Mini-Codice Prevenzione incendi Decreto 3 settembre 2021
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A06349) (GU Serie Generale n.259 del 29-10-2021)
Il Decreto ‘Mini-Codice’ – che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022 – introduce, con l’Allegato I, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelli ubicati in attività non soggette (ossia non ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;
con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, l'adeguamento alle disposizioni dello stesso avverrà con le modalità previste dal d.lgs 81/2008 smi (art. 29 com. 3) ossia in caso di:
modifiche del processo produttivo;
modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
rielaborazione della valutazione dei rischi (nel termine di trenta giorni dalle causali).
Luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelli ubicati in attività non soggette (ossia non ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;
con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, l'adeguamento alle disposizioni dello stesso avverrà con le modalità previste dal d.lgs 81/2008 smi (art. 29 com. 3) ossia in caso di:
modifiche del processo produttivo;
modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
rielaborazione della valutazione dei rischi (nel termine di trenta giorni dalle causali).
Nuovo Piano Emergenza ed evacuazione editabile in word
PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO
Piano di emergenza ed evacuazione Redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: Redatto ed editabile completamente in word, in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 01/09/2021.
MANUALE E REGISTRO DEI CONTROLLI: Redatto ed editabile completamente in word, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.