MODELLO WORD CONTRATTO LAVORO BADANTE

Contratto di lavoro Badante convivente 

MODELLO WORD CONTRATTO LAVORO BADANTE


Il contratto di lavoro per una badante convivente è un accordo formale tra un datore di lavoro e una badante che vive presso l'abitazione della persona da assistere. Questo tipo di contratto include vari dettagli fondamentali per regolare il rapporto di lavoro, garantendo diritti e doveri per entrambe le parti. Ecco una spiegazione dettagliata dei punti principali:


1. **Assunzione e Qualifica**:
- La badante viene assunta con un contratto di lavoro domestico convivente, con inizio e fine specificati.
- L'indirizzo del luogo di lavoro è indicato nel contratto.
- La qualifica assegnata è "assistente familiare" di livello CS, specificamente per assistenza a persone non autosufficienti.

2. **Mansioni**:
- Le mansioni principali includono: assistenza domestica, preparazione dei pasti, compagnia, assistenza all'igiene e pulizia personale.

3. **Orario di Lavoro**:
- L'orario settimanale è di 54 ore, distribuite su sei giorni lavorativi.
- La domenica è generalmente giorno di riposo.
- Gli orari specifici per ciascun giorno devono essere dettagliati nel contratto.

4. **Modifiche e Ore Aggiuntive**:
- Qualsiasi modifica all'orario o ore aggiuntive deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dal datore di lavoro.

5. **Periodo di Prova**:
- Il periodo di prova è di 30 giorni lavorativi, durante i quali entrambe le parti possono risolvere il contratto senza preavviso.

6. **Termini di Preavviso**:
- Il preavviso per la risoluzione del contratto è di 15 giorni fino a 5 anni di servizio e di 30 giorni per oltre 5 anni.
- In caso di dimissioni volontarie, il preavviso è ridotto a 8 giorni per meno di 5 anni di servizio e a 15 giorni per più di 5 anni.

7. **Retribuzione**:
- La retribuzione lorda mensile è stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) e deve essere specificata nel contratto.
- Il rateo di tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto (TFR) vengono liquidati mensilmente.
- L'indennità di vitto e alloggio deve essere specificata per il calcolo della tredicesima, delle ferie e del TFR.

8. **Ferie**:
- Le ferie maturano in 26 giorni all'anno e sono irrinunciabili.
- Le ferie devono essere godute continuativamente o frazionate in non più di due periodi annuali, concordati tra le parti.

9. **Assenze e Licenziamento**:
- Le assenze devono essere comunicate e giustificate tempestivamente.
- Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, salvo cause di forza maggiore, possono essere considerate giusta causa di licenziamento.

10. **Obblighi del Datore di Lavoro**:
- Il datore di lavoro deve effettuare tutte le comunicazioni legali necessarie e versare i contributi previdenziali all'INPS.
- I contributi di assistenza contrattuale sono obbligatori.

11. **Termini di Risoluzione**:
- Il contratto può essere risolto da entrambe le parti rispettando i termini di preavviso previsti dal CCNL.

12. **Altri Aspetti**:
- Per quanto non previsto nel contratto, si fa riferimento al CCNL di settore.
- Una copia del contratto deve essere firmata da entrambe le parti per accettazione.

Questo contratto serve a garantire una chiara definizione delle aspettative e delle responsabilità sia per il datore di lavoro che per la badante, assicurando che entrambi rispettino gli obblighi legali e contrattuali.

CONTRATTO:

**Oggetto: Assunzione con contratto di lavoro domestico convivente.**

A seguito delle intese intercorse, Le comunichiamo la Sua assunzione alle nostre dipendenze con decorrenza dal **[METTERE DATA INIZIO]** con un contratto di lavoro a tempo determinato fino al **[METTERE DATA FINE]** presso la mia abitazione sita in **[METTERE INDIRIZZO LUOGO DI LAVORO]**. Le viene riconosciuta la qualifica di "assistente familiare" Livello CS (assistente a persona non-autosufficiente) convivente.

