LAVORI VIETATI AI MINORI DI 18 ANNI
LAVORI VIETATI AI MINORI DI 18 ANNI
I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina (fermo restando
le disposizioni di cui al DPR 20 marzo 1956, n. 321);
b) rumori con esposizione superiore al valore di 87 dB(A) (già previsto nel DLgs 195/2006, ora DLgs 81/2008).
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4 ai sensi del titolo X del DLgs 81/2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II (di cui ai
decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92).
3. Agenti chimici:
a)sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E), estremamente infiammabili (F+) ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del DLgs 65/2003 (che ha abrogato il DLgs 16
luglio 1998, n. 285);
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti
dalle seguenti frasi:
pericolo di effetti irreversibili molto gravi;
possibilità di effetti irreversibili;
può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; se il rischio non è evitabile con l'uso di dispositivi di protezione
individuale per la cute
può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata;
può ridurre la fertilità;
può danneggiare i bambini non ancora nati;
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
può provocare sensibilizzazione mediante inalazione;
può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
d) sostanze e preparati cancerogeni di cui al Titolo IX, Capo II del DLgs 81/2008;
e) piombo e composti;
f) amianto.
II. Processi e lavori (il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e
non all'attività nel suo complesso):
1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del DLgs 81/2008.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le
disposizioni di cui al DPR 19 marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o
in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I. 3.
7) Lavori edili comportanti rischi di crolli, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione (“Lavori sotto tensione”, come ora definito dall'art. 82 del DLgs 81/2008).
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio;
operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) … soppresso
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di
conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a
secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei
reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall'articolo
115 del DLgs 30/04/92 n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio
dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale (nota: guanti e
mascherine per polveri).
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata
potenza.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.