LAVORO ALL’APERTO E PROTEZIONE DAI FATTORI MICROCLIMATICI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER MICROCLIMA CALDO E ESPOSIZIONE A RAGGI SOLARI


Con l’ avvicinarsi della stagione estiva, molte categorie di lavoratori che operano all’ aperto (in genere lavoratori edili, agricoli, della industria peschiera, ecc.), si troveranno ad affrontare condizioni di alte temperatura e umidità ed esposizione diretta ai raggi del sole.
Al di là del semplice aspetto di disagio fisico (accompagnato dal fatto che spesso al lavoro all’ aperto si associa anche sforzo muscolare), occorre considerare che tali condizioni di lavoro possono portare a patologie professionali anche gravi e a infortuni derivanti dalle disagevoli condizioni psicofisiche.
Ricordo infatti, ad esempio, che condizioni di lavoro termiche estreme calde possono portare a collassi cardiocircolatori, mentre l’ esposizione prolungata ai raggi solari (radiazioni ottiche naturali) può portare a carcinomi della pelle.


Tutti i rischi correlati al lavoro all’ aperto nella stagione estiva devono essere debitamente considerati nel documento di valutazione dei rischi.
Infatti tale tipologia di fattori di rischio rientra tra gli agenti fisici pericolosi per la salute di cui al Titolo VIII del D.Lgs.81/08, che riguarda appunto gli agenti fisici, così come definiti dall’ articolo 180, comma 1:
“Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.


Per tutti tali agenti il datore di lavoro ha l’ obbligo di eseguire una specifica valutazione del rischio, all’ interno della quale definire le misure di prevenzione e protezione per la protezione della salute dei lavoratori. Tale obbligo è sancito dall’ articolo 181 del Decreto:
“1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi é riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata”.


Oltre agli obblighi generali di prevenzione e protezione dagli agenti fisici legati al microclima e alle radiazioni solari, il datore di lavoro e i dirigenti sono obbligati a fornire ai lavoratori e ai RLS adeguata e specifica informazione e formazione, come stabilito dall’ articolo 184 del Decreto:
“Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso”.


Infine i lavoratori esposti in maniera significativa a microclima caldo e a radiazioni solari devono essere sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria, secondo quanto disposto dall’ articolo 185 del Decreto:
“1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed é effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio”.


Tenendo conto che su questi argomenti (come d’ altro canto su molti altri relativi alla tutela della salute e della sicurezza) le aziende fanno poco o niente, nel seguito riporto due schede (estratte dal Piano Operativo di Sicurezza di un’ azienda edile) da me redatte relativamente ai possibili rischi derivanti dal microclima caldo e/o dalle radiazioni ottiche solari, alle misure di prevenzione e protezione, alle procedure da adottare per eliminare o ridurre i rischi e infine alla sorveglianza sanitaria a cui sottoporre i lavoratori esposti.
Ricordo che tutte le misure indicate nelle schede sono a totale onere e responsabilità del datore di lavoro e/o dei dirigenti e del medico competente.
La prefazione e' stata curata da Marco Spezia

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le modalità di esecuzione del lavoro all’aperto, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in funzione anche delle condizioni meteorologiche o climatiche, è regolato (come per la maggior parte delle attività lavorative) dal Decreto Legislativo n.81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni

SISTEMAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
L’argomento del lavoro all’aperto è trattato a livello generale nell’ambito del Titolo II “Luoghi di lavoro”.
All’interno di tale Titolo, l’articolo 64, comma 1, lettera a) definisce quali siano gli obblighi a carico del datore di lavoro (o dei dirigenti) di un’azienda relativamente ai requisiti generali dei luoghi di lavoro:
“1. Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1 [...]”.
A sua volta l’articolo 63, comma 1 del Decreto stabilisce che:
“I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV [del Decreto].
Pertanto obbligo a carico del datore di lavoro è il rispetto delle prescrizioni tecniche dei luoghi di lavoro contenute all’interno dell’Allegato IV del decreto.
Va osservato che tale obbligo (quello di cui l’articolo 64, comma 1, lettera a) del Decreto) è sanzionato penalmente dall’apparato sanzionatorio del Decreto stesso.
Infatti il mancato adempimento da parte del datore di lavoro o dei dirigenti di tale obbligo è sanzionato dall’articolo 68, comma 1, lettera b)
All’interno dell’Allegato IV che definisce i requisiti che obbligatoriamente devono possedere i luoghi di lavoro, un paragrafo specifico (il 1.8.7.1) è dedicato alla difesa dei lavoratori dagli agenti atmosferici, in caso di lavoro all’aperto:
“Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all’aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori sono protetti contro gli agenti atmosferici [...]”.
Pertanto secondo tale punto i luoghi di lavoro all’aperto devono essere realizzati in maniera tale da proteggere con opere provvisionali (tettoie, barriere) i lavoratori dalle intemperie.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI PARAMETRI MICROCLIMATICI

