuminazione e di un mezzo di rispetto per l’illuminazione di emergenza.

6-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall’applicazione del presente articolo.».

Art. 35

Modifiche all’articolo 138 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 138 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) la bussola normale è sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione principale di governo e ha una visuale dell’orizzonte quanto più possibile ininterrotta al fine di consentire i rilevamenti di oggetti terrestri;

b) la bussola normale è sistemata, per quanto possibile, nel piano di simmetria della nave ed è facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Di ciò si tiene conto nella compensazione. Fra la bussola normale e la stazione di governo principale è sistemato un efficiente portavoce;

c) la bussola normale è sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi rigidezza sufficiente a evitare vibrazioni ritenute eccessive dall’ente tecnico;

d) la bussola normale è dotata di cerchio azimutale su navi aventi stazza lorda superiore a 500 tonnellate, se non dotate di radar;

e) la bussola normale è sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della nave risultino il più possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non sia inferiore a quelle stabilite, in rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell’ente tecnico, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 139, comma 4-bis.».

Art. 36

Modifiche all’articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 139 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) le bussole di governo principale (di rotta) sono, di regola, sistemate sul piano di simmetria della nave, in posizione tale che il timoniere possa agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento;

b) l’alloggiamento entro cui è sistemata la bussola di rotta è di materiale amagnetico nella zona circostante la bussola stessa.

E’ ammesso l’impiego di materiale ferroso a condizione che le strutture siano disposte, per quanto possibile, simmetricamente rispetto alla bussola. La distanza tra l’alloggiamento e il materiale ferroso è preferibilmente non inferiore a un metro o comunque tale da non influire sul funzionamento della bussola stessa. Le parti mobili dell’apparecchio di governo costruite con materiale ferroso sono disposte in modo da non influenzare la bussola di rotta.».

Art. 37

Modifiche all’articolo 140 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 140 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate sono esentate dalle prescrizioni riguardanti le apparecchiature magnetiche ed elettriche e le linee elettriche, se tali apparecchiature e linee, pur essendo attivate, non influenzano in maniera anomala il funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo;

b) l’assenza di influenza di cui alla lettera a) è verificata dal compensatore prima dell’entrata in esercizio e in occasione delle compensazioni periodiche.».

Art. 38

Modifiche all’articolo 141 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 141 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Le disposizioni dei commi 3, 5, 6 e 7 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) le bussole magnetiche di dotazione sono di tipo approvato corrispondente alle norme in vigore e sono ispezionate a bordo dall’ente tecnico almeno ogni trenta mesi (con una tolleranza in più o in meno di sei mesi) e collaudate almeno ogni cinque anni;

b) la compensazione delle bussole magnetiche è ricontrollata e, se del caso, ripetuta ogni cinque anni con la determinazione della curva delle deviazioni residue. I controlli sono comunque ripetuti nei seguenti casi:

1) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave;

2) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica;

3) quando la nave sia stata colpita da fulmini;

4) quando vengono comunque rilevate deviazioni anormali alle bussole normali o di rotta;

5) dopo modifiche alla rete e alle apparecchiature elettriche e radioelettriche;

6) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi;

c) il controllo periodico e la compensazione delle bussole magnetiche di bordo sono effettuati da persone particolarmente competenti, autorizzate dall’autorità marittima. A compensazione avvenuta, sono rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, che sono controfirmate dall’autorità marittima e mantenute a disposizione presso la società armatrice. Una copia delle tabelle è conservata a bordo.».

Art. 39

Modifiche all’articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 142 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le navi lagunari hanno le seguenti dotazioni:

a) un orologio, anche digitale;

b) uno scandaglio a mano;

c) la tabella del codice internazionale dei segnali;

d) un sistema di identificazione automatica (AIS), se di stazza lorda superiore a 150 tonnellate. Le caratteristiche tecniche, per le nuove installazioni, e di utilizzo dell’apparecchiatura sono determinate dal Ministero. Non è necessario che l’apparecchiatura sia interfacciata al dispositivo di indicazione della prora.».

Art. 40

Modifiche all’articolo 145 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 145 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «e locale» sono sostituite dalle seguenti: «, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali vale la seguente:

a) le navi lagunari a propulsione meccanica, oltre agli strumenti e alle dotazioni di cui agli articoli 71, comma 1-bis e 142, comma 4-bis, hanno i seguenti materiali di servizio:

1) alberatura, secondo i piani della nave;

2) un altoparlante autonomo portatile, se di stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate.

