Linee guida COVID-19 Discoteche e locali di pubblico spettacolo UNI/PdR 95.4:2020

Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 del comparto turistico - Discoteche e locali di pubblico spettacolo

La prassi di riferimento ha l’obiettivo di definire delle linee guida sulle soluzioni da attuare nelle discoteche e nei locali di pubblico spettacolo, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, nella prevenzione del contagio da COVID-19.
Il documento fornisce indicazioni che possono contribuire a ridurre il rischio del contagio e finalizzate all’erogazione del servizio in modo sicuro, sia per i lavoratori/fornitori che per i consumatori/clienti/ fruitori.
La prassi di riferimento si propone di rispondere alle esigenze di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e a quelle di fruizione delle strutture e dei servizi da parte dei clienti, definendo requisiti in termini di organizzazione delle strutture/servizi, di formazione degli addetti e, infine, di comunicazione ai clienti.

Il presente documento contempla una serie di raccomandazioni e suggerimenti - di carattere generale
- studiati per ridurre e prevenire il rischio di contagio da COVID-19 all’interno delle discoteche e dei locali di pubblico spettacolo.

Le possibili soluzioni e le misure indicate, come detto, sono di carattere generale e pertanto possono essere personalizzate e adeguate alle effettive esigenze dei singoli locali a seconda delle loro peculiari caratteristiche strutturali e organizzative.

Ciascuno degli strumenti presentati contribuisce, a nostro avviso, a ridurre il rischio complessivo di trasmissione COVID-19 nell’utilizzo delle strutture adibite a pubblico spettacolo, attraverso un approccio probabilistico. Deve essere cura di ciascun gestore adottare le misure che ritiene adeguate ed economicamente sostenibili per la propria struttura, in base ad una valutazione del rischio specifica e tenendo presente che l’applicazione di più misure in parallelo nella medesima area contribuisce ad abbassare il rischio complessivo in maniera molto più efficace, già a partire da due misure tra loro indipendenti.

Il contenuto riflette le conoscenze scientifiche sul virus COVID-19 alla data di produzione del documento. Si precisa che i principali riferimenti si ispirano alle attuali raccomandazioni dell’O.M.S. e del Ministero della Sanità.

Inoltre questo documento rispecchia e integra i contenuti delle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative redatti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - 20/127/CR7ter-a/COV19 – del 9 giugno 2020 così come recepiti dal DPCM 11 giugno
2020 e del 14 luglio 2020.


In particolare per quanto attiene, genericamente, il nostro settore, il citato DPCM, all’art. 1, lettera m), indica che: "gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di
1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività̀ devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e, sino al 31 luglio 2020, le fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi."

SOMMARIO

INTRODUZIONE
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 
3 TERMINI E DEFINIZIONI 
4 PRINCIPIO 
5 MISURE ORGANIZZATIVE, PREVENZIONE DEI RISCHI E PROTEZIONE DELLE PERSONE
5.1 MISURE PRELIMINARI DI CARATTERE GENERALE 
5.2 PREPARAZIONE DEI LOCALI
5.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE
5.4 REGOLE PER IL PERSONALE
5.5 REGOLE PER LA CLIENTELA .
6 MISURE DI PREVENZIONE NEL CORSO DELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI.
6.1 PRENOTAZIONE 
6.2 PAGAMENTI 
6.3 ALTRE FORME DI PREVENZIONE

fonte:Uni
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