Linee Guida per calcolare le parcelle Superbonus

Calcolo corrispettivi professionali  per APE, progettazione, direzione dei lavori, verifica di vulnerabilità sismica

Per la determinazione del corrispettivo dovuto al professionista, relativamente alle prestazioni richieste dal cosiddetto Superbonus, si farà riferimento a quanto contenuto nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, previsto dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”.
L’ Allegato A “Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali” del
DM 6 agosto 2020, infatti, alla let. C del pt. 13 “Limiti delle agevolazioni” reca

13 Limiti delle agevolazioni

13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:



c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

Nel definire il limite massimo delle agevolazioni previste la norma, quindi, fa esplicito riferimento, per quanto attiene alle spese tecniche, ai valori massimi di cui al DM 17 giugno 2016 (Allegato A).
La determinazione del corrispettivo conseguentemente dovrà tenere conto dei parametri di cui al citato DM
previsto dall’art. 24, co. 8, del D. Lgs. 50/2016.
Utilizzare il D. M. 17 giugno 2020, nato per le opere pubbliche le quali prevedono atti e prassi ben codificati, per le prestazioni professionali del Super Bonus 110%, che sono invece specifiche del mercato privato, rende necessarie delle indicazioni sul piano metodologico relativamente alle novità e alle particolarità presenti nell’art 119 del c.d. Decreto Rilancio 34/2020: “l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l’intervento” e “l’asseverazione del rispetto dei requisiti e della corrispondente congruità delle spese”. Il tutto al fine di essere quanto più possibile aderenti alla realtà delle prestazioni professionali previste dall’art 4 del D.M. dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020.

Gli argomenti trattati con le presenti linee guida hanno lo scopo di agevolare la determinazione dei corrispettivi, segnalando sia le categorie d’opera sia le prestazioni professionali nella loro più ampia possibilità di applicazione. Pertanto, si evidenzia che il professionista non dovrà procedere ad una pedissequa applicazione degli esempi di calcolo, ma dovrà valutare di volta in volta quali sono “la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori” così come previsto al punto 5 della circolare 24/E del 08/08/2020 dell’Agenzia dell’Entrate
(Altre spesa ammissibili al superbonus).



Occorre inoltre precisare che il su citato DM definisce un limite massimo di spesa ammissibile per le prestazioni professionali connesse al superbonus, quindi, lo stesso non costituisce una tariffa e tantomeno un minimo inderogabile.
Nella determinazione del corrispettivo i professionisti dovranno tenere in debito conto quanto sopra riportato
avendo cura di rapportare il quadro prestazionale, previsto nella determinazione del limite massimo, alla specificità della prestazione professionale svolta e al suo grado di esecutività.
Per una corretta interpretazione della norma e al fine di legare il corrispettivo professionale allo sviluppo delle prestazioni previste e dei soggetti che possono eseguire le stesse, si è deciso di individuare tre fasi:

• Verifica dell’Esistente sia ai fini Energetici che Sismici;
• Progettazione e Direzione Lavori di Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico;
• Verifica Finale sia ai fini Energetici che Sismici.

Particolare attenzione è stata posta alla fase iniziale, definita di prefattibilità, in cui il contribuente ha la necessità di conoscere se vi siano i requisiti previsti dalla legge per poter usufruire del credito d’imposta. Per dare risposta al legittimo e necessario quesito deve essere svolta un’attività professionale che nel caso in cui accertasse la mancanza dei requisiti, comporterebbe l’impossibilità di utilizzare il beneficio della detrazione fiscale, con conseguente onere della prestazione professionale a carico del committente.

Pertanto, al fine di non determinare un eccessivo onere economico al contribuente, vi sono due capitoli dedicati alla prefattibilità, sia per l’eco e sia per il sisma bonus. Le attività minime professionali previste nella prefattibilità, anticipate rispetto al progetto che si dovesse redigere nel caso di accesso alla detrazione fiscale, consentono al professionista incaricato di dare una risposta quanto più attendibile possibile all’esistenza dei requisiti.

Nel caso in cui l’attività professionale in sede di prefattibilità dia esito positivo, sia quindi possibile usufruire delle detrazioni e il committente decida di procedere a conferire l’incarico al medesimo professionista, i corrispettivi concordati faranno parte della detrazione fiscale e saranno corrisposti una sola volta.

Sono presenti altresì schemi di preventivi e contratti utili a disciplinare gli accordi con la committenza.

Per le asseverazioni richiesta della norma ma non previste in modo esplicito nel D.M. 17/06/2020 si è fatto riferimento al criterio dell’analogia, comma 1 articolo 6, e si è prevista una distinzione tra una asseverazione svolta dallo stesso Direttore dei Lavori in continuità con l’incarico in corso e l’asseverazione effettuata da persona terza ed estranea all’esecuzione dei lavori. Pertanto nel primo caso si è utilizzato l’aliquota QcI.11 (certificato di regolare esecuzione), nel secondo caso QdI.01 (collaudo tecnico amministrativo).
Di seguito si riporteranno, per Ecobonus e Sismabonus, tutti i parametri che intervengono nella
determinazione del Corrispettivo che, come noto, sono:

• Valore delle Opere Esistenti e Nuove;
• Categorie;
• Identificazione d’Opera;
• Aliquote Prestazionali.