2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Art. 41

Esclusione per le navi lagunari

1. Nel titolo VII del libro II del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, all’articolo 148 è premesso il seguente:

«Art. 147-bis (Esclusione per le navi lagunari). – 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle navi lagunari.».

Art. 42

1. Dopo il titolo VII del libro II del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, è inserito il seguente:

«Titolo VII-bis Stazione radioelettrica per le navi lagunari Art. 168-bis (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle navi lagunari.

Capitolo I Prescrizioni

Art. 168-ter (Dotazione radioelettrica). – 1. Le navi di cui al presente titolo sono dotate di un apparato VHF in DSC (Digital Selective Calling) almeno in classe D di tipo fisso, interfacciato con un ricevitore GPS conforme alla normativa vigente.

2. L’impianto di cui al comma 1 è soggetto a collaudo iniziale e a ispezione periodica secondo la normativa vigente.

3. Gli apparati sono installati in modo che siano prontamente accessibili per l’ispezione e la manutenzione a bordo.

Capitolo II Requisiti tecnici e manutenzione

Art. 168-quater (Requisiti tecnici e manutenzione). – 1. La stazione radio è sistemata in modo che:

a) nessuna interferenza pericolosa di origine sia meccanica che elettrica o di altro tipo possa comprometterne il corretto funzionamento;

b) sia assicurata la compatibilità elettromagnetica e sia evitata l’interazione pericolosa con altri apparati e impianti;

c) sia assicurato il maggior grado possibile di sicurezza e disponibilità operativa;

d) sia protetta dagli effetti dannosi dell’acqua, delle temperature esterne e delle condizioni ambientali avverse;

e) sia provvista di illuminazione idonea a evidenziare in modo adeguato i comandi relativi all’uso della dotazione radioelettrica.

2. La stazione radio è contrassegnata con il nominativo internazionale, l’identità della stazione della nave e il codice MMSI (Maritime Mobile Service Identity).

3. Il comando dei canali radiotelefonici VHF richiesti al fine della sicurezza della navigazione è immediatamente disponibile in plancia e comodo dalla posizione di governo.

4. Le antenne sono di tipo chiuso alla corrente continua.

Art. 168-quinquies (Alimentazione). – 1. L’alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia elettrica principale o, in alternativa, da una sorgente di energia elettrica dedicata. Se la sorgente di alimentazione dedicata è costituita da batterie di accumulatori, esse sono in grado di assicurare un’autonomia minima di 3 ore di funzionamento ed è presente a bordo un sistema che garantisca la loro ricarica. La linea di alimentazione della stazione radioelettrica è diretta e dedicata e protetta da un interruttore magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione è rispondente alle direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature.

2. L’alimentazione della stazione radio per le navi di stazza lorda superiore o uguale 25 tonnellate avviene dalla sorgente di energia elettrica principale e da una sorgente di energia elettrica di riserva costituita da batterie di accumulatori. La sorgente di energia elettrica di riserva è:

a) in grado di assicurare una autonomia minima di 3 ore di funzionamento;

b) indipendente e dedicata;

c) di agevole e facile inserzione;

d) situata, per quanto praticamente possibile, nella parte più elevata della nave in vicinanza e almeno allo stesso livello degli impianti da alimentare;

e) connessa direttamente a un sistema che ne garantisca la ricarica;

f) provvista di voltmetro e amperometro.

3. Le linee di alimentazione della stazione radioelettrica di cui al comma 2 sono protette da un interruttore magnetotermico per ogni utenza. Se presente, il riduttore di tensione è rispondente alle direttive europee previste per questo tipo di apparecchiature.

Art. 168-sexies (Precauzioni speciali contro gli incendi). – 1.

E’ vietato porre materiali facilmente infiammabili nei locali dove sono ubicati apparati radioelettrici.

2. I locali di cui al comma 1 sono dotati di un solo estintore portatile ubicato nelle vicinanze degli apparati radioelettrici.

3. L’estintore di cui al comma 2 è di tipo approvato. Esso è aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, lettera b), numero 4), se le navi hanno stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate.

4. Le condutture elettriche all’impianto radio sul ponte di coperta e sulle sovrastrutture devono essere conformi alle prescrizioni dell’ente tecnico.

Capitolo III Documentazione relativa alla stazione radioelettrica, impianti facoltativi e corrispondenza pubblica

Art. 168-septies (Documenti relativi alla stazione radio). – 1.

