Documento licenziato Gruppo di Studio Amianto
Documento licenziato Gruppo di Studio Amianto "Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto"
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
NOTE GENERALI
L'unito schema costituisce il modello unificato di relazione annuale, che le imprese che possiedono o utilizzano (direttamente o indirettamente) amianto nei processi produttivi, o che svolgono attività di rimozione, trasporto, smaltimento, stoccaggio, detenzione, trattamento o smaltimento dell’amianto, debbono inviare alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano o alle strutture territoriali da esse individuate.
E’ facoltà delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano individuare le informazioni qui contenute che si considerano già assolte da altri flussi informativi e che pertanto non devono essere allegate alla relazione di cui all’art.9 legge 257/92.
Ai fini di valutazioni a livello nazionale sarà cura delle Regioni e P.A. garantire il flusso informativo dei dati oggetto della legge n. 257/92, art. 9 e previsti dalla scheda allegata.
Le imprese interessate alle attività sopra enunciate debbono inviare le suddette relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all'obbligo di relazione.
Le imprese debbono rispondere ad ogni quesito posto, anche se in modo negativo, per consentire da parte dell’Ente Pubblico un puntuale controllo di qualità sugli elementi informativi comunicati.
Il modello si compone di quattro parti ed è corredato dalla presente nota riguardante le istruzioni operative per la compilazione di ciascuna di esse.
Le singole parti del modello riguardano rispettivamente le seguenti tematiche:
- lettera accompagnatoria la relazione
- scheda informativa
- scheda cantiere per matrice friabile
- elenco addetti impegnati negli interventi.
LETTERA ACCOMPAGNATORIA LA RELAZIONE
Contiene i dati anagrafici e di residenza del dichiarante nonchè la sua qualità rispetto all’impresa, tutti i dati identificativi e di reperibilità dell’impresa e, se viene svolta attività di bonifica da amianto, i titoli necessari all’esercizio delle attività.
Deve essere compilata in ogni sua parte; le informazioni chieste che non possono essere soddisfatte perché eventualmente non presenti, devono comunque riportare la dicitura “non disponibile” o similare.
Nel caso una impresa abbia attività con presenza di amianto in più localizzazioni ed una di esse provvedesse in autonomia alla presentazione della relazione annuale, dovrà essere compilato puntualmente il riquadro posto nella prima parte della lettera con l’indicazione dell’indirizzo della sede che notifica e della persona responsabile della sede in questione.
Nella seconda parte della lettera viene formalmente chiesto se analoga relazione è stata prodotta in altre Regioni e quali esse siano state.
La lettera si completa con l’indicazione della data e la sottoscrizione che attesta la veridicità dei dati presenti in essa e di quelli a seguire.
La richiesta ha motivo di essere per poter raccordare tra loro i dati riferiti alla quantità e tipologia di matrice amiantizia sulla quale si è intervenuti e quelli riguardanti l’esposizione dei lavoratori coinvolti nei processi di bonifica.
SCHEDA INFORMATIVA
La scheda informativa si compone di diverse sezioni contraddistinte ciascuna da un numero progressivo che individua il tema oggetto del medesimo.
Anche in questo caso tutte le risposte devono essere fornite anche se negative in modo da poter avere certezza che tutti gli elementi oggetto di indagine sono stati presi in considerazione.
Come indicato nella Legge 257/92 sono tenute a produrre la relazione annuale sia le imprese che detengono e hanno in uso matrici contenenti amianto installate in propri edifici ed impianti, sia imprese che attuano azioni di bonifica da amianto nel rispetto dei contenuti normativi che prevedono l’iscrizione alla categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali ed il possesso, da parte degli operatori, di idonea abilitazione formativa.
Ciò premesso si evidenzia che le imprese che detengono amianto, per le motivazioni su esposte, indipendentemente dalle tipologie di prodotto ed indifferentemente dalla matrice, debbono corrispondere a quanto chiesto nei singoli punti facendo ovviamente riferimento alle parti o alla totalità della presenza impiegata.
Punto 1 – Dati di riferimento
Deve essere indicato l’anno di riferimento dell’attività segnalata e la Regione o Provincia Autonoma o struttura territoriale individuata destinataria dell’informazione.
Analogamente con quanto indicato nella lettera che accompagna la relazione, deve essere barrata la casella di interesse riguardante l’eventuale presentazione in altre Regioni (da indicare nell’apposita riga) di analoga relazione.
