Lavori in quota e prevenzione cadute dall'alto: pubblicata la Legge regionale del Friuli Venezia Giulia

Nel Supplemento Ordinario n. 39 del 21 ottobre 2015, al BUR n. 42 della regione Friuli Venezia Giulia, è stata pubblicata la Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 recante "Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto".

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Le disposizioni relative entreranno in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione, ovvero il 21 aprile 2016.

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24
Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto

Art. 1 finalità
Art. 2 definizioni
Art. 3 ambito di applicazione
Art. 4 criteri generali
Art. 5 adempimenti
Art. 6 elaborato tecnico della copertura
Art. 7 sanzioni
Art. 8 attività di formazione e informazione
Art. 9 modifiche all'articolo 51 della legge regionale 19/2009
Art. 10 disposizioni transitorie e finali
Art. 11 entrata in vigore

Allegato A
Art. 1 criteri generali di progettazione

Nei casi di cui all'articolo 3 della presente legge regionale sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi interventi impiantistici o lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso di accesso alla copertura;
b) il punto di accesso alla copertura;
c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.
La scelta delle soluzioni tecniche è effettuata in ragione della frequenza degli accessi previsti e delle modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione da realizzarsi sulla copertura.
L'obbligo di utilizzo di sistemi anticaduta deve essere chiaramente evidenziato nella zona di accesso alla copertura.

Art. 2 percorsi di accesso alla copertura

Percorsi e accessi devono essere di tipo permanente; nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 6 della presente legge regionale, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili e le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'accesso e l'esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza.
I percorsi di accesso di tipo non permanente possono essere realizzati, a titolo di esempio, tramite:
a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
c) opere provvisionali.
Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:
a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
b) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore fatte salve situazioni esistenti;
c) i percorsi orizzontali e obliqui abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall'alto;
d) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili.



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Art. 3 punti di accesso alla copertura

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento in condizioni di sicurezza di un operatore e dei materiali e degli utensili.
In caso di accesso interno lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:
a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,60 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri;
b) ove sia costituito da un'apertura orizzontale o inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno di 0,60 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati;
c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti e il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro; d) possono essere ammessi accessi su fabbricati esistenti con caratteristiche diverse, secondo la tipologia del fabbricato, purché idonei al transito dell'operatore, di materiali e utensili in condizioni di sicurezza.

Art. 4 transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi.
A partire dal punto di accesso, il transito sulla copertura deve garantire il passaggio e la sosta in sicurezza mediante l'adozione di misure di protezione quali, a titolo di esempio:
a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
b) parapetti;
c) linee di ancoraggio;
d) dispositivi di ancoraggio;
e) reti di sicurezza;
f) impalcati;
g) ganci di sicurezza da tetto.
Nella scelta dei sopraccitati dispositivi di protezione deve essere considerata la frequenza e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali.
Scarica il Ordinario n. 39 al BUR n. 42 del 21 ottobre 2015


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