Modello DiRi Dichiarazione di rispondenza
La dichiarazione di rispondenza Modelli Di.Ri in pdf Editabile e word Per tutte le Tipologie di Impianto
La dichiarazione di rispondenza è l’obbligatorietà, introdotta con il decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio del 2008, a presentare la certificazione di conformità allo stato dell’arte (in materia di sicurezza) di un impianto installato, sia elettrico che gas. Conosciuta anche come DiRi
Quando, per qualche motivo, il certificato di conformità non è disponibile (come nel caso di impianti antecedenti al 2008) deve essere richiesta la dichiarazione “sostitutiva” del documento. La Diri (Dichiarazione di Rispondenza) deve essere prodotta da un tecnico che abbia almeno 5 anni di esperienza o che l’azienda di impiantistica abbia almeno 5 anni di pratica. L’impianto verificato deve “rispondere” alle norme vigenti in materia (specificate nel decreto ministeriale 37/08).
La dichiarazione di rispondenza viene verificata con un sopralluogo e prove tecniche a carico dell’impianto installato o modificato, magari in seguito a dei lavori. Il tecnico o il professionista incaricato della certificazione deve monitorare lo stato di salute dell’impianto elettrico o gas ed assicurarsi che funzioni correttamente con prove di carico e stress di utilizzo. Solo alla fine di queste, può dichiarare la conformità dell’impianto e può produrre la DiRi.
Non ha sempre funzionato così, però. Legislativamente, con la legge 46/90, viene introdotto l’obbligo di fornire il progetto degli impianti elettrici e la dichiarazione di conformità. Successivamente, il DM 37/2008, di fatto annulla la legge precedente ed introduce la dichiarazione di rispondenza e conferma l’obbligatorietà del progetto all’atto dell’installazione di un impianto elettrico o di altra tipologia (gas, ad esempio).
Ci si ritrova, quindi, con differenti tipologie di documenti da presentare per avere tutte le carte in regola secondo lo stato dell’arte. Sono tre le tipologie di casistica che ci si ritrova a dover gestire:
gli impianti realizzati prima della dichiarazione di conformità (legge 46/90);
gli impianti realizzati dopo la dichiarazione di conformità e prima dell’approvazione del decreto che introduce la dichiarazione di rispondenza;
gli impianti appartenenti all’intervallo fra i due atti.
Ovviamente, la domanda sorge spontanea: come si certifica un impianto gas o elettrico legislativamente parlando, se ci sono così tanti casi differenti? Cerchiamo di fare un attimo ordine in questo caos con un semplice elenco:
per gli impianti realizzati prima del requisito di conformità (ovvero prima del 1990) non c’era alcun obbligo. Gli impianti devono semplicemente rispettare la realizzazione a regola d’arte, che prevede il rispetto delle Norme CEI. Non è prevista, quindi, una dichiarazione di conformità o rispondenza per impianti realizzati prima del 1990, né potrà essere fornito (o preteso) un progetto del lavoro realizzato;
per quanto riguarda gli impianti realizzati tra il 1990 ed il 2008 (tra la certificazione di conformità e quella di rispondenza) c’è l’obbligo di presentare il progetto dell’impianto e della dichiarazione della conformità dello stesso;
gli impianti realizzati dopo l’approvazione del decreto ministeriale 37/08 sia il progetto che la dichiarazione di rispondenza sono obbligatori per ogni impianto, indipendentemente dall’uso che se ne fa.
Modelli in pdf Editabile e word Per tutte le Tipologie di Impianto
Dichiarazione di rispondenza.pdf
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