La stazione radio è corredata della licenza della stazione radioelettrica.

2. All’atto del collaudo o della visita periodica sono presentati a bordo i seguenti documenti:

a) manuale d’uso della dotazione radioelettrica;

b) dichiarazione di conformità dell’apparato radio;

c) dichiarazione di assegnazione del codice MMSI;

d) contratto di gestione della stazione radio, stipulato con la società titolare di autorizzazione generale;

e) verbale di collaudo e ultimo verbale di ispezione della stazione radioelettrica.

3. A seguito di richiesta, il titolo di operatore radiotelefonista e lo schema elettrico dell’impianto radioelettrico di bordo sono inviati agli organi di controllo.

Art. 168-octies (Impianti facoltativi). – 1. Gli impianti radioelettrici adibiti al servizio mobile marittimo, se installati in via facoltativa, soddisfano quanto stabilito dalla normativa vigente.

2. E’ fatto obbligo di assicurare che gli impianti e gli apparati elettronici non adibiti al servizio di cui al comma 1 non arrechino interferenze al corretto funzionamento della dotazione radioelettrica di cui all’articolo 168-ter.

Art. 168-nonies (Operatore radiotelefonista). – 1. L’operatore radiotelefonista dell’apparato di cui all’articolo 168-ter è in possesso almeno della specifica abilitazione conseguita sulla base della disciplina prevista, secondo criteri di semplificazione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui rilascio è di competenza dello stesso Ministero.

Art. 168-decies (Corrispondenza pubblica). – 1. Le navi non hanno l’obbligo della installazione della cabina telefonica per il servizio di corrispondenza pubblica di cui alla parte I, sezione II, punto 1.2.4, delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie, approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 14 luglio 1967.

Art. 168-undecies (Applicazione). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168-duodecies, alle disposizioni di cui agli articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies, 168-octies. 168-nonies e 168-decies si adeguano sia le navi nuove che le navi esistenti.

Art. 168-duodecies (Disposizione transitorie). -1. Le navi lagunari si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 168-ter, 168-quater, 168-quinquies, 168-sexies, 168-septies, 168-octies e 168-nonies entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all’articolo 168-nonies. Fino alla data di adeguamento, che coincide con il collaudo di cui all’articolo 168-ter, comma 2, e comunque non oltre il termine di trentasei mesi di cui al primo periodo, alle navi lagunari continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Titolo VII.

2. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale istitutivo della specifica abilitazione di cui all’articolo 168-nonies, i titolari del certificato di abilitazione all’esercizio degli apparati radio a bordo delle imbarcazioni adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2005, sono abilitati anche all’esercizio delle stazioni delle navi di cui all’articolo 168-ter.».

Art. 43

Modifiche all’articolo 180 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 180 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nel caso di società che adottano il manuale di cui all’articolo 106-bis, l’autorità marittima, sentito l’ente tecnico, può abilitare navi lagunari a eseguire operazioni di rimorchio di navi appartenenti alla flotta della società stessa, previo accertamento dell’idoneità anche in relazione alla sistemazione di fanali e segnali e alla categoria di nave da rimorchiare, fatto salvo il disposto di cui all’articolo 110, comma 5-bis. L’idoneità è riportata sui documenti di sicurezza.

1-ter. Per operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis si intendono le operazioni di rimorchio esclusivamente laterale.

1-quater. Le operazioni di rimorchio di cui al comma 1-bis sono eseguite senza passeggeri a bordo.

1-quinquies. Le procedure di rimorchio di cui al comma 1-bis sono contenute nel manuale operativo di cui all’articolo 106-bis e verificate durante le esercitazioni previste dallo stesso.».

Art. 44

Esclusione per le navi lagunari

1. Nel titolo VI del libro III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, all’articolo 187 è premesso il seguente:

«Art. 186-bis (Esclusione per le navi lagunari). – 1. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle navi lagunari.».

Art. 45

Modifiche all’articolo 201 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 201 del regolamento approvato con Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per le navi lagunari, l’autorità marittima, ai fini della determinazione della composizione dell’equipaggio, tiene conto che la navigazione è effettuata esclusivamente in acque portuali protette e del carattere promiscuo di tali acque.».

