Linee guida per attività in locali seminterrati e interrati

Indicazioni relative alle documentazioni necessarie, ai criteri di deroga e alle linee guide per l’utilizzo di locali interrati e seminterrati destinati alla permanenza di persone per attività lavorativa.



Tratto da ASL Brescia:


AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER USO DI INTERRATI/SEMINTERRATI
L’ASL rilascia l’autorizzazione all’utilizzo lavorativo di locali sotterranei o seminterrati previa istruttoria tecnica che valuta la singola situazione. Allo stesso modo vengono rilasciate autorizzazioni in deroga all’altezza minima dei locali di lavoro.
 
MODELLO DOMANDA per richiesta Autorizzazione in deroga:

 - locali con altezza netta inferiore a m. 3

 - locali  interrati/seminterrati


 - entrambe le tipologie suddette
 
 
CRITERI DI DEROGA PER L’UTILIZZO DI LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI DESTINATI ALLA PERMANENZA DI PERSONE PER ATTIVITA’ LAVORATIVA
L’articolo 65 comma 1 del D.Lgs 81/2008 vieta l’utilizzo, per qualsiasi attività lavorativa, dei locali semisotterranei e sotterranei.
 
Tuttavia, l’articolo 65 comma 2 del D. Lgs 81/2008, quando ricorrano particolari esigenze tecniche, prevede la deroga DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO al divieto specificato al comma 1. IL DATORE DI LAVORO, in tal caso, deve assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
 
L’articolo 65 comma 3 del D. Lgs 81/2008, stabilisce che l’ORGANO DI VIGILANZA può consentire l’uso per attività lavorativa dei locali semisotterranei e sotterranei anche se non ricorrono particolari esigenze tecniche.  L’Organo di Vigilanza può consentire l’uso di questi locali se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, se sono rispettate le norme del D. Lgs 81/2008 e se sono assicurate le idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
 
L’uso degli ambienti in possesso delle condizioni e dei requisiti di seguito elencati è comunque subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione di cui allo stesso articolo, rilasciata dall’Organo di Vigilanza che valuta, caso per caso, la sussistenza di dette condizioni e requisiti.
 
Si riportano di seguito le condizioni e i requisiti necessari per l’ammissione alla valutazione dell’istanza di deroga al disposto normativo.
 
Ai fini della Deroga di cui all’art. 65 del D.Lgs 81/2008 si applicano i) le definizioni del D.Lgs 81/2008, ii) del Regolamento Locale d’Igiene Tipo della Regione Lombardia  e iii) della normativa vigente in materia prevenzione incendi.
 
Si definiscono i seguenti ambiti di organizzazione del lavoro e i requisiti per la concessione della Deroga:
 
Attività lavorativa continuativa:
Si definisce attività lavorativa continuativa quella che viene svolta per più di un’ora continuativamente.
 
Attività senza permanenza di personale:
Si definisce attività lavorativa senza permanenza di personale quella che si svolge in maniera non continuativa nel locale di lavoro.
 
Campo di applicazione
Tutte le destinazioni d'uso eccetto quelle riguardanti le attività lavorative che comportano la presenza e diffusione di inquinanti di natura chimica e fisica.
 
Livelli di prestazione
Per quanto riguarda i requisiti igienico sanitario dei locali, dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene Tipo e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica.
 
Per tutti i locali dovrà essere garantito il diritto alla mobilità nei luoghi di lavoro alle persone con capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea. 
 
Se la richiesta di Deroga concerne l’utilizzo per attività lavorativa di locali interrati o seminterrati che sono complementari a locali posti al piano terra, deve essere garantito il requisito di visitabilità dei locali interrati o seminterrati e deve essere garantita l’accessibilità dei locali al piano terra e superiore.
 
Se la richiesta di Deroga concerne l’utilizzo degli unici locali dell’attività lavorativa posti al piano interrato o seminterrato, deve essere garantito il requisito di accessibilità dei locali interrati o seminterrati.
 
Per quanto riguarda i requisiti strutturali e organizzativi relativi alla prevenzione degli incendi, dovranno essere rispettati requisiti previsti dal  DM 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" .
 
Nel caso di luoghi di lavoro con lunghezza del percorso per raggiungere un luogo sicuro superiore a 30,00 m, deve essere presente una seconda uscita di sicurezza.
In caso di luoghi di lavoro a medio ed alto rischio d’incendio i locali dovranno disporre almeno di un’uscita di sicurezza oltre a quella di accesso, indipendentemente dal numero delle persone
presenti.
 
Vanno classificati come luoghi a rischio d’incendio medio e alto quei locali ove le limitazioni motorie delle persone presenti rendono difficoltosa l'evacuazione in caso d’incendio.
 
L’altezza minima interna utile, per ogni ambiente è fissata in m. 3,00 (derogabile a discrezione dell’Organo di Vigilanza a m 2,70 per locali interrati o seminterrati che sono complementari a locali posti al piano terra e utilizzati da attività lavorative con basso inquinamento acustico).
 