Punto 2 – Attività svolta
Devono essere barrate le tipologie di attività che sono state oggetto degli interventi; essendo possibile che le attività siano state molteplici, possono essere barrate più attività anche contemporaneamente.
Qualora l’attività non rientri tra quelle indicate, occorre barrare la voce ”altro” ed esplicitare il tipo di intervento nell’apposito spazio riquadrato.
Deve altresì essere indicato sul territorio di quale ASL della Regione sono state svolte le azioni di bonifica; ciò deve avvenire barrando la casella ed indicando a fianco quale sia o siano la ASL o le ASL a cui ci si riferisce (si ricorda che ad ogni singola ASL indicata dovrà essere inviata copia della relazione annuale per quanto di sua rispettiva competenza).
Per omogeneità di comprensione e facilità di interpretazione si riportano di seguito le definizioni riferite ad ogni singola voce di attività:
Rimozione: smantellamento di materiale compatto o friabile quale cemento amianto, materiali da attrito, vinilamianto, coibentazioni, ecc.
Trasporto: trasferimento e conferimento con idoneo mezzo in classe 5 di materiali contenenti amianto
Smaltimento: attività di ricezione e cllocamento finale in discarica
Stoccaggio: attività di raccolta temporanea e limitata in area dedicata autorizzata dalle Province
Detenzione: possesso o utilizzo (diretto o indiretto) di materiale in opera non rimosso su quale deve essere esercitata la sorveglianza
Trattamento: restanti azioni di bonifica e conservazione quali confinamento, incapsulamento, sovracopertura
Altro: tutto ciò che non è compreso nelle voci sopraesposte o che riguarda i “Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla riduzione del rilascio di fibre” ed i “Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto” di cui al DM 29 luglio 2004 numero 248.
Punto 3 – Numero degli interventi compiuti
In relazione agli obiettivi prefissati di conoscenza dei quantitativi riferiti alla presenza di amianto e dell’esposizione dei lavoratori, devono essere indicati il numero degli interventi svolti sul territorio della Regione alla quale viene inviata la relazione e quelli che complessivamente l’impresa ha svolto sull’intero territorio nazionale comprendendo in esso anche la Regione di riferimento.
Ovviamente il dato riferito alle azioni a livello nazionale dovrà essere indicato solamente dalle imprese che attuano interventi anche in territori diversi da quelli della Regione destinataria della relazione; le imprese che non hanno svolto interventi fuori Regione, debbono comunque barrare la casella.
Punto 4 – Numero di interventi di rimozione
Il dato deve essere riferito, anche in questo caso, agli interventi effettuati sul territorio della Regione che riceve la relazione ed al totale degli interventi eseguiti sull’intero territorio nazionale compresa ovviamente la Regione in questione.
I due dati debbono poi essere disaggregati ciascuno in ragione della matrice sulla quale si è intervenuti e sul numero degli interventi compiuti; essendo possibile che le attività siano state svolte su entrambe le tipologie di matrice, è possibile che entrambe vengano barrate contemporaneamente.
È stato previsto che i dati forniti possano essere integrati da eventuali annotazioni che, qualora ritenuto, meglio chiariscano il dato numerico fornito.
Per i cantieri nei quali sono stati eseguiti interventi su matrici friabili si precisa che dovranno essere compilate singole schede riferite ad ogni cantiere (vedi voce specifica “scheda cantiere per matrice friabile”).
Punto 5 – Rimozione di amianto in matrice friabile
In questo spazio sono da indicare le quantità totali di matrice friabile rispettivamente rimosse, trasportate e smaltite.
L’impresa che non ha trattato questa tipologia di matrice dovrà barrare le rispettive caselle che sono destinate a contenere i quantitativi numerici della matrice espressi in chilogrammi.
Come già esposto in precedenza, il dato indicato deve essere riferito agli interventi effettuati sul territorio della Regione che riceve la relazione ed al totale degli interventi eseguiti sull’intero territorio nazionale compresa, si ricorda ancora una volta, la Regione in questione.
Per omogeneità di comprensione e facilità di interpretazione, anche in questa circostanza si riportano di seguito le definizioni riferite ad ogni singola voce presa in considerazione:
Quantità totale rimosso: entità di matrice rimossa nell’arco dell’intero anno espressa in kg
Quantità totale trasportato: entità di matrice trasportata verso una attività di stoccaggio o smaltimento espressa in kg; nel caso in cui l’impresa che effettua la rimozione non effettua il trasporto, la casella dovrà essere barrata
Quantità totale smaltito: entità di matrice conferita a discarica o ad impianto di stoccaggio, complessivamente espressa in kg; nel caso in cui l’impresa che effettua la rimozione non smaltisce direttamente il rifiuto d’amianto prodotto, la casella dovrà essere barrata.
