linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere e le misure di contenimento del COVID-19.
Aggiornate le FAQ e le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere aggiornamento 6 agosto 2021
Con la pubblicazione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 sono state aggiornate le FAQ e le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.
Il Dipartimento per lo sport ha predisposto questa pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione dei testi legislativi inerenti le misure di contenimento del COVID-19.
Sono contenuti che vengono costantemente aggiornati anche in base alle domande che ci giungono con maggiore frequenza sul tema della pratica sportiva.
Le FAQ, predisposte nei limiti delle competenze del Dipartimento per lo sport, intendono facilitare la lettura delle indicazioni così come vengono definite.
INDICAZIONI GENERALI
Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?
L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.
L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.
Quali sono gli sport di contatto?
In termini generici, ci sono sport che prevedono contatto diretto o indiretto tramite l’attrezzatura sportiva tra i giocatori. A seguito dell’emergenza epidemiologica e dell’esigenza di limitare al massimo le occasioni di contagio, è stato necessario disciplinare la tematica con l’emanazione del decreto del Ministro dello sport 13 ottobre 2020 che indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi, in caso di restrizioni, sia possibile svolgere in forma individuale.
Cosa si intende per “attività svolta in forma individuale”?
Si intende l’attività sportiva o motoria svolta anche in più persone, ma senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.
Cosa si intende per palestra?
Con il termine “palestra” si intende qualunque locale o insieme di locali destinato allo svolgimento di esercizi atletici o ginnici a secco, individuali o di squadra, fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di servizi igienici e docce.
Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale?
La definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.
Come riportato sulla pagina dedicata nel sito del CONI, gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza - programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con date e luoghi certi, dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali.
Per consultare l’elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al seguente link.
Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?
L’apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.
Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?
Le disposizioni in merito all’utilizzo delle palestre scolastiche in orario curriculare sono in capo al Ministero dell’Istruzione.
Di contro, le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione ove previsto dalla norma.
Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all'art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e sue eventuali successive modificazioni.
Qual è il numero massimo di persone che possono accedere negli spogliatoi?
Gli spogliatoi possono sempre essere utilizzati dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP).
Tali competizioni e i relativi allenamenti sono infatti consentiti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Ove la norma consenta l’utilizzo degli spogliatoi al chiuso in palestre, piscine ed altri impianti sportivi in genere, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi.
Fermo restando che la determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura deve risultare dal rispetto dell'area prevista di 12mq per persona, per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà necessario organizzare gli spazi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate). Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all'entrata dello spogliatoio.
È vietato l’uso di dispositivi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa.
È possibile svolgere attività sportiva in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata "attività sportiva all'aperto"?
AI fini delle disposizioni normative, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.
Tuttavia, ove sia possibile svolgere attività sportiva all’aperto presso centri e circoli sportivi, è consentito utilizzare gazebo e tensostrutture per attività sportive non di contatto solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto si suggerisce che l’aerazione naturale sia garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.
In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.
Per quanto riguarda la messa a disposizione del trasporto in occasione delle trasferte degli atleti, come bisogna comportarsi?
Il trasporto è consentito soltanto in caso di eventi di competizioni sportive, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) che siano organizzati all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Per lo spostamento degli atleti citati in premessa, sarà necessario applicare quanto previsto dalla normativa in vigore, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
Per garantire la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, cosa bisognare fare?
La normativa specifica in materia che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giornalisti della stampa estera, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 50 del DPCM del 2 marzo 2021, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 49, comma 5 del DPCM del 2 marzo 2021. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.
Quali sono i livelli essenziali di assistenza indicati dai DPCM?
Si fa presente che il Ministero della salute, competente in materia, indica che i livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Gli attuali livelli di assistenza (LEA) sono stati definiti dal Ministero della Salute con DPCM del 12 gennaio 2017. Per maggiori informazioni consultare il seguente link.
È possibile derogare al coprifuoco nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre l’orario consentito per la libera circolazione?
