LISTA DI CONTROLLO EDILIZIA

CHECK LIST SETTORE EDILE

La lista di controllo riporta gli obblighi normativi che più frequentemente vengono valutati nell’attività di
vigilanza in edilizia.
Di conseguenza, come previsto nel Piano Regionale edilizia, si conferma l’attenzione prioritaria su cantieri che rispondono ad un indice di rischio elevato, secondo i criteri del metodo regionale (dimensione, importo lavori, tipologia dell’opera, azienda e CSE con reiterate violazioni).

Per i rischi per la salute quali: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi e rischio chimico, è importante la definizione di assenza o presenza del rischio superiore ai valori di attenzione per prevedere o meno l’obbligo delle misure di prevenzione, che non necessariamente deve essere supportato da misure o indagini strumentali, ma valutato ricorrendo a misure standardizzate su banche dati esistenti.





GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Piano operativo di sicurezza con
- Datore di lavoro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Lavoratori addetti alle emergenze:
- Prevenzione incendi
- Primo Soccorso
- Medico competente, se previsto
- Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (se nominato)
2. Formazione obbligatoria di:
- Datore di Lavoro / RSPP
- Addetti Prevenzione incendi
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Lavoratori (compreso quella specifica per attrezzature particolari: app. sollevamento, carrelli, PLE
ecc.)

3. Fornitura dei dispositivi personali di protezione

4. Protocollo di sorveglianza sanitaria

5. Organizzazione primo soccorso

6. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

- Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, ha preso in
considerazione il piano di sicurezza e coordinamento
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, ha designato il coordinatore per la progettazione
- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, ha designato il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica

impresa o ad un lavoratore autonomo ha verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare secondo l’all. XVII e l’art. 90 c.9


7. Obblighi del coordinatore per la progettazione
Durante la progettazione dell’opera, il coordinatore per la progettazione:
- ha redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
- ha predisposto un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

8. Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
- ha verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento
- ha verificato, l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo
- ha organizzato tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- ha verificato l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

9. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, hanno:
- adottato le misure conformi alle prescrizioni di cui all’art. 15 ALLEGATO XIII
- predisposto l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili
- curato la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento
- curato curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute
- curato che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente
- redatto il piano operativo di sicurezza (escluse mere forniture di materiali o attrezzature)


10. Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
- Ha verificato le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento
- Ha coordinato gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- Ha verificato la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione


RISCHI PER LA SICUREZZA


SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO

11. E' presente l'impianto di messa a terra

12. Le strutture metalliche (silos,serbatoi di combustibile,ecc..) sono collegate a terra

13. E' installato un interruttore differenziale (salvavita) a monte dell’ impianto elettrico

14. Sono installate prese a spina del tipo industriale

15. I conduttori flessibili sono protetti dagli urti



SICUREZZA OPERE PROVVISIONALI, MACCHINE, ATTREZZATURE IMPIANTI E D.P.I.

16. Opere provvisionali:
• Nei lavori che sono eseguiti ad una altezza superiore a metri 2, sono adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi, o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose, e comunque conformemente a quanto previsto al punto 2 dell’allegato XVIII
• Sono allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo


17. Intavolati:
• Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio hanno le seguenti caratteristiche: fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri
• Le tavole stesse sono prive di nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza
• Le tavole sono assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra di loro ed all’opera in costruzione; tuttavia è consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 cm soltanto per l’esecuzione dei lavori di finitura


18. Parapetti
• Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad una altezza maggiore di
2 metri, sono provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione
• Il parapetto degli impalcati del ponteggio è costituito da a) corrente superiore, ad un’altezza di
almeno 1 m, b) corrente intermedio, c) tavola fermapiede alta almeno 20 cm.
• Correnti e tavola fermapiede lasciano una luce, in senso verticale, inferiore di 60 cm

19. Tetti e Coperture
• Nei lavori eseguiti sulla copertura sono adottati i necessari apprestamenti atti a garantire l’incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e in assenza di misure di protezione collettiva, facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta

20. Difesa delle aperture
- Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure sono coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio

- Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a 50 cm sono munite di normale parapetto e tavole fermapiede, ovvero sono convenientemente sbarrate in
modo da impedire la caduta delle persone

21. Scale in muratura
- Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, sono tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti, o comunque con altre soluzioni di pari efficacia
- Il vano – scala è coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del piano primo a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali

22. Scale a mano
- è sistemata in modo da garantire la sua stabilità durante l’impiego
- è poggiata su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate ed immobile.
- sporge a sufficienza oltre il livello di accesso
- è adeguatamente assicurata o trattenuta al piede da altra persona quando vi sia rischio di sbandamento per altezza o altre cause

23. Ponteggi
- Il datore di lavoro ha provveduto a realizzare il ponteggio conformemente ad un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), redatto a mezzo di persona competente in funzione della complessità del ponteggio, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati, conformemente a quanto prescritto nell’allegato XXII del D.L.vo 81/08
- il datore di lavoro ha assicurato che il ponteggio sia montato da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata, avendo effettuato lo specifico corso ed aggiornamento?
- Nei cantieri in cui vengono utilizzati ponteggi è tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).

24. Scavi e fondazioni
- Le pareti dello scavo di sbancamento, sono realizzate in modo tale da impedire frane o scoscendimenti del terreno ovvero si è provveduto all’armatura o al consolidamento delle pareti dello scavo di sbancamento
- Durante lo scavo il ciglio della platea superiore è stato delimitato mediante opportune ed idonee segnalazioni spostabili con il proseguire dello scavo e, successivamente, dotato di idonee protezioni atte ad impedire l’avvicinamento ed eliminare il pericolo di infortunio per caduta dall’alto dei lavoratori

25. Pozzi, scavi e cunicoli
- Nello scavo di pozzi / trincee di profondità maggiore di 1.50 m, quando la natura del terreno non
offra sufficienti garanzie di stabilità, si è provveduto, man mano che procede lo scavo,
all’applicazione delle necessarie armature di sostegno

26. Deposito di materiali in prossimità degli scavi
- E’ vietato il deposito di materiali sul ciglio dello scavo. Qualora sia necessario costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi per le particolari condizioni del lavoro si è provveduto alle necessarie puntellature
27. Fornitura dei dispositivi di protezione individuali
- Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale

28. Imbracature di sicurezza:
- I lavoratori utilizzano idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi quali assorbitori di energia, connettori, dispositivi di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee guida flessibili, guide o linee vita rigide e imbracature

RUMORE

29. E’ stata valutata l’esposizione dei lavoratori sia a rumore costante che impulsivo


30. Sono state scelte, ove possibile, attrezzature di lavoro adeguate che emettano il minor rumore possibile

31. Sono state adottate misure tecniche per il contenimento alla fonte del rumore, quali carter
insonorizzati, pannelli …. e misure di tipo organizzativo

32. Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB, vengono consegnati i dispositivi di protezione individuale dell'udito e ci si assicura che vengano indossati dai lavoratori

33. Viene effettuata la sorveglianza sanitaria ai lavoratori la cui esposizione eccede i valori superiori
d’azione (85 dB)


VIBRAZIONI

34. E’ stata valutata l’esposizione a vibrazioni trasmesse sia al sistema mano-braccio che al corpo intero

35. Se sono superati i valori di azione sono previste misure tecniche ed organizzative quali: scelta di attrezzature adeguate, fornitura di attrezzature accessorie per ridurre il rischio, adeguati programmi di manutenzione, delle attrezzature o dei posti di lavoro, la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione, la fornitura di indumenti per la protezione dal freddo.

