Linee guida Sicurezza attività economiche e sociali dal 1 aprile fino al 31 Dicembre 2022
Svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022
Recepite nell'Ordinanza del ministro della Salute, pubblicata il 4 aprile nella Gazzetta Ufficiale le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.
La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
Premessa.
1. Le presenti «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» sono adottate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii.
2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento «Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e sociali compatibile con la tutela della salute pubblica.
3. In continuità con le prime Linee Guida, è stata mantenuta l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione.
Invece, gli indirizzi in esse contenuti sono stati progressivamente integrati, anche in un'ottica di semplificazione, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si e' ritenuto piu' utile rimarcare di volta in volta le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.
4. Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l'attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell'impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell'immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione.
5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente piu' restrittivi, purche' nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorita' locali.
6. Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico, che deve essere oggetto di un attento monitoraggio in relazione alla possibilita' di nuove ondate dell'epidemia, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso piu' restrittivo.
Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all'adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali.
Si evidenzia, altresi', che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale e' in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilita' che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l'utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
indice:
Principi di carattere generale
Informazione.
Certificazione verde COVID-19.
Protezione delle vie respiratorie.
Igiene delle mani.
Igiene delle superfici.
Aerazione.
Misure specifiche per i singoli settori di attività.
Ristorazione e cerimonie.
Attività turistiche e ricettive.
Spiagge e stabilimenti balneari.
Attività ricettive.
Indicazioni di carattere generale.
Strutture turistico-ricettive all'aria aperta.
Rifugi alpini ed escursionistici e ostelli della gioventu'.
Impianti di risalita.
Cinema e spettacoli dal vivo.
Piscine termali e centri benessere.
Indicazioni di carattere generale.
Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco).
Servizi alla persona.
Commercio.
Commercio al dettaglio.
Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti).
Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre.
Parchi tematici e di divertimento.
Circoli culturali, centri sociali e ricreativi.
Convegni, congressi e grandi eventi fieristici.
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'.
Sagre e fiere locali.
Corsi di formazione.
Sale da ballo e discoteche.