LINEA GUIDA GESTIONE DEI RISCHI  LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI O A RISCHIO INQUINAMENTO

indicazioni operative sicurezza dei lavori in ambienti confinati o a rischio inquinamento

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha ritenuto opportuno redigere un documento di indirizzo: “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi derivanti dai lavori in ambienti confinati o a rischio di inquinamento” (Settembre 2019).

Il presente documento oltre a fornire uno strumento che consenta agli addetti ai lavori di individuare  quando  ricorrono  le  condizioni  per  le  quali  ci  si  trova  ad  operare  in  ambiente confinato o sospetto di inquinamento ha lo scopo di individuare quali siano le figure coinvolte e relativi compiti.
Il documento si rivolge primariamente ai colleghi Ingegneri che nell’ambito della loro attività
professionale svolgono attività di consulenza in materia di sicurezza e che possono progettare o riscontrare  condizioni  operative  tali  da  dover  essere  trattate  come  ambiente  confinato  o sospetto di inquinamento.
Di  seguito  viene  pertanto  definito  un  elenco  delle  figure  che  si  ritiene  abbiano  funzioni necessarie ai sensi della normativa in essere o comunque importanti ai fini della gestione del rischio derivanti da lavorazioni in ambiente confinato o sospetto di inquinamento, e vengono individuati i principali compiti.

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi presenti all’interno dell’ambiente confinato o a rischio inquinamento presenta aspetti particolari molto importanti. È necessario evidenziare in primo luogo che le modalità di gestione della valutazione variano in funzione della tipologia del luogo interessato e della sua classificazione in relazione ai casi previsti dalla normativa e già citati nel capitolo 1.

Nel caso in cui il lavoro previsto in ambiente confinato o a rischio di inquinamento venga effettuato dai dipendenti del datore di lavoro titolare dell’attività la valutazione dei rischi per i lavoratori che operano nell’ambiente confinato o a rischio di inquinamento dovrà essere effettuata dallo stesso DDL con il coinvolgimento diretto del proprio SPP e del proprio MC. Tale attività dovrà estendersi, oltre che all’identificazione dei rischi specifici e alle misure di prevenzione e protezione necessarie, alla redazione di un piano di emergenza specifico e alle modalità di verifica della formazione necessaria per i propri lavoratori che opereranno in tale ambiente, per il preposto che avrà funzione di controllo dell’intervento, e per gli addetti alle emergenze originate dalla lavorazione in ambiente confinato o a rischio di inquinamento.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi per interventi in ambienti confinati o a rischio di inquinamento che rientrano nel campo di applicazione dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008 i soggetti interessati, come già anticipato nel capitolo 2, sono il DDL committente e i DDL delle imprese appaltatrici incaricate. Le modalità di valutazione sono specificate in modo chiaro nel D.P.R.
177/2011 in cui viene previsto che il DDL Committente fornisca alle imprese esecutrici tutte le
informazioni sui rischi presenti in tali ambienti e le trasmetta inoltre al personale delle stesse tramite il RDLC nominato. Lo stesso obbligo era previsto nel precedente D.Lgs. 81/2008 all’art.26 c.1 lett. b) e, in merito alle interferenze presenti in relazione ai rischi esistenti o provenienti dagli ambienti oggetto del presente documento, anche dal comma 3 dell’art.26 già citato che prevede la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali).
Infine, in relazione allo stesso caso, è previsto dalla normativa già citata che anche il DDL delle imprese esecutrici valuti i rischi legati all’attività svolta dai propri lavoratori all’interno degli ambienti oggetto del contratto d’appalto, anche in tal caso avvalendosi del supporto del proprio servizio prevenzione e protezione e del proprio medico competente.

Se invece l’attività prevista in ambiente confinato o a rischio di inquinamento viene svolta in un luogo di lavoro classificato dalla normativa cogente cantiere temporaneo, alcune informazioni in merito ai rischi previsti in tale ambiente dovranno provenire anche dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e, in merito ai rischi specifici derivanti dall’attività dell’impresa esecutrice, dal contenuto del Piano Operativo della Sicurezza (POS) la cui redazione è obbligatoria per il DDL dell’impresa esecutrice. Le valutazioni del rischio e delle misure di prevenzione e protezione necessarie avranno contenuti molto diversi in relazione a: tipologia di lavorazione, dimensione geometrica, caratteristiche tecniche e impiantistiche dell’ambiente confinato o a rischio di inquinamento.

