Linee di indirizzo e indicazioni operative per la redazione dei Piani di Lavoro di demolizione/rimozione amianto ai sensi dell' art. 256 del D.Lgs. 81/08

REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2018D.G.R. 16        


La regione Piemonte ha deliberato  il 22 Marzo 2018,in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 di cui alla D.C.R.  n.  124-7279  del  1  marzo  2016,  le  Linee  di  indirizzo  corredate  delle  indicazioni operative per la redazione dei piani di lavoro da parte delle imprese che effettuano la demolizione/rimozione di materiale contenente amianto di cui all’art. 256 del D.Lgs. 81/08, allegate alla presente deliberazione (allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono ogni precedente disposizione adottata in materia;


Le presenti Linee di indirizzo contengono le indicazioni per la redazione dei Piani di lavoro (PDL) per la rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e friabile, sulla base di quanto stabilito dall’art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
La scheda relativa all’amianto in matrice compatta riguarda le coperture e le tubazioni in cemento- amianto; per quanto riguarda le tubazioni, non sono comprese quelle interrate.
Nella scheda relativa all’amianto in matrice friabile non è compresa la bonifica di amianto in matrice minerale, ballast e materiali dispersi nel terreno, nonché di materiali contenenti amianto utilizzati impropriamente (esempio polverino).
 
La finalità delle Linee di indirizzo è duplice: fornire alle imprese che devono eseguire questa tipologia di lavori indicazioni chiare per la redazione dei Piani di lavoro, omogeneizzare le valutazioni dei Piani  che  le  Strutture S.Pre.S.A.L. delle ASL della  Regione Piemonte devono effettuare, nel rispetto della normativa vigente e dell’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori occupati nei lavori di bonifica e la protezione dell’ambiente esterno.
 
Prima di entrare nel merito della valutazione dei Piani di lavoro, sono di seguito riportati alcuni principi generali e richiami alla norma, sempre nell’ottica di uniformare l’attività dei Servizi e agevolare la redazione dei Piani.
 
Gli aspetti che il PDL deve contenere sono definiti dal comma 4 dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08. Il presente documento entra nel merito di questi aspetti, definendo i contenuti minimi, irrinunciabili, del PDL.
Il Piano dovrà essere redatto dal Datore di Lavoro della ditta esecutrice dei lavori (DL) secondo il contenuto delle schede allegate, che sostituiscono le disposizioni contenute nelle Circolari n. 151/48 del 08/01/1993 e n. 2794/48/768 del 26/04/1996 della Regione Piemonte.
Anche i datori di lavoro che eseguono direttamente i lavori di rimozione, senza ausilio dei propri dipendenti, hanno l’obbligo di redigere il Piano di lavoro.
 
Copia del PDL deve essere inviato dal DL alla Struttura S.Pre.S.A.L. competente per territorio almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Nelle more della predisposizione del sistema di invio telematico il PDL dovrà essere inviato privilegiando il formato digitale.
 
La trasmissione del PDL alla Struttura S.Pre.S.A.L. non comporta per il Datore di lavoro alcun onere economico. Nei casi di rimozione di materiali contenenti amianto per i quali è prevista la certificazione di restituibilità, si dovrà prevedere il pagamento alla predetta Struttura delle tariffe stabilite dalla DGR n. 42-12939 del 5 luglio 2004.
 
Visto che l’art. 256 c. 4 lett. g) del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di comunicare all’organo di vigilanza anche la data di inizio dei lavori e la loro durata presumibile, il DL deve indicare nel PDL la data di inizio e il programma dei lavori, con il cronoprogramma dell'effettiva attività di bonifica. Qualora la data di inizio lavori o il cronoprogramma indicati nel PDL non siano rispettati, deve essere inviata comunicazione alla Struttura S.Pre.S.A.L. almeno 3 giorni lavorativi prima delle modifiche che interverranno.
 