Per il Valore delle Opere Esistenti faremo riferimento ai Prezzi Tipologie Edilizie DEI 2019 (Allegato B).

Al fine di adempiere al dettato normativo e di dare indicazioni operative, tenendo conto della specificità delle prestazioni professionali connesse al Superbonus, la Rete delle Professioni Tecniche ha costituito un gruppo di lavoro coordinato dall’Ing. Michele Lapenna.



In allegato alla presente si trasmettono le Linee Guida per La Determinazione dei Corrispettivi elaborate dal Gruppo di Lavoro della Rete delle Professioni Tecniche contenenti:


1) Determinazione Del Corrispettivo
2) DM 17 Giugno 2016
3) Prezzi Tipologie Edilizie
4) Esempi di Determinazione del Corrispettivo per Edifici Condominiali e Unifamiliari
5) Schemi di Preventivo e Contratto Tipo

Vi invitiamo, pertanto, a leggere con attenzione il documento allegato anche per il contributo che ciascun Ordine potrà utilmente dare a livello territoriale sui tanti temi in campo.

SCARICA LA LINEA GUIDA PROPOSTA


Fonte:Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Aggiornata la guida delle Entrate sul Superbonus al 110% (settembre 2021)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida fiscale sul Superbonus al 110% aggiornata a settembre 2021.

L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare i contenuti della guida alle nuove disposizioni previste dalla legge Semplificazioni 2021 (dl n. 77/2021, poi convertito in legge).

Superbonus e legge Semplificazioni 2021
La legge Semplificazioni 2021 ha infatti esteso il Superbonus alla rimozione delle barriere architettoniche ed alle ONLUS che forniscono servizi socio-sanitari e assistenziali.

Una ulteriore importante novità riguarda la possibilità di utilizzare la CILA anche per interventi strutturali e modifiche ai prospetti, con la conseguente pubblicazione del modulo unico della CILAS approvato dalla conferenza Stato/Regioni.

Al riguardo ricordiamo che la redazione di BibLus ha redatto il testo coordinato degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio aggiornandoli a tutte le novità introdotte dalla legge Semplificazioni 2021.

Altre importanti novità che modificano l’art. 119 del decreto Rilancio, riguardano:

le distanze tra fabbricati per quanto inerente al cappotto termico ed al cordolo sismico;
la non decadenza della detrazione nel caso di violazioni formali;
i termini per il cambio residenza per agevolazione prima casa;
l’edilizia libera.
Per ulteriori dettagli sulle modifiche apportate dalla legge Semplificazioni 2021 al Superbonus rimandiamo ad un apposito articolo.

La guida sul Superbonus delle Entrate
Rispetto alla versione del febbraio 2021, nella guida sono stati specificati i seguenti aspetti:

come ottenere il beneficio anche per interventi strutturali e modifiche ai prospetti;
decadenza dell’agevolazione;
ampliamento della platea dei beneficiari.
Come ottenere il beneficio per interventi strutturali o sui prospetti
Il decreto legge n. 77/2021, dopo la conversione in legge, ha semplificato la documentazione da presentare per fruire del Superbonus.

Il decreto “Semplificazioni” stabilisce, infatti, che gli interventi per beneficiare del 110%, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti (con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione), costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA è sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

Non è più necessaria, pertanto, l’attestazione dello stato legittimo.

Decadenza dell’agevolazione
La decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del dpr n. 380/2001 avviene, esclusivamente, in caso di:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità della CILA;
assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere;
non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Resta impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

La guida precisa, inoltre, che le violazioni meramente formali, che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non comportano la decadenza dell’agevolazione fiscale, limitatamente alla irregolarità o omissione riscontrata.

Nel caso in cui, nell’ambito dei controlli, le autorità competenti riscontrino violazioni rilevanti, il beneficio decade, ma limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Ampliamento della platea dei beneficiari
Un’altra importante novità introdotta nella guida è che l’aliquota del 110% si applica anche ai lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, pur se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano realizzati insieme ad almeno uno degli interventi antisismici (previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir) e non già richiesti ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del dl n. 34/2020.

In relazione alla misura della detrazione, chiarisce la guida, i tetti di spesa previsti per le singole unità immobiliari sono più alti per gli enti del Terzo settore:

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
Organizzazioni di volontariato (OdV);
Associazioni di promozione sociale (Aps)
che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali (e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica) e sono in possesso (come proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito) di immobili in categoria B/1, B/2 e D/4.

Il limite previsto per le singole unità immobiliari, infatti, va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare che si ricava dal rapporto dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia (Omi). Fonte:Biblus


Guida Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% (settembre 2021)

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