Linee Guida 2022 Formazione delle Professioni Sanitarie

LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI D’INTESA EX ART. 6, COMMA 3, D.Lgs 502/92 s.m.i. PER LA FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI CUI ALLA L. 251/2000

PREMESSA

Nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale la formazione delle professioni sanitarie (di cui alla L.
251/2000) è contemplata da un’unica norma ovvero dall’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 successivamente integrato e modificato, mentre la specifica attività formativa universitaria trova una compiuta disciplina sia nelle fonti normative che regolamentari di pertinenza del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Nel corso degli anni le Regioni e Province autonome hanno provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal sopracitato articolo 6, comma 3 del D.Lgs 502/92, stipulando i previsti protocolli d’intesa con gli Atenei presenti nel proprio territorio o afferenti ad altre realtà territoriali al fine di soddisfare lo specifico fabbisogno formativo di professionisti per i corrispondenti sistemi sanitari regionali e il rapporto di collaborazione è stato formulato sulla base delle necessità e specificità locali. Ogni protocollo d’intesa sottoscritto con i diversi Atenei, pertanto, si caratterizza autonomamente, per le soluzioni individuate e gli obiettivi perseguiti.

Alla base della varietà dei modelli adottati è anche la circostanza che l’attuale disciplina legislativa e normativa nonché i contratti di lavoro, per come si sono evoluti nel tempo, non hanno posto le basi per fondare una necessaria integrazione tra i due sistemi - servizi sanitari regionali da una parte e universo accademico dall’altra - che si presentano ambedue molto complessi e articolati, aventi fini istituzionali precipui e non sempre coincidenti. Peraltro si deve anche rilevare che presso alcune realtà si constata l’assenza della definizione della disciplina atta a regolare il rapporto tra le Università e la Regione/Provincia autonoma di riferimento.


L’emergenza Covid-19 e i conseguenti provvedimenti resisi necessari per il contenimento dei contagi hanno evidenziato nelle relazioni tra Università e aziende sanitarie alcune criticità connesse alla
erogazione della formazione nei corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie che hanno posto in risalto a livello nazionale l’eterogeneità delle risorse e delle soluzioni organizzative messe in campo dalle Regioni e Province autonome per far fronte alle necessità formative.


Nella fase di ripresa attualmente in atto è necessario quindi cercare di porre rimedio ad un sistema disomogeneo che mette in crisi tutti gli attori coinvolti laddove oggi è invece evidente come sia opportuno intervenire ed investire per assicurare che, a fronte di un’offerta formativa universitaria insufficiente a coprire il fabbisogno espresso a livello regionale per alcune figure professionali e, in particolare, per quella di Infermiere, la programmazione del numero di posti per i corsi di laurea delle
professioni sia sostenuta dagli Atenei e dalle Regioni e Province autonome.


1. SCOPO

A fronte della difficoltà di rinvenire strumenti normativi idonei per far fronte alle sfide poste, con le presenti Linee guida si intende disegnare un modello organizzativo minimo ed irrinunciabile al quale far riferimento, utile a delineare o aggiornare i protocolli d’intesa previsti dal precitato articolo 6, comma 3, del D.Lgs 502/92 smi tra Regione/ Strutture Sanitarie e Università.



2. QUADRO NORMATIVO

- Il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche, all’articolo 6, comma 3, prevede che:

a) la formazione delle professioni sanitarie attiene all’Università degli Studi;

b) la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e istituzioni private accreditate;

c) le Regioni/Province autonome e le Università attivano appositi protocolli di intesa per
l’espletamento dei corsi;

d) la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti;

e) i rapporti in attuazione dei predetti protocolli di intesa sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

- il D.Lgs 502/92 s.m.i., all’articolo 6-ter dispone che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio Sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea.

- la Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le “Professioni Sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;

- l’art. 7 del DPCM 24 maggio 2001 delinea, tra l’altro i contenuti dei protocolli d’intesa da stipularsi tra Regioni/Province autonome e Università per soddisfare le esigenze del SSN connesse alla formazione delle classi della professione infermieristica ed ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione.

- il Decreto interministeriale 19 febbraio 2009 del MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di laurea delle Professioni Sanitarie
- ai sensi del D.Lgs 502/92 s.m.i., precisando che i predetti corsi sono istituiti e attivati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
accreditate, a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni.

- il Decreto ministeriale 8 gennaio 2009 con cui il MIUR ha determinato le classi delle lauree magistrali delle Professioni Sanitarie.