Art. 46

Modifiche all’articolo 203 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 203 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per le navi lagunari soggette a rotazione del personale per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, il nominativo del membro dell’equipaggio può essere sostituito dalla mansione di bordo e il ruolo d’appello può essere redatto e aggiornato a cura della società armatrice. Il rispetto della verifica della copertura dei ruoli rimane sotto la responsabilità del comando di bordo.

5-ter. Le navi lagunari, armate con un solo membro di equipaggio, sono esentate dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 47

Modifiche all’articolo 204 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 204 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».

Art. 48

Modifiche all’articolo 208 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 208 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle navi lagunari.».

Art. 49

Modifiche all’articolo 211 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 211 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Sulle navi lagunari, alla manovra degli impianti fissi per l’estinzione degli incendi è destinato personale particolarmente addestrato e in numero adeguato in relazione alla tipologia della nave e all’organizzazione di emergenza di bordo.».

Art. 50

Modifiche all’articolo 216 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 216 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Sulle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero di passeggeri inferiore a 400 l’addestramento dell’equipaggio è curato dalla società armatrice.».

Art. 51

Modifiche all’articolo 217 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 217 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Sulle navi lagunari, alla fine di ogni ronda, è fatto rapporto all’ufficiale di guardia sul ponte di comando, che provvede alla relativa annotazione sul giornale di bordo.».

Art. 52

Modifiche all’articolo 225 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 225 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per le navi lagunari, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a nave ormeggiata.».

Art. 53

Modifiche all’articolo 226 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 226 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per le navi lagunari, i controlli di cui al comma 1 si effettuano almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Art. 54

Modifiche all’articolo 227 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 227 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per le navi lagunari, il controllo di cui al comma 1, lettera h), si effettua almeno una volta al giorno antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Art. 55

Modifiche all’articolo 228 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 228 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) è verificato, durante l’esercizio, il rispetto della portata massima stabilita dai documenti di stabilità;

b) nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi, quali acqua, anche di zavorra, o combustibili, può essere effettuato senza l’autorizzazione del comandante o del personale, appositamente dedicato, della società di cui all’articolo 106-bis, comma 1;

c) i sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi sono eseguiti almeno una volta al giorno e annotati su apposito registro, salvo per le navi delle società di cui all’articolo 106-bis, comma 1, per le quali è consentita la possibilità di attuare una procedura equivalente.».

Art. 56

Modifiche all’articolo 229 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 229 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per le navi lagunari, le verifiche e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza giornaliera.».

Art. 57

Modifiche all’articolo 230 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 230 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per le navi lagunari, i controlli e le prove di cui al comma 1 sono eseguiti antecedentemente la prima partenza

giornaliera.».

Art. 58

Modifiche all’articolo 233 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 233 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) sulle navi l’appello dell’equipaggio per le esercitazioni delle imbarcazioni ha luogo:

1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con più di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;

2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non più di due persone d’equipaggio, almeno ogni 6 mesi;

b) le società di cui all’articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell’equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformità, adottano le azioni correttive ritenute più efficaci per la loro rettifica e registrano le attività inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse.

3-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 59

Modifiche all’articolo 234 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 234 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) sulle navi l’appello dell’equipaggio per esercitazione antincendio ha luogo:

1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con più di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;

2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non più di due persone d’equipaggio, almeno ogni 6 mesi;

b) nel corso della esercitazione le istruzioni riguardanti l’equipaggio sono chiaramente illustrate; a tal fine è rivolta particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di recente imbarcati. Ogni membro dell’equipaggio deve dimostrare familiarità con le sistemazioni, le apparecchiature e le attrezzature della nave che può essere chiamato a usare e, più in generale, di conoscere il proprio compito e di sapere assolverlo;

c) nel corso delle esercitazioni, è scaricato almeno un estintore portatile, il quale è immediatamente ricaricato o sostituito con altro di riserva. E’ ammesso, in alternativa, l’uso di un estintore portatile caricato ad aria compressa per esercitazione, sul quale è apposto, in modo evidente, un adeguato contrassegno;

d) sono provate le manovre a distanza delle valvole di intercettazione di sicurezza quali, ad esempio, combustibile liquido, ventilazione, impianti fissi antincendio;

e) le società di cui all’articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell’equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformità, adottano le azioni correttive ritenute più efficaci per la loro rettifica e registrano le attività inerenti i controlli effettuati a seguito delle stesse.