Si, è possibile circolare in deroga al coprifuoco esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
La partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.
Si fa presente che nelle zone bianche e gialle non si applicano i limiti orari agli spostamenti.
Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?
In zona bianca e gialla è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Diversamente, nelle zone arancioni e rosse l’attuale normativa prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi. Possono essere utilizzati esclusivamente solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
È inoltre consentito l’utilizzo degli impianti per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci.
È consentita la presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive?
La vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021.
La normativa prevede che l’acceso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 di cui all’art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Quando è necessario essere in possesso della Certificazione Verde?
A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, l'accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.
L’obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
Chi è tenuto a controllare la validità della Certificazione Verde? E come?
In base all’art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105.
Lo sport in zona rossa
1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?
Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.
Pertanto è possibile svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, all’aperto ed in forma individuale e singolarmente. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale.
Lo svolgimento dell’attività sportiva potrà avvenire all’interno del territorio comunale, in forma individuale e all'aperto, rispettando il distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona.
In merito alla pratica di attività sportive che comportino uno spostamento, come corsa o ciclismo, in zona rossa è possibile varcare i confini comunali solo nel corso dello svolgimento della stessa (come ad esempio durante una sessione di allenamento, anche a livello amatoriale), a condizione che la conclusione dell’attività coincida con il luogo di partenza. In ogni caso non è consentito entrare in altro comune per poi iniziare la pratica sportiva.
Riguardo specifiche attività sportive aeree, per esempio il Volo da Diporto o Sportivo (VDS), è consentito lo svolgimento esclusivamente con decollo e atterraggio dall’avio superficie o dal campo volo situati all’interno dei confini del proprio Comune. Nel caso in cui il campo volo o l'aviosuperficie siano destinati esclusivamente al VDS, si applicherà la sospensione delle attività prevista dalla norma.
2. È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati?
Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, negli orari previsti dalla norma per gli spostamenti in genere è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.
3. È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive organizzate?
Non è consentito.
4. L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?
Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
5. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?
No. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
6. I corsi in piscina sono sospesi?
Si, le attività nelle piscine, inclusi i corsi, sono sospese.
7. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento?
Si. Infatti, sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma il caso specifico, che prevede la presenza del/la solo/a insegnante, è consentito.
8. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc. al chiuso o all’aperto?
No.
9. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?
Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare se svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione.
10. I centri di danza possono restare aperti? È possibile continuare le classi di danza classica?
I centri di danza, al chiuso, rientrano nelle previsioni di sospensione delle attività. La sospensione riguarda anche le classi di danza classica.
11. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?
No. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
12. È consentita la pesca sportiva?
Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze degli enti locali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata esclusivamente nel proprio comune, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
13. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?
No. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
14. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?
La norma specifica che le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dalla norma e muniti di tessera agonistica, possono essere svolti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.
Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP.
Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le attività sportive anche degli sport di contatto purché riconosciute di interesse nazionale nelle modalità sopra indicate, svolte in piscina (es. pallanuoto), potranno continuare a svolgersi all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Si precisa che le piscine in cui si svolgono le suddette attività potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per le competizioni di rilevanza nazionale e gli allenamenti ad esse finalizzati.
15. È consentito l’uso di spogliatoi e docce?
No.
Lo sport in zona arancione
Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?
Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, nelle zone cd. arancioni, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in altro Comune della medesima regione, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati?
Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, e salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, negli orari previsti dalla norma per gli spostamenti in genere è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per la semplice attività motoria, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o per le persone non completamente autosufficienti.
È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive organizzate?
L’art. 17 del DPCM del 2 marzo 2021, confermando quanto già previsto dal precedente DPCM, prevede al comma 1 che “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva…” mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che “…l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso i centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli…”.
Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, dal confronto tra quanto disposto dei due commi, si ritiene che, nelle zone arancioni, sia consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria all’aperto anche presso aree all’aperto di palestre, fermo restando il distanziamento e che resta interdetto l’uso di eventuali spogliatoi disponibili all’interno delle zone non accessibili della struttura.