Quanto sopra specificato non entra però nel dettaglio di come debbano essere realizzate le opere provvisionali, né niente specifica sulla necessità, ove non sia possibile realizzare tali opere, di dotare i lavoratori di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) contro il freddo.
In merito a tali aspetti va considerato che, a parte l’obbligo generico sopra richiamato, il datore di lavoro è in ogni caso obbligato a valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti anche dalle condizioni microclimatiche (le condizioni appunto di freddo o di caldo che possono costituire fattori di rischio) dei luoghi di lavoro interni ed esterni e ad adottare di conseguenza misure di prevenzione o protezione.
Tale obbligo è contenuto all’interno del Titolo VIII “Agenti fisici” del Decreto.
In tale ambito, l’articolo 180, comma 1 definisce il campo di applicazione del Titolo VIII:
“Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Pertanto tale articolo stabilisce che tutto il Titolo VIII si applica anche alle condizioni microclimatiche.
In particolare, per meglio comprendere l’estensione del significato della parola microclima, si può fare riferimento alla Linea Guida “Microclima, areazione e illuminazione nei luoghi di lavoro - Requisiti e standard - Indicazione operative e progettuali” redatta dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie autonome del giugno 2006.
Secondo tale Linea guida si definisce microclima:
“il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente locale (ma non necessariamente confinato) e che, assieme a parametri individuali quali l’attività metabolica e l’abbigliamento, determinano gli scambi termici tra l’ambiente stesso e gli individuano che vi operano”.
L’inciso “ma non necessariamente confinato” lascia intendere che la caratterizzazione del microclima interessa non solo luoghi di lavoro al chiuso, ma anche luoghi di lavoro all’aperto.
Per quanto riguarda il microclima il datore di lavoro deve quindi adottare tutti gli obblighi specificati dal Titolo VIII.
In particolare all’interno della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del Decreto, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici (tra cui anche il microclima) al fine di identificare e adottare specifiche misure di prevenzione e protezione con riferimento anche a norme di buona tecnica.
L’obbligo della esecuzione e formalizzazione della valutazione dei rischi fisici (tra cui anche il microclima) è sancito dall’articolo 181, comma 2 del Decreto:
“La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia [...] I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio”.
Il mancato adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro è sanzionato penalmente dall’articolo 219, comma 1, lettera a)

Sulla base dei risultati derivanti dal processo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve individuare e adottare misure di prevenzione e protezione per ridurre i rischi per la salute dei lavoratori, secondo quanto definito anche da norme di buona tecnica.
A tale proposito l’articolo 182, comma 1 del Decreto stabilisce che:
“Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente Decreto”.
L’articolo 182 fa riferimento, nella individuazione delle misure per ridurre i rischi derivanti dagli agenti fisici, ai “principi generali di prevenzione contenuti nel presente Decreto”.
In particolare il riferimento è alle misure generali di tutela contenute all’interno dell’articolo 15 del Decreto.
Tra tali misure sono rilevanti le seguenti:
 la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
 l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

Giova mettere in evidenza che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto:
“Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.
Le misure generali di tutela sopra richiamate diventano obblighi sanzionabili a carico del datore di lavoro in virtù dell’articolo 28 del Decreto.
In particolare l’articolo 28 comma 1 del Decreto impone che:
“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) [la valutazione dei rischi], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”
Quindi nell’ambito del processo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi (compresi quelli da microclima, come specificato dall’articolo 181, comma 2 del Decreto sopra citato) anche in considerazione della “sistemazione dei luoghi di lavoro”, cioè, nel caso particolare della necessità di eseguire lavorazioni all’aperto.
L’obbligo della esecuzione della valutazione dei rischi con le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 28 è sancita dall’articolo 29, comma 1 del Decreto:
“Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.
Va messo in evidenza che il mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 29, comma 1 (esecuzione della valutazione del rischi) da parte del datore di lavoro è sanzionato penalmente dall’articolo 55, comma 1, lettera a)

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Fonte: Cobas Lavoro Privato

Brochure dedicata ai lavoratori - Attenzione al gran caldo (asl mantova)

Opuscolo Multilingue

Checklist Suva

La radiazione solare ultravioletta: un rischio per i lavoratori all’aperto

Nel pieghevole sono riportate ‘pillole’ informative su un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che svolgono la propria attività all’aperto: i raggi solari.

Immagine La radiazione solare ultravioletta: un rischio per i lavoratori all’aperto
La permanenza al sole può provocare danni alla pelle, da un semplice arrossamento a malattie anche molto gravi, a seconda di alcune condizioni necessarie affinché questo si verifichi e del grado di protezione messo in atto.


Prodotto: Pieghevole
Edizioni: Inail – 2016

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