Tutti i Piani di Lavoro che pervengono alle Strutture S.Pre.S.A.L, di norma, devono essere valutati entro 30 giorni dalla data di arrivo. Se entro tale periodo la Struttura non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del Piano e non rilascia prescrizione operativa, il DL può eseguire i lavori e  le  Strutture SPreSAL non devono comunicare l’adeguatezza del  PDL. Se,  invece,  la Struttura formula motivata richiesta di integrazione/modifica del PDL o rilascia prescrizioni operative, il DL non può eseguire i lavori.

La presentazione da parte del DL delle integrazioni richieste o del PDL modificato, fanno ripartire l’iter di cui sopra e pertanto l’organo di vigilanza avrà nuovamente 30 gg. di tempo per valutare i nuovi documenti ed eventualmente formulare una nuova richiesta di integrazione o modifica del PDL nonché rilasciare prescrizioni operative. Qualora la valutazione dell’organo di vigilanza dia esito positivo prima della  nuova scadenza, si  procederà ad  informare per iscritto il  DL della possibilità di iniziare i lavori, con le modalità sopra indicate (comunicazione almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei lavori).
 
L’obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. Nel Piano di lavoro, in questo caso, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal DL l’indicazione dell’orario di inizio delle attività.
I casi di urgenza sono rappresentati da lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti in presenza di materiale pericolante o altri fattori di rischio, per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità, in condizioni di emergenza, dell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione, quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
Al fine di evitare fraintendimenti, la committenza o l’impresa incaricata possono contattare la Struttura S.Pre.S.A.L. territorialmente competente per verificare se sussistano gli effettivi presupposti dell’intervento in urgenza.
 
REQUISITI DELLE IMPRESE
Come  previsto  dall’art.  256  c.  1  del  D.Lgs.  81/08,  i  lavori  di  demolizione  o  di  rimozione
dell’amianto possono essere effettuati solo dalle imprese rispondenti ai requisiti previsti dall’art.
212 commi 5 e 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Tutte le imprese, anche quelle individuali, devono quindi essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto (cfr. Deliberazione 30.03.2004 n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti).
 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
I lavoratori possono essere adibiti alle attività di bonifica amianto solo se in possesso di specifica
abilitazione  rilasciata  a  seguito  della  frequenza  dei  corsi  di  formazione  professionale previsti dall’art. 10 c. 2 lett. h) della Legge n. 257/92.
La Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 13-4341 “DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016. Attuazione del Piano Regionale Amianto per quanto riguarda i programmi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi degli operatori che effettuano attività di bonifica, smaltimento dell'amianto, controllo e manutenzione” indica i contenuti della formazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto e per i responsabili tecnici di gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto.
Gli oneri per la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori sono a carico del DL.
 
RESTITUIBILITÀ DELLE AREE BONIFICATE
L’art. 256 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 81/08 stabilisce espressamente che il PDL contenga informazioni
sulla “verifica dell'assenza di  rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul  luogo di  lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto”. Tale verifica consiste nel visionare accuratamente l’area di cantiere per accertare l’assenza di residui di materiale contenente amianto.
 
Ferma restando tale verifica, che deve essere condotta in tutti i casi dall’impresa esecutrice dei lavori, si dovrà richiedere alla Struttura S.Pre.S.A.L. la certificazione di restituibilità nei seguenti casi:
- rimozione amianto in matrice compatta in ambienti confinati;
- rimozione amianto in matrice friabile;
- rimozione amianto con tecnica del glove-bag se questa avviene in ambienti confinati.

Alla richiesta della certificazione di restituibilità è necessario allegare copia del pagamento della tariffa prevista dalla DGR n. 42-12939 del 5 luglio 2004.
La procedura di restituibilità si svolge in due fasi:
1) la Struttura S.Pre.S.A.L. effettua l'ispezione visuale degli ambienti secondo il D.M. 6/9/94; in caso di ispezione visuale con esito negativo saranno formulate prescrizioni operative e concordata una nuova ispezione visuale, da effettuare quando le prescrizioni operative saranno state realizzate;
2) se l’ispezione visuale ha dato esito positivo, saranno effettuati i  campionamenti e l’analisi dell’aria con metodologia SEM (microscopia elettronica a scansione), secondo il D.M. 6/9/94.
I costi del campionamento e delle analisi sono a carico del committente.


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