36. Se vengono superati i livelli d’azione previsti dalla normativa, i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (di norma 1 volta l’anno)
37. All’atto dell’acquisto sono scelti macchinari che producono il minor livello di vibrazioni possibili, basso peso, materiale smorzante fra il manico ed il corpo dell’attrezzo o tra l’attrezzo e la mano, presenza libretto uso e manutenzione



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI
38. Sono previsti lavori che comportano la movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi ed è prevista la valutazione dei rischi nel DVR.
39. Sono presenti oggetti di peso superiore o uguale a 3 Kg da sollevare manualmente almeno una volta all’ora




RISCHI PER LA SALUTE


40. Nella movimentazione manuale dei carichi in nessun caso vengono superati i limiti (masse di riferimento per il calcolo dell’indice di sollevamento ritenute in grado di proteggere il 90% della popolazione considerata – ISO 11228-1 UNI EN 1005-2 )


41. Vengono effettuati lavori di traino e spinta manuali

42. Sono presenti compiti ripetitivi cioè organizzati a cicli con esecuzione degli stessi gesti lavorativi che si
ripetono e che coinvolgono prevalentemente gli arti superiori, più di un’ora al giorno
43. Vengono effettuate o mantenute posture incongrue come:
44. stazione in piedi e/o inginocchiata;
45. torsioni del tronco;
46. flessioni del tronco quasi complete;
47. postura seduta ma senza schienale;
48. postura seduta con necessità di flettere in avanti;
49. spazio per le gambe insufficiente o inesistente

50. È stata effettuata la valutazione dei rischi

51. E’ previsto l’impiego di attrezzature meccaniche od ausili per limitare la movimentazione manuale dei
carichi e i movimenti ripetuti
52. E’ prevista l’adozione di procedure di lavoro per limitare il sollevamento manuale di pesi e i movimenti ripetitivi

53. I lavoratori assumono posture corrette durante la movimentazione dei carichi

54. I lavoratori esposti a rischio movimentazione manuale dei carichi L I >1 (ISO 11228-1) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

55. I lavoratori esposti a rischio da movimenti ripetitivi Indice Check List OCRA > 14 (ISO 11228-3) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

CHIMICO

56. Sono presenti nei lavori edili attività che possono esporre i lavoratori ad agenti chimici pericolosi per esempio: gas, polveri, vapori, prodotti chimici, malte, pitture, vernici, solventi, oli distaccanti, ecc.

57. Esiste l’elenco delle sostanze e dei prodotti chimici con le relative schede di sicurezza aggiornate
secondo i regolamenti REACH e CLP

58. Nel valutare il rischio si è tenuto conto di tutte le attività compreso:
- stoccaggio, manipolazione, trasporto, smaltimento rifiuti, manutenzione

59. E’ stato valutato il rischio di esplosione dovuto alla possibile presenza/sviluppo di polveri, gas, vapori

60. Le lavorazioni in cui vi è esposizione ad agenti chimici vengono effettuate con l’impiego di dispositivi personali di protezione e se in ambiente chiuso viene garantito un adeguato ricambio d’aria
61. I recipienti dei prodotti:
- sono correttamente etichettati e i rischi sono chiaramente identificabili
- sono tenuti chiusi

62. Nei depositi sono previsti i bacini di contenimento

63. I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

64. I lavoratori sono stati formati sui rischi

DOCUMENTAZIONE

65. Contratti di appalto/subappalto stipulati

66. Dichiarazione di conformità per i nuovi impianti elettrici di messa a terra (art. 2 comma 2 D.P.R.
462/01) inviata all’INAIL /ARPAV

67. Libretti di collaudo apparecchi di sollevamento, a pressione e relative verifiche periodiche

68. Piani di sicurezza previsti da Circ. n. 13/82 (Montaggio di elementi prefabbricati);

69. Piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 D.Lgs. 81/08 e fascicolo dell’opera art. 91 comma1 lett.b;

70. Piano operativo di sicurezza art 96 comma1 lett.g) D.Lgs. 81/08

71. Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio art.136 comma1 D. Lgs 81/08

SCARICA LA LISTA DI CONTROLLO

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA IN WORD COMPLETO DI FASI DI RISCHIO 
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PIANO OPERATIVO SICUREZZA

P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

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