Punto 6 – Rimozione di amianto in matrice compatta
In questo spazio sono da indicare le quantità totali di matrice compatta rispettivamente rimosse, trasportate e smaltite.
L’impresa che ha trattato questa tipologia di matrice dovrà barrare le caselle che non sono di interesse perché riguardanti attività non svolte direttamente.
I quantitativi numerici della matrice devono essere espressi in chilogrammi.
Come già espresso in precedenza, il dato indicato deve essere riferito agli interventi effettuati sul territorio della Regione che riceve la relazione ed al totale degli interventi eseguiti sull’intero territorio nazionale compresa ovviamente la Regione in questione.
Per omogeneità di comprensione e facilità di interpretazione, come fatto per la matrice friabile, si riportano di seguito le definizioni riferite ad ogni singola voce presa in considerazione:
Quantità totale rimosso: entità di matrice rimossa nell’arco dell’intero anno espressa in kg
Quantità totale trasportato: entità di matrice trasportata verso una attività di stoccaggio o smaltimento espressa in kg; nel caso in cui l’impresa che effettua la rimozione non effettua il trasporto, la casella dovrà essere barrata
Quantità totale smaltito: entità di matrice conferita a discarica o ad impianto di stoccaggio, complessivamente espressa in kg; nel caso in cui l’impresa che effettua la rimozione non smaltisce direttamente il rifiuto d’amianto prodotto, la casella dovrà essere barrata.
Punto 7 – Procedimenti attuati per la rimozione di matrice compatta
In questo spazio devono essere riportati in modo chiaro ed esauriente, ancorché in modo discorsivo, quali sono stati i procedimenti utilizzati per gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto in matrici compatta che sono stati attuati durante le azioni di bonifica condotte dall’impresa.
Punto 8 – Protezione dei lavoratori e dell’ambiente
In questo spazio devono essere riportate le misure attuate per il contenimento del rischio e quindi garantire la salute e la sicurezza degli operatori durante le operazioni di rimozione di materiali contenenti amianto in matrici compatte e le misure attuate per evitare inquinamenti di carattere ambientale.
Punto 9 – Localizzazione delle rimozioni di matrice compatta
Questo punto della relazione è dedicato all’elencazione degli indirizzi presso i quali sono stati attivati i cantieri di bonifica da parte dell’impresa che ha attuato l’intervento ed è stata effettuata la rimozione, totale o parziale, della presenza di amianto in matrice compatta.
L’indirizzo dovrà essere completo e chiaramente identificabile e dovrà comprendere, Via, numero civico, CAP, Città, Provincia.
Altro dato chiesto per ciascuno dei cantieri indicati è la quantità di materiale rimosso e quindi di rifiuto prodotto; nel caso non si conosca la quantità esatta di amianto, si dovrà riportare una stima quanto più attendibile possibile.
Punto 10 – Impresa che detiene amianto
In questa sezione devono essere indicate l’eventuale detenzione di apparecchi, strutture, impianti o dispositivi e quant’altro di similare contenente amianto in matrice friabile ovvero amianto in matrice compatta.
La stima del materiale complessivamente detenuto, distinto per tipologia di matrice, può essere fatta indifferentemente in kg o in m2; nel caso però fosse necessario utilizzare entrambe le unità di misura, è indispensabile fare in modo che le stime effettuate o i valori attribuiti, non si sovrappongano; ne consegue la considerazione che quanto viene stimato o indicato per l’unità di misura kg, non sia conteggiato nella stima o nell’indicazione dell’unità di misura m2 (e viceversa).
Dovrà inoltre essere chiarito se è presente ed attuato un programma di controllo e manutenzione sull’intera presenza di manufatti contenenti amianto ed indicato il nominativo del Responsabile per la gestione di detta presenza in edifici e/o impianti, ciò ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994 punto 4 a).
SCHEDA CANTIERE PER MATRICE FRIABILE
Questa scheda deve essere compilata obbligatoriamente per ogni intervento che ha comportato la rimozione di amianto in matrice friabile. Anche in questo caso l’impresa dovrà essere individuabile attraverso la compilazione integrale delle varie parti della scheda; le richieste che dovessero rimanere inevase per mancanza di dato da parte dell’impresa, dovranno essere barrate.