5-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 60

Modifiche all’articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) l’esercitazione per l’emergenza di «uomo in mare» è fatta con frequenza sufficiente affinché il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il personale destinato ad armare e ammainare l’imbarcazione si trovi nel più breve tempo al proprio posto. L’esercitazione è comunque effettuata:

1) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con più di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;

2) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non più di due persone d’equipaggio, almeno ogni 6 mesi;

b) le società di cui all’articolo 106-bis, comma 1, che ricevono segnalazioni in merito a carenze nella preparazione dell’equipaggio verificano le cause delle eventuali non conformità, adottano le azioni correttive ritenute più efficaci per la loro rettifica e registrano le attività inerenti ai controlli effettuati a seguito delle stesse.

2-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate e quelle con un solo membro di equipaggio sono esentate dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo.».

Art. 61

Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari

1. Dopo l’articolo 235 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, è inserito il seguente:

«Art. 235-bis (Personale di nuova assunzione e stagionale per le navi lagunari). – 1. Il personale di nuova assunzione e il personale stagionale partecipa, prima dell’imbarco sulle navi lagunari, alle esercitazioni di cui agli articoli 232, 233, comma 3-bis, 234, comma 5-bis e 235, comma 2-bis ed è familiarizzato con la nave e le procedure di sicurezza all’atto dell’imbarco.».

Art. 62

Modifiche all’articolo 236 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 236 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni dei commi da 2 e 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) sulle navi si procede almeno mensilmente a esercitazione di manovra delle porte stagne a scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica, delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti, ad eccezione delle navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non più di due persone d’equipaggio, per le quali l’esercitazione è effettuata con cadenza almeno semestrale;

b) ispezioni settimanali sono effettuate alle porte stagne e ai meccanismi e indici a esse connessi, alle valvole la cui chiusura è necessaria per rendere stagno un compartimento, nonché alle valvole il cui funzionamento è necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria.».

Art. 63

Modifiche all’articolo 239 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 239 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per le navi lagunari, la manovra di cui al comma 1 è eseguita con la seguente frequenza:

a) per le navi di stazza lorda superiore o uguale alle 150 tonnellate o con più di due persone di equipaggio, almeno una volta al mese;

b) per le navi di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate o con non più di due persone d’equipaggio, almeno ogni 6 mesi.

1-ter. Le navi lagunari di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate sono esentate dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Art. 64

Modifiche all’articolo 245 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 245 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) sulle navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul giornale di bordo;

b) sulle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate le annotazioni sui controlli, esercitazioni e verifiche prescritte dal presente regolamento sono apposte sul registro delle esercitazioni, vidimato dall’autorità marittima;

c) quando i controlli, le esercitazioni e le verifiche non vengono eseguiti entro i termini prescritti o vengono eseguiti solo parzialmente, ne sono annotate le relative ragioni e sono descritte le operazioni svolte;

d) sono altresì annotati i controlli giornalieri e occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilità della nave.

Le società che fruiscono delle previsioni di cui all’articolo 106-bis possono adottare una metodologia di registrazione equivalente;

e) i modelli dei registri di cui alle lettere a) e b) sono approvati dall’autorità marittima.».

Art. 65

Modifiche all’articolo 246 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 246 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:

a) sul giornale di bordo o sul registro delle esercitazioni delle navi di stazza lorda superiore o uguale a 150 tonnellate, sono annotati a cura del comando e della società armatrice:

1) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio;

2) le istruzioni e le esercitazioni effettuate;

3) le visite e i controlli dell’autorità marittima;

4) le altre indicazioni ritenute opportune;

b) nell’inventario sono elencate le apparecchiature antincendio, fisse e portatili, dell’intera nave;

c) le pagine del registro delle esercitazioni e dell’inventario sono numerate e firmate dall’autorità marittima. Nella prima pagina sono indicati il numero delle pagine e la data di rilascio del documento;

d) il giornale di bordo e il registro delle esercitazioni sono resi disponibili per il controllo dell’autorità marittima, se richiesto;

e) un estratto dell’inventario di cui alla lettera b) è mantenuto a bordo.».

Art. 66

Modifiche all’articolo 254 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

1. All’articolo 254 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi lagunari.».

Art. 67

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato

(articolo 24)

«ALLEGATO I»

(articolo 106-bis)

CONTENUTO DEL MANUALE OPERATIVO

1. POLITICA PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE
1.1 La società definisce l’indirizzo e la politica da seguire per il rafforzamento della gestione della sicurezza, dell’esercizio in sicurezza delle navi lagunari e della prevenzione dell’inquinamento.