- con decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca sono definiti i criteri per l’autovalutazione, la valutazione, l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, da ultimo il DM n. 1154 del 14/10/2021;

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 detta “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento” e conferisce “delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.

- il decreto ministeriale del 21 luglio 2011, n. 313 recante “Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento” detta disposizioni sul trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento, stipulati ai sensi dall'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale prevede che tale trattamento sia determinato da ciascuna università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’articolo 53 disciplina le “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” dei dipendenti pubblici;

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto e delle Aree dirigenziali delle Aziende ed
Enti del Servizio Sanitario Nazionale disciplinano i rapporti tra datore di lavoro e dipendenti pubblici;

- i Piani Socio Sanitari regionali che collocano la formazione tra le risorse del Servizio Sanitario Nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e per l’ottimizzazione dei modelli organizzativi, per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza dell’assistenza, per una adeguata capacità manageriale che favorisca la sostenibilità del sistema;

Pertanto, la formazione universitaria degli operatori sanitari deve avvenire:

a) nel rispetto della normativa internazionale comunitaria e nel rispetto di quella statale e regionale;
b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi nazionale e regionale.


I principi su cui si fondano le presenti Linee Guida sono di seguito riportati:

− programmazione dei corsi delle professioni sanitarie anche nel rispetto del fabbisogno dei professionisti sanitari espressi dalle Regioni/Province autonome;
− assunzione di iniziative finalizzate ad assicurare il perseguimento dell’effettiva possibilità
occupazionale degli operatori delle professioni sanitarie;
− coerenza tra esigenze formative e l’impegno finanziario per sostenere il funzionamento dei corsi di studio;
− dovere informativo delle Università nei confronti delle Regioni/Province autonome con riferimento alle determinazioni incidenti sulla programmazione ed organizzazione dei corsi
di studio delle professioni sanitarie,


3. TERMINI E DEFINIZIONI

− per “strutture sanitarie” si intendono le unità locali sanitarie e socio-sanitarie, le aziende ospedaliere, gli enti del SSR, gli IRCSS, altri enti pubblici e privati accreditati presso cui si svolgono i corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie;
− per “Università” si intendono le Università degli Studi pubbliche ed equiparate;


4. OGGETTO

Fermo restando l’autonomia dei rispettivi ordinamenti e delle finalità istituzionali, le presenti Linee Guida individuano gli elementi a cui dovranno informarsi i rapporti tra le Regioni/Province e le Università per l’istituzione, l’attivazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di laurea e corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie secondo la normativa vigente in materia, per la definizione o aggiornamento dei protocolli d’intesa di cui all’articolo 6, comma 3 del D.Lgs 502/92 smi.



5. FABBISOGNO FORMATIVO

Annualmente, nel processo di determinazione del fabbisogno formativo per le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale Regioni/Province autonome e Università concordano i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie da attivare definendone la distribuzione dei corsi di studio per sede e il numero di studenti per singolo profilo professionale.



6. SEDI DEI CORSI DI LAUREA

Le Regioni e Province autonome possono mettere a disposizione per i corsi di laurea e corsi di laurea magistrali, le strutture idonee delle strutture sanitarie, nonché le risorse umane gestionali ed organizzative necessarie.

Presso le strutture sanitarie può svolgersi, l’attività didattica frontale e, in tutto o in parte, l’attività di tirocinio previsto dall’ordinamento dei singoli corsi di studio, oppure può svolgersi unicamente l’attività di tirocinio.

Le Regioni e Province autonome autorizzano con proprio atto l’attivazione o la disattivazione presso
le proprie strutture sanitarie dei corsi di studio delle professioni sanitarie.



7. ATTIVITÀ DIDATTICA

La Scuola di Medicina e Chirurgia/Facoltà e/o i Dipartimenti universitari interessati assicurano l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei corsi di studio, mediante attribuzioni dirette al proprio personale docente, e procedure selettive per il personale tecnico- amministrativo universitario, nonché il personale dipendente dal S.S.N. o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali previsti dagli ordinamenti didattici.

Gli incarichi di docenza di cui all’art. 23 della Legge 240/2010, possono essere a titolo oneroso qualora rivolti a soggetti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o al personale tecnico- amministrativo universitario, nonché ad altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali.
La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata, di norma, a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti.

L’Università provvede al pagamento dei compensi in ragione dell’incarico didattico attribuito dalla stessa Università ai docenti, secondo quanto previsto nella specifica intesa con la Regione o Provincia autonoma di riferimento.