Nel caso di soffitti ad altezza variabile, va considerata come altezza minima interna utile l'”altezza media ponderata”, sottesa al soffitto, di ogni determinato ambiente e non un altezza media generica, riferita a due o più ambienti.
 
Nel caso di soffitti a volta l’altezza minima utile interna si deve intendere quale media  delle misurazioni effettuate in almeno tre punti della volta stessa, con una altezza minima all'imposta di m. 1,80.
 
Tutti i locali dovranno essere dotati di superfici finestrate apribili pari a 1/8 della superficie di calpestio, misurate al lordo dei telai, con sistemi di apertura facilmente manovrabili dal basso.
Se le superfici finestrate sono aperture di bocche da lupo o cavedio, la superficie finestrata non sarà conteggiata ne per il rapporto illuminante ne per il rapporto aerante.
 
Tutti i locali, che non raggiungono il rapporto d’illuminazione naturale di 1/8 della superficie di calpestio, dovranno essere dotati d’idoneo impianto d’illuminazione artificiale avente le caratteristiche fissate dal Regolamento Locale d’Igiene Tipo della Regione Lombardia, dalle Norme Uni e dalle norme di buona tecnica. 
 
Tutti i locali che non raggiungono il rapporto di aerazione naturale di 1/8 della superficie di calpestio, dovranno essere dotati d’idoneo impianto di ventilazione e condizionamento avente le caratteristiche fissate dal Regolamento Locale d’Igiene Tipo della Regione Lombardia, dalle Norme Uni e dalle norme di buona tecnica. 
 
Alla domanda di Deroga saranno allegati gli estratti delle planimetrie con specifico riferimento ai locali di interesse.
 
Per utilizzare i locali interrati o seminterrati dovrà essere fatta, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi del D.Lgs. 241/2000. Si consiglia, in ogni caso, di effettuare prima dell'utilizzo degli ambienti la suddetta valutazione; infatti, in caso di presenza di gas radon oltre i livelli prestabiliti, è possibile intervenire più facilmente con soluzioni tecniche, edilizio-strutturali ed impiantistiche, sulle strutture che delimitano gli ambienti, evitando quindi successivi interventi strutturali, anche importanti, ad attività lavorativa ormai iniziata.
 
Elenco documentazione necessaria
 
Traccia relazione tecnica (allegato 1)
 
 
Tratto da ULSS 20 Verona
LINEE GUIDA PER ATTIVITÀ IN LOCALI SEMINTERRATI E INTERRATI
Il servizio S.I.S.P. (Servizio Igiene Sanità Pubblica) dell’USLL 20 Verona indica le caratteristiche dei locali interrati e seminterrati ai fini del rilascio del parere igienico sanitario per lo svolgimento di attività lavorative:
 
Procedure interna in uso riguardo le "attività ubicate ai piani seminterrati o interrati"
Procedura interna al Dipartimento di Prevenzione ai fini del rilascio del parere igienico sanitario ai sensi dell’art 20 DPR 380/01 e sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare il "Decreto Sviluppo"locali che possono essere asseverati dal progettista in quanto conformi a quanto previsto dalla Circolare 13/97 e/o specifiche norme di settore e sono “assimilabili a locali fuori terra”;
locali che sono valutati solo dall’Ufficio Igiene Urbana e Ambientale;
locali che necessitano della valutazione SPISAL con eventuale deroga formale ai sensi dell’art 65 dlgs 81/08 comma 3. 
REQUISITI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Caratteristiche dei locali valutati esclusivamente dal Servizio Igiene Urbana e Ambientalenon vi siano postazioni fisse di lavoro da intendere con durata inferiore a quattro ore giornaliere;
siano collegati funzionalmente al locale soprastante che deve essere adibito ad identica attività o simile;
la superficie del vano interrato sia uguale o inferiore a quello sovrastante;
l’altezza interna debba essere 3 metri derogabile fino a 2.70 in relazione all’attività esercitata o per interventi in centri storici o nuclei di antica origine;
sia evidenziata l’assenza di fattori di insalubrità e umidità;
siano garantite le condizioni minime di sicurezza (presenza di vie di fuga e uscite di sicurezza);
sia presente un impianto di climatizzazione e ventilazione conforme alle norme uni 10339/1995 e 13779/2008;
tutela del rischio radon con le indicazioni previste dalle norme vigenti D. Lgs. 241/2000 e D.G.R. Veneto n. 1172 del 18.04.2003NB nel parere dovrà essere richiamato l’obbligo, prima dell’inizio dell’attività, di chiedere deroga formale SPISAL ex.art. 65 D.lgs. 81/08, a meno che non vi siano particolari esigenza tecniche.
 
Caratteristiche dei locali valutati dall'Ufficio Igiene Urbana e Ambientale e dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL)Postazioni fisse di lavoro intese maggiori di quattro ore giornaliere;
In relazione alla particolarità dell’attività lavorativa e/o per attività a rischio per la salute dei lavoratori; In considerazione delle ampie dimensioni dei locali.

Puntosicuro



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