L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?
Ferma restando la sospensione delle attività sportive di squadra e di contatto, l’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli indicati dalla normativa.
I centri tennis e padel amatoriali proseguono?
Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza.
I corsi in piscina sono sospesi?
I corsi in piscina sono sospesi nelle zone arancioni.
Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento?
Si. Infatti, sono sospese le attività nelle palestre e delle piscine per evitare occasioni di assembramento o possibile contagio, ma il caso specifico, che prevede la presenza del/la solo/a insegnante, è consentito.
Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc.?
Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all’aperto.
Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?
Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica one to one potranno continuare se svolte in un presidio sanitario obbligatorio di fisioterapia o riabilitazione o, come disciplinato dall’art. 17, comma 2 del DPCM, se rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, o tra le prestazioni riabilitative o terapeutiche.
I centri di danza possono restare aperti? È possibile continuare le classi di danza classica?
I centri di danza, al chiuso rientrano nelle previsioni di sospensione delle attività. La sospensione riguarda anche le classi di danza classica.
Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?
In zona arancione è possibile svolgere esclusivamente all’aperto ed in forma individuale, anche in più persone, gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua come sport da contatto. Lo stesso vale per gli allenamenti per sport di squadra che, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
È consentita la pesca sportiva?
Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze degli enti locali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata nel proprio comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, in altro comune della propria regione, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?
L’attività delle scuole calcio è sospesa. Tuttavia, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti in forma individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.
Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?
La norma specifica che le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni consentite dalla norma e muniti di tessera agonistica, possono essere svoti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.
Si ricorda che il riconoscimento della rilevanza nazionale viene disposto con provvedimento del CONI o del CIP.
Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dalla norma, le attività sportive anche degli sport di contatto purché riconosciute di interesse nazionale nelle modalità sopra indicate, svolte in piscina (es. pallanuoto), potranno continuare a svolgersi all’aperto o al chiuso, senza pubblico. Si precisa che le piscine in cui si svolgono le suddette attività potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per le competizioni di rilevanza nazionale e gli allenamenti ad esse finalizzati.
15. È consentito l’uso di spogliatoi e docce?
No.
Lo sport in zona gialla
1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?
Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.
L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).
A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona gialla esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
Sempre in zona gialla è possibile svolgere attività sportiva anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. È consentita l’attività sportiva nei parchi pubblici e privati?
Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nel rispetto del divieto di assembramento, negli orari previsti dalla norma per gli spostamenti in genere, è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, di squadra e di contatto, o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
3. È possibile utilizzare gli spazi esterni delle palestre per attività sportive organizzate?
Si.
4. L’attività sportiva e quella motoria sono consentite nei centri sportivi?
Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, l’attività motoria e quella sportiva di base, anche di squadra e di contatto, sono consentite in centri e circoli sportivi all’aperto, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
È possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?
Il tennis e padel potranno continuare, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
6. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?
Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, è consentito svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private all’aperto e al chiuso nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
7. Gli/Le insegnanti possono utilizzare le palestre per attivare le lezioni su piattaforme on line (solo l’insegnante in sala, i/le clienti o gli/le atleti/e in collegamento)?
Si.
8. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc.?
Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte all’aperto e al chiuso, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o presso centri o circoli sportivi nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Le prestazioni di rieducazione motoria e di ginnastica medica possono proseguire se erogate in strutture sanitarie?
Si.
10. I centri di danza possono restare aperti? È possibile continuare le classi di danza classica?
Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, è possibile svolgere attività anche all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi possono essere svolti?
Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, è possibile svolgere attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra, anche amatoriali, all’aperto e al chiuso presso centri sportivi e circoli nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
12. È consentita la pesca sportiva?
Si.
13. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?
Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, le attività motorie e di sport di base di contatto e di squadra possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto e al chiuso, nel rispetto di quanto previsto delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
14. Gli allenamenti e le gare di atleti per competizioni di rilevanza nazionale, anche svolti al chiuso o in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?
Si.
Fermo restando quanto indicato nella FAQ 1, è consentito a tutti svolgere attività sportive presso piscine pubbliche e private all’aperto e al chiuso nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 6 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
15. È consentito l’uso delle docce?
Ne è consentito l’uso, nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport.
In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere.
Per quanto riguarda l’uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l’importanza del ricambio d’aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata.
Lo sport in zona bianca
1 Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva?
Ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito svolgere attività motoria all’aperto e al chiuso, senza alcun assembramento e nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).
A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.
In particolare:
l’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in conformità con quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all’allegato 5;
l’attività sportiva nelle piscine all’aperto e al chiuso, può essere svolta in conformità con quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all’allegato 6, ed assicurando, per le piscine al chiuso, adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo;
attività sportiva, anche di contatto, può essere svolta all’interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento all’allegato 7, ed assicurando adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.
Si precisa che, in base alla normativa vigente, il distanziamento previsto al punto 11 del citato allegato 7 deve intendersi per le attività motorie e sportive svolte in forma individuale, e non per quelle di contatto che, in zona bianca, sono consentite senza distanziamento.
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
Fonte delle Faq
Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere aggiornate al 6 Agosto 2021
Pubblichiamo le linee guida per l'attività sportiva e l'attività motoria in genere aggiornate al decreto legge 23 luglio 2021, n. 105.
Le linee guida sono il documento di riferimento che fornisce indicazioni specifiche volte ad assicurare la ripresa delle attività sportive e dell’esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che frequentano o gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine all’aperto, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità, nonché tutti coloro che praticano attività sportiva, anche amatoriale, di squadra o di contatto, all’aperto.
1. PREMESSA
Il presente Protocollo attuativo intende riprendere i contenuti delle linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, emanate nel periodo di emergenza, ad iniziare da quanto previsto dall’art. 1, lettera f) del DPCM del 17.05.2020 fino ai più recenti provvedimenti emanati in tema di contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19, con particolare riferimento al DPCM del 2 marzo 2021, al DL del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno
2021, n.87 e al DL del 23 luglio 2021, n.105. Il testo include, inoltre, gli elementi più rilevanti tratti dai protocolli attuativi adottati dalle diverse federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva, e introduce, ove necessario, ulteriori misure per rendere ancor più efficaci le regole già in vigore.
Tenuto conto dell’esito dei monitoraggi effettuati nel tempo dal Dipartimento per lo sport, che hanno fatto emergere da parte dei gestori la sostanziale corretta applicazione delle misure di prevenzione previste nei protocolli condivisi nel tempo, si ritiene utile fornire indicazioni aggiornate, più dettagliate e prescrittive, in considerazione del più recente andamento della curva epidemiologica e dell’introduzione di nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus.
Il presente documento fornisce pertanto indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell’esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.
Le indicazioni, di carattere generale e unitario, sono da intendersi temporanee e strettamente legate all’emergenza epidemiologica. Il presente documento, qualora necessario, potrà essere ulteriormente declinato, per le singole discipline sportive, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi.
L’art. 3, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, introduce l’art. 9 bis al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e dispone che dal
6 agosto 2021 l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, sia riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Nell’attuale quadro normativo, il presente documento aggiorna pertanto le linee guida del 1° giugno
2021, elaborate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce delle precedenti linee guida del 22 ottobre 2020 e del 5 marzo 2021, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico-Scientifico, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana “FMSI”.
2. DEFINIZIONI
Per operatore sportivo si intende sia chi pratica l’attività sia le persone autorizzate a stare nell’impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, guida non atleta, ecc.). La definizione, per estensione concettuale, include ogni professionista in possesso della laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive (L22) ovvero corso di studio in Scienze Motorie e Sportive (classe 33 ex D.M. 509/99) o lauree magistrali/specialistiche in Scienze Motorie o Diploma ISEF.
Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori. La definizione include anche i centri di attività motoria che indicano indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, il cui coordinamento, la direzione o la gestione delle attività' fisico-motorie è svolta da soggetti in possesso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM 68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM 67) o in Management dello sport (LM 47) ovvero, in via subordinata, del diploma ISEF o di laurea triennale in Scienze motorie e sportive (L22) ovvero del corso di studio in Scienze motorie e sportive (classe 33 ex DM 509/99).
Le indicazioni delle presenti linee guida si applicano anche alle cosiddette “palestre della salute”, ovvero a centri analoghi, idonei ad accogliere cittadini in fase post riabilitativa o con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate (cardiopatici, broncopneumopatici, diabetici, nefropatici…) per lo svolgimento di programmi di esercizio fisico prescritti dal medico, nonché agli altri spazi dove è possibile fare dell’esercizio fisico, anche al fine di contrastare gli effetti negativi della sedentarietà, tarato alla propria condizione con caratteristiche che lo rendono idoneo ad ottimizzarne i benefici ricavati in termini di salute, minimizzando i possibili rischi (cfr. a titolo esemplificativo quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 del Veneto).
Per organizzazione sportiva si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i. ed iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242 e s.m.i.; società di cui alla legge 23 marzo 1981, n.91; gruppi sportivi di cui all’art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78) ovvero, in assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza).
La formazione a distanza (FAD) è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto formativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Il lavoro agile è lo strumento operativo per lavorare indipendentemente dalla localizzazione geografica, facilitato dall'uso di strumenti informatici e telematici e caratterizzato da una flessibilità sia nell'organizzazione, sia nella modalità di svolgimento.
3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE SPORTIVO
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 che integra il precedente protocollo del 14 marzo 2020, indica le misure condivise tra Governo e sindacati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, fornendo le necessarie raccomandazioni alle imprese. Da ultimo, in accordo con il Governo, il 6 aprile 2021, il Ministero della salute ha sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-
2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.
L'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”.
L'atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), è un obbligo in capo al datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva che dovrà adottare una serie di azioni per integrare il DVR e prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.
Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dall'Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS).
In assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero che pratica altre attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, dovrà:
1. fornire ai propri operatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate sulla base anche delle presenti Linee-Guida;
2. fornire specifici codici di condotta che devono essere fatti conoscere e rispettare da tutti gli operatori sportivi;
3. impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell’accedere al sito sportivo.
È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazioni sportive.
I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:
a) individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;
b) individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
c) individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l’organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
d) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.
A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione
delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è l’analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo, dell’organizzazione dell’attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.
I rischi secondari - ovvero quelli derivanti da nuova organizzazione del lavoro/attività sportiva, riduzione e maggiore distanziamento degli operatori sportivi, l’effettuazione di attività condotte singolarmente invece che in compresenza con conseguente ridotte possibilità di individuazione dell’evento infortunistico e di attuazione dell’azione di soccorso, il declassamento di aree a rischio specifico d’incendio da area presidiata ad area non presidiata, la ridotta azione di controllo di processo derivante dalla ridotta presenza di operatori, il pericolo di lavoro/attività sportiva in solitudine -, saranno tenuti nella dovuta considerazione nella definizione della nuova organizzazione dell’attività sportiva all’interno del sito.
Si possono prevedere le seguenti fasi:
1. analisi dell’organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto;
2. individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che possono essere eseguite tramite
FAD o con lavoro agile, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
3. individuazione dei percorsi degli operatori sportivi, nonché di eventuali accompagnatori;
4. classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell’atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
5. analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;
6. individuazione del personale che opera all’esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;
7. verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
8. analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento, e analisi dei rischi secondari;
9. cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.
Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà individuare in via prioritaria attività in presenza:
su unico turno di attività/espletamento;
su più turni di attività /espletamento;
con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
con modalità di svolgimento particolari.
Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo, accesso ai locali/spazi di pratica motoria/sportiva, accesso alle aree comuni e agli altri luoghi, accesso ai servizi igienici.
Fondamentale dovrà essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei contenuti del presente documento e della predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la tutela della salute pubblica.
4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative, ma quali dotazioni minime ai fini della prevenzione del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica.
Una efficace gestione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle presenti Linee guida renderà il sito sportivo più sicuro anche agli occhi degli utenti.
Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio nel proprio sito sulla base dei criteri indicati anche nel precedente paragrafo 3 e definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un’accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti).
Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, fermo restando l’obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente, occorre, quindi:
riorganizzare le attività con l’obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi, (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti;
riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o attività motoria ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività;
limitare l’ingresso in struttura a un solo accompagnatore nel caso in cui l’attività motoria sia svolta da una persona di minore età o che necessita di accompagnamento e/o assistenza;
suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;
organizzare un sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia degli stessi. Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva si attiene, per gli ambiti di propria competenza:
a) ai criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio
2020 di cui all’allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020 ed eventuali successive integrazioni;
b) alle diverse raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, a partire da quelle del 15 maggio
2020, relative alla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19:
superfici, ambienti interni e abbigliamento;
c) alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate:
modalità della prestazione di lavoro all’interno del sito sportivo;
distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva;
gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;
revisione lay-out e percorsi;
gestione dei casi sintomatici;
pratiche di igiene (infra);
prioritizzare il rientro degli operatori sportivi nei siti sportivi e di accesso di persone terze;
sistema dei trasporti;
utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine che garantiscano adeguata protezione delle vie respiratorie e costante igienizzazione delle mani attraverso l’uso di gel idroalcolico;
pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature nei siti sportivi;
d) alle eventuali ulteriori indicazioni fornite a livello regionale in materia.
Il gestore del sito dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio, campi da gioco, siano essi indoor che outdoor). A tale scopo, è fortemente consigliato stampare e affiggere la scheda denominata “Lo sport riprende in sicurezza”, allegata alle presenti linee guida, e di rendere disponibile il restante materiale informativo a disposizione, predisposto dalle competenti Autorità di governo.
Si invitano inoltre i gestori ad organizzare corsi di formazione del personale, che potranno essere tenuti da formatori sanitari e di RSPP, al fine di fornire le necessarie raccomandazioni d’uso e direttive di protezione, prevenzione e precauzione ai collaboratori e ai dipendenti.
I gestori sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID-19.
È fatto obbligo ai gestori di predisporre e rendere visibile all’entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all’interno delle varie strutture sportive: palestre, sale, piscine, spogliatoi, ecc.
In ogni caso è obbligatorio il tracciamento dell’accesso alle strutture da parte di coloro che partecipano alle attività sportive proposte, attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno, infatti, di regolamentare meglio l’accesso alle strutture con appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramento, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc.…) e, più in generale, di contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei droplets. La prenotazione e l’evidenza delle compresenze in struttura in qualsiasi momento, permette anche ai fruitori di aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il rispetto delle regole.
Le strutture che abbiano, attualmente, una possibilità di capienza inferiore a 50 persone in contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentate dall’obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l‘obbligo, anche ai fine del tracciamento, di
prenotazione della lezione in anticipo e registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, ecc.
La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12mq per persona, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.
Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq per partecipante, prendendo in considerazione l’ampiezza dell’ambiente in cui l’attività viene svolta.