L’attività di insegnamento da parte dei soggetti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, dovrà essere svolta compatibilmente con le esigenze collegate ai compiti istituzionali e di carattere organizzativo, in orario o fuori orario di servizio in accordo alla normativa di riferimento e secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa di cui all’articolo 6, comma 3, del D.Lgs 502/92 smi.



8. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DEI TUTOR DIDATTICI/PROFESSIONALI

Per garantire la qualità e l’integrazione dei processi formativi e di tirocinio le Regioni e Province autonome e le Università possono attivare rapporti di collaborazione per la qualificazione e l’aggiornamento del personale docente e tutor del Servizio Sanitario Nazionale.

Nell’ambito della programmazione regionale della formazione permanente del personale dipendente del SSN (ECM) le Università e le Regioni/Province autonome promuovono lo sviluppo delle competenze didattiche e tutoriali, secondo le modalità definite negli appositi accordi attuativi.



9. APPORTO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Le Regioni/Province Autonome disciplinano il contribuito delle parti (Università/Strutture del
SSN/SSR) in appositi Protocolli di Intesa da aggiornare con cadenza almeno quinquentnale

Per lo svolgimento delle funzioni didattiche le Regioni e Province autonome, tramite le strutture sanitarie, possono mettere a disposizione adeguate risorse di personale, attrezzature e strutture, nonché il ristoro finanziario dei costi degli incarichi di insegnamento dei corsi di laurea e/o laurea magistrale che rispondono al fabbisogno regionale prevedendo l’erogazione o di una quota complessiva definita previamente o l’erogazione dell’importo derivante da apposita rendicontazione fornita dall’Università. Il compenso orario dell’attività di docenza il cui costo è sostenuto dalle Regioni/Province autonome per gli incarichi a titolo oneroso attribuiti dalle Università agli interessati, è definito dalle Regioni/Province autonome sulla base della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, fatti salvi diversi accordi.

Gli ulteriori costi a carico delle Università o delle Regioni e Province autonome sono specificamente
definiti e previsti nei protocolli d’intesa di cui all’articolo e, comma 3, del D.Lgs 502/92 smi.

Le Regioni e Province autonome possono assicurare la tutela sanitaria degli studenti afferenti ai corsi che si svolgono presso le strutture sanitarie e garantire la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative professionalizzanti.


10. APPORTO DELL’UNIVERSITÀ

Per lo svolgimento delle funzioni didattiche le Università mettono a disposizione le proprie risorse di personale, attrezzature e strutture; assicurano per ciascun corso di studio il rispetto dei requisiti minimi di docenza previsti dalla disciplina di riferimento per l’accreditamento dei corsi di studio; provvedono al pagamento degli incarichi di docenza assegnati ai docenti e ricercatori universitari, ai soggetti esterni e al personale tecnico-amministrativo universitario per gli insegnamenti dei corsi di laurea e lauree magistrali che afferiscono alla sede centrale, fatte salve le intese con la Regione o Provincia autonoma di riferimento.

Le Università assicurano il supporto tecnico-amministrativo e l’organizzazione a supporto degli insegnamenti e delle attività didattiche professionalizzanti, le attività di segreteria agli studenti iscritti ai corsi, avvalendosi di proprio personale amministrativo e collaborando con il personale di segreteria e amministrativo messo a disposizione dalle strutture sanitarie; garantiscono i servizi agli studenti (biblioteche, iniziative di internazionalizzazione), il materiale didattico, attrezzature, strutture e arredi presso le proprie sedi nonché interventi finalizzati al miglioramento della qualità e dell’offerta didattica quali l’implementazione di laboratori didattici avanzati fatte salve le intese con la Regione o Provincia autonoma di riferimento.

Le università assicurano iniziative di continuo miglioramento anche attraverso le interlocuzioni con i portatori di interesse rappresentati anche dalle strutture sanitarie della rete di riferimento.

Monitorano la qualità formativa attraverso l’analisi e la messa a disposizione alle parti interessate
degli indicatori di monitoraggio periodici.

Assicurano un numero di docenti universitari pari ad almeno il 50% del totale degli insegnamenti frontali ed almeno un docente universitario del SSD dello specifico Profilo Professionale del Corso, necessari all’accreditamento del Corso stesso.

