Le nuove categorie di rischio dei DPI con il Regolamento europeo 2016/425

Indicazioni sul nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale a decorrere dal 21 aprile 2018

Il nuovo  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la  Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989, è stato pubblicato il 31 marzo sulla Gazzetta Ufficiale della UE, è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica – con alcune eccezioni - a decorrere dal 21 aprile 2018. Sarà infatti da questa data che sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE.


La nuova divisione in categorie - di cui si fa riferimento all’articolo 18 del Capo IV delRegolamento 2016/425 – è contenuta nell’allegato I. Le definizioni delle singole categorie, formulate in modo semplice, si basano in particolare sull’entità del rischio da cui il DPI deve proteggere. E la categoria III è estesa a ulteriori rischi, rispetto a quelli riportati nel D.Lgs. 475/1992.
 
L’Allegato I contiene infatti le nuove categorie di rischio dei DPI.
 
Le categorie di rischio da cui i dispositivi di protezione individuale sono destinati a proteggere gli utilizzatori sono tre.
 
La categoria I “comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema”.
 
La categoria III comprende “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo”.
 
E la categoria II “comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III”.

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