5. INFORMAZIONE
Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo specifico contesto della disciplina sportiva di riferimento, l’operatore sportivo deve essere informato circa:
1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;
2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell’organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
4. l’obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
5. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione:
a) mantenere la distanza di sicurezza;
b) rispettare il divieto di assembramento;
c) osservare le regole di igiene delle mani;
d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
6. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI
All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche base le quali, in base alla tipologia di attività svolta nel centro/circolo/impianto sportivo, andranno integrate con le ulteriori indicazioni previste negli allegati:
è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori, soci, addetti, accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a
37,5 °C;
è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso;
è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso all’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura incluse le zone di accesso e di transito;
lavarsi frequentemente le mani;
non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli
in zaini o borse personali;
bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno degli spazi dedicati all’attività sportiva;
ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione: procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);
In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:
di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
di non toccare oggetti e segnaletica fissa.
L’uso delle docce è consentito, salvo diverse esplicite disposizioni normative di ordine più restrittivo. In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e nelle docce in
modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere.
Per quanto riguarda l’uso delle docce, si sottolinea ulteriormente l’importanza del ricambio d’aria e della pulizia e disinfezione che deve essere garantita regolarmente nel corso della giornata.
Oltre alle particolari disposizioni di igiene e sicurezza che dovranno essere disposte per l’utilizzo, ove consentito, di spogliatoi, docce e servizi igienici, per i quali gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l’accesso contingentato, sarà necessario evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc.… che al bisogno dovranno essere portati da casa.
È necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e sanificazione costante, con l’utilizzo di prodotti disinfettanti, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.
Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.
Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l’abbigliamento per l’allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile. Si accerterà inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio.
7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
Il presente Protocollo illustra le misure minime obbligatorie da adottare per il contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19. Gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) potranno tuttavia adottare ulteriori misure più restrittive, nonché fornire tutte le indicazioni che tengano conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico- organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza.
Il presente Protocollo si applica a anche a qualunque altra organizzazione, ente o associazione che si occupi di esercizio fisico e benessere dell’individuo, comprese le cosiddette “Palestre della salute” o altri spazi adibiti alla attività fisica o allo stimolo della motricità per bambini, anziani, persone con disabilità, persone in fase post riabilitazione o soggetti con patologie, anche corniche, non trasmissibili.
8. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE
Le indicazioni del presente protocollo, ed in particolare le disposizioni di cui all’allegato 1, costituiscono, salvo ulteriori verifiche di tipo ordinario, la base per i controlli da effettuarsi da parte degli organismi preposti.
Ferme restando le verifiche messe in atto dai competenti organi di controllo, tra cui le Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e le ASL, il Dipartimento per lo sport in accordo con gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) e le associazioni di categoria, promuove interventi e azioni di monitoraggio circa il rispetto delle misure contenute nel presente testo e raccoglie ogni 15 giorni gli esiti di dette attività e ogni altra informazione utile a monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nei siti sportivi.
In riferimento al controllo sulla validità delle certificazioni COVID, in base all’art. 3, comma 4, del DL
23 luglio 2021, n. 105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105.
Ulteriori informazioni sul processo di verifica delle Certificazioni Verdi sono disponibili sul sito istituzionale dedicato.
9. SANZIONI
Si ricorda che il mancato rispetto delle misure previste, potrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dalle amministrazioni e autorità competenti (a titolo esemplificativo, l’inottemperanza all’obbligo, durante l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento o la violazione da parte della persona fisica di specifiche disposizioni normative, sono punibili con le sanzioni di legge).
10. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19
Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione delsito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, dovrà contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni. Si suggerisce comunque di avvertire i clienti che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione.
DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’APERTO
Le seguenti disposizioni si applicano per la pratica in sicurezza delle attività sportive individuali, di contatto e di squadra da svolgersi all’aperto (in centri/circoli/impianti sportivi e non), ove consentite dalla norma.
Le misure di mitigazione del rischio previste (distanziamento, igiene delle mani, utilizzo di mascherine) possono essere di difficile attuazione in molti momenti della pratica sportiva, anche in fase di allenamento per tutti i livelli di pratica, da quella amatoriale a quella professionistica. In particolare, l’utilizzo di mascherine è spesso incompatibile con l’intensità dell’esercizio fisico e con il gesto sportivo.