Informazione, formazione ed addestramento

La normativa vigente e le indicazioni operative emanate in materia non regolamentano tipologia, durata, contenuti, nonché modalità di erogazione e qualificazione dei docenti dei corsi di formazione ed addestramento di tutti i soggetti operanti in ambiente confinato, dato che il legislatore non ha ancora provveduto alla definizione dei contenuti e delle modalità della formazione di cui all’art. 2 comma 1 lettera d) del D.P.R. 177/2011, che dovevano essere individuati entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, con accordo in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome.
Al fine di superare la totale discrezionalità con cui attualmente viene affrontato il tema dal
mercato della formazione/addestramento la presente Linea di Indirizzo intende fornire indicazioni in merito utili per coloro che, professionisti e non, ricoprono il ruolo di RSPP, CSP/CSE o anche lo stesso ruolo di Rappresentante del DDL Committente (RDLC).
Utilizzando pertanto quanto desunto da “Indicazioni operative”, “Quaderni tecnici”, “Manuali operativi” emanati da enti di riferimento (vedi Allegato 2), vengono proposti requisiti minimi per la progettazione e l'erogazione dei percorsi di informazione formazione e addestramento di tutti i soggetti operanti in ambienti confinati, ovvero lavoratori, preposti e DDL là dove direttamente coinvolto nelle lavorazioni.

L’obbligo normativo è definito in termini generali dagli artt. 34, 36 e 37 e dalla lettera e), comma
1 dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, nonché in via specifica dall’art. 2 del DPR 177/11, (vedi Tab. D). Occorre ricordare come la formazione ex art. 37 D.Lgs. 81/08 di lavoratori e preposti sia stata regolamentata dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che ne specifica per entrambi contenuti e durata ed evidenzia in premessa che la stessa è distinta da quella prevista per percorsi formativi ulteriori specifici e mirati.
Nel merito di quanto sopra, un chiarimento è stato fornito dal documento di “Adeguamento e
linee applicative degli accordi ex art. 34 comma 2 e 37 comma 2 D.Lgs. 81”, approvato in Conferenza Stato Regioni e riportato in Tabella A, documento riportato nell’Allegato 2 della presente Linea di Indirizzo, dove si evidenzia come la suddetta formazione regolamentata esaurisce l’obbligo formativo a carico del DDL, a meno che egli non sia tenuto a ulteriori percorsi regolamentati da norme speciali rispetto a quelle di cui all’art. 37, e che quindi richiedono la già citata formazione “aggiuntiva”.
Non costituiscono invece norme speciali le disposizioni inserite nei vari Titoli del D.Lgs. 81/08, dove si parli semplicemente di “formazione adeguata” o formule simili, senza che la normativa indichi in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti, ecc) dei corsi stessi, come quella relativa alla movimentazione manuale carichi (art.169, comma 1, lettera b), o alle attrezzature munite di videoterminali (art. 177, comma 1, lettera b), in quanto rientranti nella formazione specifica di cui all’ASR 2011.

Si chiarisce infine che la formazione in parola non comprende comunque l’addestramento, a maggior ragione se necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio, trattate da Titoli diversi dal Titolo I, come accade, ad esempio, in relazione alle disposizioni di cui all’art.77, comma 5, relative ai DPI di terza categoria, ex D.Lgs. n.475/1992 modificato dal D.Lgs. n.17/2019.

Un ulteriore riferimento interpretativo importante di tali obblighi, in assenza del già citato emanando Accordo Stato-Regioni in materia, è costituito dalle “Istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati” della Regione Emilia-Romagna che affrontano il tema Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

SCARICA LE ISTRUZIONI OPERATIVE E.R

ASPETTI TECNICI DA CONOSCERE/VALUTARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

(l’elenco è esemplificativo e non esaustivo)