2. RESPONSABILITA’ E COMPITI DELLA SOCIETA’
2.1 La società, anche attraverso la predisposizione di un organigramma o mansionario, definisce le responsabilità, l’autorità e le interrelazioni fra il personale che gestisce, esegue e verifica le attività che riguardano o incidono sul servizio, la sicurezza e la prevenzione dell’inquinamento, assicura le risorse necessarie per l’espletamento delle suddette attività e per il mantenimento dell’efficienza dei mezzi aziendali.
3. RESPONSABILE OPERATIVO
3.1 Il responsabile operativo rappresenta un collegamento tra la società e il personale di bordo. La società designa una o più persone reperibili, ove possibile a terra. La responsabilità e i compiti del responsabile operativo comprendono gli aspetti di esercizio delle navi connessi con la sicurezza e la prevenzione dell’inquinamento nonché la garanzia della disponibilità di adeguate risorse e supporto da terra a seconda delle necessità. Il responsabile operativo può essere individuato nel responsabile di turno in centrale operativa o in altra persona responsabile della società.
4. RESPONSABILITA’ E AUTORITA’ DEL COMANDANTE
4.1 La società definisce le responsabilità del comandante relativamente alla verifica che le procedure predisposte dalla società siano attuate e sia effettuata una adeguata rapportazione delle deficienze al responsabile operativo.
4.2 La società è tenuta ad assicurare le condizioni per lo svolgimento dei compiti del comandante definendone l’autorità e la responsabilità dello stesso di assumere decisioni relativamente alla sicurezza e alla prevenzione dell’inquinamento e di richiedere assistenza, prioritariamente alla società, laddove necessario.

5. RISORSE E PERSONALE
La società assicura che:
5.1. il comandante abbia adeguata esperienza, sia a conoscenza delle procedure della società e riceva il necessario supporto per lo svolgimento dei propri compiti in sicurezza;

5.2. la nave sia dotata, ai sensi della normativa applicabile, di equipaggio qualificato, certificato, formato, familiarizzato a bordo e fisicamente idoneo;

5.3. siano stabilite procedure per assicurare che il personale neo-assunto e quello a cui vengono assegnati nuovi incarichi inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale ricevano adeguata formazione e familiarizzazione per l’assolvimento dei loro compiti;

5.4. sia verificata periodicamente la necessità di formazione e aggiornamento del personale.

6. PREPARAZIONE ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA
La società predispone procedure adeguate attraverso le quali è,tra l’altro:
6.1 garantita la continua disponibilità di almeno due navi, con relativo equipaggio, per intervento rapido e pronte a muovere all’occorrenza. Tali navi sono dotate di due zattere autogonfiabili di capacità non inferiore a 12 persone ciascuna, attrezzature di prima assistenza tecnica e meccanica, dotazioni minime antincendio e antinquinamento, pompa barellabile;

6.2 previsto un programma di esercitazioni con periodicità non superiore a ventiquattro mesi, da concordare con l’autorità marittima, al fine di verificare la capacità e l’efficienza dell’organizzazione d’emergenza a far fronte alle differenti tipologie di eventi e di confermare la permanenza dei requisiti iniziali di efficacia e rapidità delle misure equivalenti autorizzate.

7. RAPPORTO E ANALISI DI NON CONFORMITA’, DI INCIDENTI E DI SITUAZIONI PERICOLOSE
7.1 La società prevede procedure per assicurare che le non conformità, gli incidenti e le situazioni pericolose siano rapportate dal personale di bordo, sottoposte a indagine e analizzate dalla stessa società allo scopo di migliorare la sicurezza, la prevenzione dell’inquinamento ed evitare il ripetersi di situazioni critiche. La società stabilisce altresì procedure per l’attuazione delle azioni correttive.
8 MANUTENZIONE DELLE NAVI
8.1 La società assicura che le navi siano manutenute in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore, alle pertinenti disposizioni, alle norme e ai regolamenti nonché agli eventuali requisiti che possono essere stabiliti dalla società stessa. L’efficacia delle procedure previste nel manuale operativo è verificata almeno una volta l’anno dall’ente certificatore se la società è certificata ISO 9001 o, diversamente, dall’autorità marittima. La società notifica all’autorità marittima eventuali non conformità e adotta azioni correttive concordate con l’autorità stessa. La società programma, con cadenza biennale e di concerto con l’autorità marittima, un’esercitazione finalizzata alla verifica dell’intera organizzazione.

Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2022

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