Inoltre per ognuno degli interventi in presenza di matrice friabile svolto, dovrà essere redatta una scheda (ad esempio: nel caso in cui vengano effettuate 6 rimozioni indipendenti di amianto friabile, presso committenti differenti o localizzate in differenti siti, è necessario presentare una scheda per ognuno di essi).
Punto 4-1 – Localizzazione intervento
In questa sezione della scheda devono essere riportati i dati del Committente, cioè nome, cognome e ruolo posseduto (proprietario, amministratore, …) di chi ha chiesto l’esecuzione dell’intervento.
Deve altresì essere indicato l’indirizzo e l’identificativo del luogo dove è stata effettuata la rimozione.
Punto 4-2 – Tipologia di matrice con amianto rimosso
La tipologia espressa prevede la possibilità che la matrice amiantizia sia monofibra o viceversa sia la risultanza di una miscelazione di fibre.
Se la tipologia rilevata è del tipo monofibra, questa si dovrà indicare barrando la casella di interesse tra le tipologie di minerale indicate nella parte sinistra della scheda; se la tipologia rilevata è invece miscelata, dovranno essere barrate le caselle che corrispondono alle fibre individuate nella miscela (parte destra della scheda).
Entrambe le colonne sono provviste di una voce “altro” che permette di aggiungere, qualora ve ne fosse la necessità, altre tipologie di minerale.
Punto 4-3 – Quantità di matrice rimossa
Deve essere indicata la quantità di amianto in matrice friabile rimossa nell’intervento in questione.
Punto 4-4 – Classificazione del rifiuto contenente amianto
In questa parte deve essere indicato il codice CER con il quale è stato smaltito il rifiuto nonchè la tipologia dello stesso (pannello piuttosto che guarnizione o tessuto, …).
Punto 4-5 – Certificazioni finali
Occorre indicare se è stata rilasciata, a seguito degli interventi di bonifica per rimozione della matrice friabile, certificazione di restituibilità ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 punto 5, a seguito dei dovuti accertamenti analitici.
Punto 4-6 – Procedimenti di rimozione attuati
In questo spazio devono essere riportati in modo chiaro ed esauriente, ancorché in modo discorsivo, quali sono stati i procedimenti utilizzati per gli interventi di rimozione di materiali contenenti amianto in matrici friabile che sono stati attuati durante le azioni di bonifica condotte dall’impresa.
Punto 4-7 – Protezione dei lavoratori e dell’ambiente
In questo spazio devono essere riportate le misure attuate per il contenimento del rischio e quindi garantire la salute e la sicurezza degli operatori durante le operazioni di rimozione di materiali contenenti amianto in matrici friabili e le misure attuate per evitare inquinamenti di carattere ambientale.
Punto 4-8 – Certificato di smaltimento
Occorre barrare la casella corrispondente all’avvenuta consegna del certificato di smaltimento rifiuto contenente amianto, compilato in ogni sua parte compresa l’ultima che attesta la ricezione del materiale da parte dello stoccaggio di raccolta o della discarica di conferimento.
ELENCO ADDETTI IMPEGNATI NEGLI INTERVENTI
In questa scheda devono essere inseriti i lavoratori che hanno lavorato e/o prestato servizio per le aziende che presentano la relazione ex art. 9 Legge 257/92; si fa presente che l’impresa è obbligatoriamente tenuta ad indicare il proprio identificativo e la propria ragione sociale nell’intestazione.
Per ogni lavoratore dovranno essere inseriti i dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita - per i nati all’estero solo l’indicazione dello Stato -, codice fiscale rilevato da un documento ufficiale, comune di residenza), la mansione nonché il numero totale di ore lavorate per anno di riferimento.
Dovrà inoltre essere indicato l’eventuale numero di iscrizione al Registro degli Esposti qualora il singolo lavoratore sia stato inserito nel medesimo.
Per quanto attiene alle possibili mansioni esse sono indicate in calce alla tabella; qualora il lavoratore abbia assolto a più mansioni utilizzare più righe (una per ognuna delle mansioni svolte); in questo caso anche il numero di ore deve essere attribuito in modo distinto per singola mansione.
Qualora, tra le mansioni indicate, non ve ne fosse alcuna da potersi ricondurre al lavoro svolto, dovrà essere indicata quella maggiormente similare all’attività svolta.
Si richiama l’attenzione dei titolari di imprese sui contenuti dei commi 1 e 3 dell’art. 249 del D. Lgs. 81/2008 “Valutazione del Rischio” evidenziando il fatto che detta valutazione dovrà in particolare riguardare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto.
Fonte salute.gov.it
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