• Caratteristiche dei lavori che devono essere svolti e loro durata
• Numero e nominativo delle persone che devono accedere all’ambiente confinato
• Numero e nominativo delle persone che devono garantire assistenza dall’esterno
• Quota/profondità e layout interno dell’ambiente confinato
• Numero e dimensioni di ingressi/uscite
• Identificazione punti di isolamento (meccanico, elettrico, ecc.) necessari2
• Definizione di specifiche misure, quali intercettazione delle fonti di energia, sezionamento dei motori, evidenziazione dell’operazione effettuata (lock-out / tag-out)
• Presenza di organi in movimento o che possono essere accidentalmente rimessi in moto
• Possibilità di contatto visivo e/o acustico dall’esterno all’interno dell’ambiente confinato
• Sostanze presenti o che si possono formare/utilizzare per le lavorazioni previste e le più efficaci tecniche di bonifica
• Condizioni di microclima
• Necessità di ventilazione forzata3
• Rischi indotti dalle lavorazioni previste (rumore, radiazioni ionizzanti, ecc.)
• Modalità più idonee per garantire l’eventuale recupero di infortunati
• Necessità di costruire piattaforme di ingresso all’ambiente confinato
• Tipo e frequenza dei monitoraggi ambientali (contenuto di ossigeno, assenza di contaminanti, assenza di esplosività, condizioni microclimatiche, ecc.)
• Necessità di predisporre protezione antincendio
• Utilizzo di attrezzatura antiscintilla (ove necessario)
• Utilizzo apparecchiature conformi al DPR 126/98 recepimento della direttiva ATEX (ove necessario)
• Utilizzo di DPI antistatici (ove necessario)
• Utilizzo di misuratori portatili personali
• Utilizzo apparecchi/utensili elettrici a basso voltaggio
• Interferenze derivanti da operazioni del personale della ditta committente o da attività di altre imprese che operano sul posto o nelle vicinanze che dovranno essere attentamente valutate nei documenti specifici (DUVRI, PSC).
Va inoltre considerata la formazione dei lavoratori.
All’interno di un ambiente confinato è vietato l’utilizzo di motori a combustione interna.

Negli ambienti confinati le misure di sicurezza per prevenire lo shock elettrico comprendono l'uso di dispositivi a bassissima tensione (generalmente sistemi SELV:bassissima tensione di sicurezza).

2 Nel caso di ingresso di lavoratori in ambiente confinato, occorrerà adottare il sistema di isolamento più restrittivo.
3 Sui mezzi atti a mantenere la ventilazione all’interno di ambienti confinati va apposto il cartello “Divieto di manovra”.

SOSTANZE TOSSICHE E ASFISSIANTI E INCIDENTI TIPO

LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI RISCHI DERIVANTI DAI LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI E A RISCHIO DI INQUINAMENTO

INDICE DEI CONTENUTI

-Applicazione del DPR 177/2011 alle attività gestite con risorse aziendali interne..
-Riconoscimento di un ambiente confinato .
-Ruolo del DDL Committente, del Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC) e verifica dell’idoneità tecnico professionale (VITP) in -relazione al DPR 177/11.
-Medico Competente e DPR 177/11
-Gestione delle emergenze e salvataggio in ambiente confinato
-Regolamentazione della Formazione ed addestramento in ambito ambienti confinati
-1.1. Destinatari
-Datore di Lavoro Committente
-Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (RDLC)
-Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
-Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) 
-Coordinatore della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE) 

-1.2. Applicazione del DPR 177/2011 alle attività gestite con risorse aziendali interne
-2. Definizione di ambiente confinato
-3. Valutazione dei rischi
-4. Informazione, formazione ed addestramento 
-Inquadramento normativo e riferimenti utili
-Indirizzi per la progettazione ed erogazione dei percorsi di informazione, formazione ed addestramento in ambito AC 
-Organizzazione e metodologia
-Requisiti dei docenti.
-Formazione del Rappresentante del Datore di lavoro committente (RDLC ex DPR 177/2011) .
-Aggiornamento periodico di formazione ed addestramento previsti dal D.P.R. 177/2011
-Informazioni dettagliate su caratteristiche luoghi e rischi esistenti 
-5. Requisiti previsti dal D.P.R.177/2011
-6. Gestione delle emergenze 

-Procedura di emergenza 
-Il soccorso medico specializzato
-Formazione degli Addetti alle Emergenze 
-7. La figura del medico competente 
-Obbligo del sopralluogo 
-Protocollo sanitario/idoneità sanitaria 
-Verifica dell’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, alcool dipendenza 
-Idoneità all’utilizzo dei DPI respiratori filtranti 
-Redazione delle procedure operative
-Procedure di gestione dell’emergenza 
-Procedure di assistenza al pericolante 


ALLEGATI

1- Presentazione della APP “Confined Space App”
2- Documenti e guide esempi di contenuti dell’informazione, formazione e addestramento
3- Flow-chart: guida nella scelta di una procedura per la gestione dell’emergenza
4- Linee Guida, norme internazionali e documenti disponibili per approfondimenti sul tema
5- Modello di notifica di svolgimento di attività in ambiente sospetto di inquinamento o confinato

SCARICA LA LINEA GUIDA OPERATIVA

CHECK LIST VERIFICA AMBIENTI CONFINATI IN EXCEL


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