Assicurano la definizione di convenzioni specifiche con aziende esterne e/o con liberi professionisti non afferenti al SSN/SSR per garantire le esperienze di tirocinio e l’individuazione di figure per le funzioni tutoriali e la Direzione delle attività professionalizzanti quando tali professionalità non sono disponibili nel SSN/SSR in misura sufficiente ad assicurare il pieno supporto del Corso di Laurea.



11. FUNZIONI TUTORIALI E DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE, PROFESSIONALIZZANTI E DI TIROCINIO

Le strutture sanitarie mettono a disposizione per le funzioni di coordinatore delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio, di tutor didattico/professionale e di guida/assistente di tirocinio, personale dipendente secondo quanto indicato all’Allegato A delle presenti Linee Guida.

Le procedure di selezione per l’individuazione dei dipendenti a cui attribuire tali funzioni, che possono essere incentivate con gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono attivate dalle strutture sanitarie o dalle Università, in forma concertata, secondo quanto definito nei protocolli d’intesa di cui all’articolo e, comma 3, del D.Lgs 502/92 smi.


12. TIROCINIO

L'attività formativa di tirocinio nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie deve essere svolta in sedi adeguate al raggiungimento degli obiettivi formativi, sotto la guida di propri operatori qualificati che

svolgono la funzione di guida/assistente in un rapporto con gli studenti di max 1:2; il tirocinio è inoltre supervisionato da tutor didattici/professionali da 1:20 a 1:30 in relazione alla complessità formativa e ai modelli di ed è coordinato dal coordinatore (per aspetti di maggior dettaglio si veda l’Allegato A).

Le strutture sanitarie, sede di corso di laurea, mettono a disposizione divise per gli studenti e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti sale di esercitazione e attrezzature multimediali; tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie in cui si svolge il tirocinio mettono a disposizione DPI, idonei locali spogliatoio per gli studenti, fatte salve diverse intese con la Regione o Provincia autonoma di riferimento.

Le strutture sanitarie presso cui si svolgono i corsi di studio delle professioni sanitarie o l’attività di tirocinio, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, redigono apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.


13. FORMAZIONE AI SENSI DEL D.Lgs 81/08

Considerato che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, i soggetti promotore (le Università) e ospitante (le strutture sanitarie sedi periferiche di corso di studio e/o di tirocinio) assicurano le misure di tutela sanitaria (visite, riduzione dei rischi) e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e, in particolare il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale; sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti; il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

ALLEGATO A

COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE, PROFESSIONALIZZANTI e DI TIROCINIO

Per ciascun corso di laurea e corso di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie è previsto un Coordinatore, docente del corso, al quale è affidata in via prioritaria, se non esclusiva, la gestione delle attività organizzativo/amministrative e didattico/cliniche atte a garantire l’adempimento della previsione in materia di formazione di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 502/92 s.m.i., i.e. la realizzazione delle attività didattiche inerenti il corso di laurea, con particolare attenzione all’integrazione degli insegnamenti con il tirocinio clinico.

Requisiti: possesso di laurea magistrale o specialistica della rispettiva classe, con esperienza professionale nel campo della formazione non inferiore a cinque anni, appartiene alla medesima Professione Sanitaria del corso di laurea a cui è riferito.

Le funzioni di coordinatore delle attività professionalizzanti sono definite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e nei protocolli d’intesa di cui all’articolo 6, comma 3, del D.Lgs 502/92 smi.

Il coordinatore delle attività professionalizzanti

− progetta, organizza, e coordina le attività formative professionalizzanti e di tirocinio assicurando la loro integrazione con l’insieme delle attività formative del Corso di Laurea, in coerenza alla programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso;
− identifica e propone l’accreditamento degli ambiti in cui gli studenti devono realizzare la
propria esperienza di tirocinio sulla base della casistica e delle opportunità formative;
− identifica le aree cliniche/settori da affidare ai tutor didattici/professionali;
− promuove livelli di integrazione e coordinamento con le direzioni delle strutture servizi della rete formativa di riferimento attraverso incontri periodici per concordare numerosità degli studenti da accogliere in tirocinio, il fabbisogno di tutor/guide/assistenti di tirocinio;
− identifica e condivide con le sedi di tirocinio i modelli tutoriali al fine di assicurare agli studenti esperienze di tirocinio di elevata qualità e impatto sulle competenze;
− sviluppa e attua un sistema di monitoraggio della qualità dei tirocini degli studenti al fine di identificarne tempestivamente le aree di miglioramento;
− garantisce che gli studenti accolti in tirocinio siano in possesso dei prerequisiti necessari alla loro sicurezza e a quella dei pazienti/utenti;
− assicura un sistema di valutazione delle competenze professionali attese in collaborazione con i tutor didattici/professionali - guide/assistenti di tirocinio sia con finalità formative che certificative per i passaggi di anno di corso;
− gestisce le risorse assegnate al corso e sovraintende alle attività amministrative necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio;
− coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse

TUTOR DIDATTICO/PROFESSIONALE

Per ciascun corso di laurea triennale delle Professioni Sanitarie è previsto almeno un tutor didattico/professionale per anno; si raccomanda un rapporto tutor-studente da 1:20 a 1:30 in relazione alla complessità formativa e ai modelli di tutorato.

Il tutor appartiene al profilo professionale della medesima Professione Sanitaria del corso di laurea a cui è riferito, e le sue funzioni sono finalizzate al supporto organizzativo del tirocinio, all’orientamento dello studente nel proprio percorso di studio e tirocinio nell’azienda sanitaria, a garantire l’acquisizione e la padronanza delle competenze professionali caratterizzanti il profilo della Professione Sanitaria a cui il corso di laurea è rivolto.

Requisiti: possesso di laurea magistrale o specialistica della rispettiva classe, oppure di master in tutorato/tutorship, o di altri titoli riferiti a percorsi di perfezionamento, alta formazione e formazione permanente attinenti alla funzione, appartenente alla medesima Professione Sanitaria del corso di laurea a cui è riferito; possiede elevate competenze tecnico-cliniche e formativo-educative, ed esperienza professionale in ambito clinico non inferiore a tre anni.

Le funzioni di tutor didattico/professionale sono definite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio
e nei protocolli d’intesa di cui all’articolo 6, comma 3, del D.Lgs 502/92 smi.

Il tutor didattico/professionale:

− collabora con il Coordinatore ai processi di pianificazione, organizzazione del tirocinio;
− progetta, implementa e valuta strategie tutoriali per sviluppare le competenze professionali e trasversali degli studenti tirocinanti nella propria area/settore clinico/tecnico di responsabilità;
− supervisiona i processi di apprendimento professionalizzanti degli studenti conducendo la valutazione finale delle competenze raggiunte insieme alla guida/assistente;
− promuove la collaborazione tra i diversi attori che partecipano alla formazione degli studenti e sviluppa strategie di integrazione tra il Corso di Laurea e le sedi di tirocinio che afferiscono alla propria area di responsabilità;
− assume la referenza di un’area/settore clinico o tecnico nelle strutture della rete formativa di riferimento in cui sono accolti gli studenti e in cui il tutor mantiene le competenze cliniche/tecniche e partecipa ai programmi di miglioramento della qualità;
− progetta e gestisce le attività di laboratorio e/o di simulazione preliminari al tirocinio;
− contribuisce al miglioramento della qualità della formazione e degli esiti del Corso di Laurea partecipando attivamente ai processi di autovalutazione, valutazione e accreditamento.

GUIDA/ASSISTENTE DI TIROCINIO

Per ciascun corso di laurea triennale delle professioni sanitarie è previsto un adeguato numero di “guide/assistenti di tirocinio” per l’affiancamento degli studenti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa nel servizio di assegnazione. La guida garantisce l’inserimento degli studenti nell’unità operativa/servizio in cui ha luogo il tirocinio, concorre con il tutor didattico/professionale al raggiungimento degli obiettivi previsti, ne sostiene il percorso di acquisizione delle competenze professionali e della capacità di agire nel contesto organizzativo specifico.

Il rapporto guida/assistente di tirocinio - studente è di max 1:2 (DM 24 settembre 1997, Tab. 1 Lettera D)


La guida/assistente di tirocinio appartiene al profilo professionale della medesima professione sanitaria del corso di laurea a cui è riferito; deve avere elevate competenze tecnico-cliniche ed esperienza professionale in ambito clinico non inferiore a due anni.

SEGRETERIA DEL CORSO DI LAUREA

Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie è previsto personale amministrativo per attività di segreteria.

Il personale amministrativo assicura le attività amministrative e segretariali, ovvero tutte le procedure e i procedimenti amministrativi connessi all’espletamento dell’attività formativa del corso/corsi di laurea che insistono nella stessa azienda sanitaria ed è da intendersi quella derivante dall’adempimento della previsione di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 502/92 s.m.i. in materia di formazione del personale sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione e dunque non sostitutiva di quella di spettanza dell’Università titolare dell’attività
formativa.

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