Pertanto, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, meno utilizzate in altri ambiti lavorativi e sociali, che agiscano in modo coordinato per consentire una ripresa il più possibile sicura.
Anche all’aperto deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da valutare diverse distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa.
Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori, e, ove richiesto dalla normativa, indossino la mascherina.
Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività sportiva, anche a livello amatoriale, all’aperto. Qualora si tratti di un’attività sportiva individuale (corsa, maratona, ginnastica, ecc.) è raccomandato il rispetto del distanziamento di almeno due metri. Al termine dell’attività sportiva, individuale, di squadra, di contatto, è necessario, ove richiesto dalla normativa, indossare la mascherina e assicurare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa.
Qualora l’attività sportiva venga svolta in spazi all’aperto di palestre, centri e circoli sportivi, si applicheranno le disposizioni generali del presente protocollo (sia per gli accessi che in relazione agli spazi al chiuso, quali spogliatoi, zone ristoro, transito, ecc), mentre per le discipline sportive si applicheranno, ove opportuno, anche i protocolli delle diverse Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva.
L’utilizzo degli spogliatoi è possibile esclusivamente nelle zone dove sia consentito svolgere le attività sportive all’interno di luoghi chiusi.
Si raccomanda il rispetto della distanza di almeno un metro anche in contesti pre o post gara (foto, premiazioni o simili) e di evitare contatti non necessari alla pratica sportiva strettamente intesa in sport di squadra (es. momenti di festeggiamento durante la competizione.
DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE
Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali disposizioni sono tratte dai Protocolli Attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale.
1. Per le piscine al chiuso l’accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un’opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.
3. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
4. Prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
5. Prevedere l'accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione.
6. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 “Pratiche di igiene negli spazi comuni”
7. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l'uso promiscuo degli armadietti.
8. Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.
9. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.
10. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell’allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche.
11. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
12. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
13. Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/I; cloro combinato: minore o uguale a 0,40 m g/ I; pH 6.5 -7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essereassicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra nondeve essere inferiore alle due ore.
14. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazionea seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni e PP.M. 16.07.2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
15. È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.
16. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 “Pratiche di igiene negli spazi comuni”.
17. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
18. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie.
19. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
20. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
21. I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.
22. Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio.
ALLEGATO 7
DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’INTERNO DI LUOGHI CHIUSI
Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all’interno di centri/circoli sportivi.
L’accesso a tali ambienti è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Tali disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere. All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:
1. è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti / accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a
37,5 °C;
2. è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso;
3. è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
4. i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
5. è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso all’impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
6. nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l’utilizzo di disinfettante adeguato all’igienizzazione delle superfici dell’attrezzatura condivisa;
7. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
8. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all’altro;
9. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
10. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante;
11. durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
12. lavarsi frequentemente le mani;
13. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
14. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
15. se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
16. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli
in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
17. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
18. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
19. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
20. non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno della palestra.
Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:
1. procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
2. sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
3. indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
4. specifiche attività di filtrazione dell’aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
5. sanitizzazione ad ogni cambio turno;
6. vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.).
In aggiunta, coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo:
1. di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
2. di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
3. di non toccare oggetti e segnaletica fissa.
SOMMARIO
1. PREMESSA
2. DEFINIZIONI
3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE SPORTIVO
4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
5. INFORMAZIONE
6. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI
7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
8. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE
9. SANZIONI
10. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19
ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PRESENZA DI OPERATORI SPORTIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO E RELATIVE DISPOSIZIONI
ALLEGATO 2- LOCANDINA.
ALLEGATO 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO ED ESEMPI PRATICI
ALLEGATO 4 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ALLEGATO 5 - DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’APERTO
ALLEGATO 6 - DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE
ALLEGATO 7 - DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’INTERNO DI LUOGHI CHIUSI
Fonte:
SCARICA LE TABELLE ALLEGATE IN FORMATO EXCEL
Fonte:Dipartimento dello sport
Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.