Nello specifico le Sue mansioni saranno di badante addetta ai servizi domestici, preparazione pasti, compagnia, assistenza all'igiene e pulizia personale.

L'orario settimanale è a tempo pieno a 54 ore da svolgersi come di seguito indicato:


- Lunedì: ............ ore dalle ............ alle ............... e dalle ............ alle ............
- Martedì: ............ ore dalle ............ alle ............... e dalle ............ alle ............
- Mercoledì: ............ ore dalle ............ alle ............... e dalle ............ alle ............
- Giovedì: ............ ore dalle ............ alle ............... e dalle ............ alle ............
- Venerdì: ............ ore dalle ............ alle ............... e dalle ............ alle ............
- Sabato: ............ ore dalle ............ alle ............... e dalle ............ alle ............
- Domenica: riposo

Le ore mensili saranno 234. Qualsiasi prestazione lavorativa aggiuntiva o modificativa al predetto orario dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal datore di lavoro pena la nullità della stessa prestazione ai fini economici e contrattuali.

Nell'abitazione ( ) sono presenti telecamere ( ) non sono presenti telecamere. Barrare l'ipotesi che ricorre.

Il periodo di prova è di 30 giorni di effettivo lavoro, durante i quali le parti riconoscono reciprocamente la facoltà di risolvere il rapporto stesso senza preavviso e/o altra formalità.

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti in qualunque momento e senza bisogno di giustificazione, purché vengano rispettati i seguenti termini di preavviso:
- 15 giorni di calendario sino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
- 30 giorni di calendario quando l'anzianità di servizio supera i 5 anni.

Gli stessi termini sono dimezzati (8 e 15 giorni) nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore. Nei rapporti di lavoro di durata inferiore alle 25 ore settimanali, sono previsti termini più ridotti: 8 giorni di calendario sino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro e 15 giorni di calendario quando l'anzianità supera i 2 anni.

La retribuzione lorda mensile stabilita dal Ccnl per l'anno **[INDICARE ANNO]** è di € **[INDICARE STIPENDIO]**. Il rateo di 13^ mensilità e quello di Tfr, così come concordato tra le parti, Le verrà liquidato mensilmente in busta paga. L'indennità di vitto ed alloggio per il calcolo della 13^, delle ferie e del TFR anno **[INDICARE ANNO]** è di € **[INDICARE IMPORTO]**. La retribuzione spettante Le sarà corrisposta ogni mese per il lavoro prestato.

La S.V. dovrà firmare la busta paga come ricevuta se la stessa rispecchierà l'importo stabilito e come ricevuta del suo pagamento. Le ferie matureranno, in costanza di lavoro, in 26 giorni all'anno. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. Le ferie non possono essere sostituite dalla relativa indennità. Le ferie hanno carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti almeno 15 giorni prima di essere godute. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto dal comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e per almeno ulteriori due settimane entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione. Durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta il compenso sostitutivo convenzionale. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.

Il lavoratore è tenuto a seguire il datore di lavoro o la persona cui presta assistenza in soggiorni temporanei in altro comune e/o residenze secondarie nelle quali usufruirà dei riposi settimanali come consueto. Le assenze del lavoratore devono essere sempre tempestivamente comunicate e giustificate al datore di lavoro; le assenze non giustificate entro il quinto giorno, salvo cause di forza maggiore, sono da considerarsi giusta causa di licenziamento.

Il datore di lavoro si impegna ad effettuare tutte le comunicazioni prescritte dalla legge in materia di assunzione di personale domestico ed a versare regolarmente i contributi dovuti all'Inps. I contributi previdenziali saranno trattenuti al lavoratore per la quota a suo carico come previsto dalle norme vigenti in materia. I contributi di assistenza contrattuale sono obbligatori. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza di specifici termini di preavviso previsti dall'art. 38 del Ccnl.

Per quanto non è previsto nel presente accordo si farà riferimento al Ccnl di settore. La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione del Suo consenso.


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