LA TUTELA DEI LAVORATORI E DEI VOLONTARI NELLE ODV E NEGLI ENTI NON PROFIT A BASE VOLONTARIA

applicabilità adempimenti ODV

 D.Lgs. 81/2008 e volontariato nelle sue diverse tipologie
 Nel caso specifico del volontariato, il D.Lgs. 81/2008 (e le successive modifiche ed integrazioni)  assume  una  notevole  e  significativa  importanza  poichè  introduce  e coinvolge direttamente il volontario in quanto soggetto destinatario di una tutela dovuta.
 Pur essendo, infatti, pacifico e consolidato che la legislazione inerente la tutela dei lavoratori dovesse essere applicata nei confronti degli eventuali lavoratori dipendenti delle OdV e/o nei confronti degli eventuali collaboratori subordinati o ad essi equiparati, nel testo in esame, per la prima volta, vengono esplicitati degli obblighi di tutela nei confronti della figura del volontario.
 
La legislazione prevede che la regolamentazione del rapporto tra OdV e volontario si determini solo dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza. Di seguito si riportano la legislazione specifica di riferimento a tutela delle diverse forme di volontariato.
   Ai fini della corretta valutazione della normativa di riferimento di ogni singola Associazione, si sottolinea come la locuzione “organizzazione di un datore di lavoro”4 comprende anche le OdV che, pur non essendo anche “datore di lavoro” svolgano la propria attività attraverso i volontari in luoghi e/o ambienti comunque organizzati “da un datore di lavoro”.
In tal senso rientrano in detta casistica tutte quelle OdV che, anche attraverso delle specifiche convenzioni, si trovino ad operare in ambienti come ospedali, case di riposo, enti, Comuni, ecc. ove un datore di lavoro è presente. A conferma della suddetta interpretazione, inoltre, si segnala come la stessa appaia coerente e congruente anche con quanto previsto dai contenuti dell’articolo 265 che determinano, a carico del committente, una serie di obblighi informativi sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, nonché in relazione a tutte le attività di coordinamento e cooperazione utili e necessarie al fine di eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze.
Sempre ai fini della corretta valutazione dei disposti legislativi, si segnala infine che, ai sensi della lettera g, articolo 4, i volontari NON devono essere computati per la determinazione del numero di lavoratori, ove il decreto preveda particolari obblighi derivanti dal numero dei lavoratori.
 
Considerando che nei confronti dei Volontari che effettuano il servizio civile, dei Volontari delle Associazioni di Promozione Sociale, dei Volontari delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle altre figure6, le misure di tutela a carico dei rispettivi enti sono le medesime, quanto di seguito esposto per le OdV può essere esteso anche ad APS, ASD, bande, cori ed altri equiparati

2. I Volontari: le principali disposizioni legislative
 
 
Le organizzazioni che si avvalgono in via prevalente dei volontari sono destinatarie di una specifica normativa.
I primi due periodi del comma 12-bis dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 definiscono l’inquadramento generale dei volontari e come deve essere attuata la tutela nei loro
confronti attraverso la seguente formulazione:
 
“Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della
tutela di cui al primo periodo. ...”
 
La  tutela  dei  volontari  avviene  attraverso  l’applicazione  delle  disposizioni  di  cui all’articolo  21  del  D.Lgs.  81/2008,  riferite  alla  tutela  dei  lavoratori  autonomi.  Si sottolinea che è prevista inoltre la possibilità giuridica di demandare agli stessi volontari l’attuazione delle misure di tutela identificate come necessarie:
 
“Art. 21. - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
1.  I  componenti  dell'impresa  familiare  di  cui  all'articolo  230-bis  del  codice  civile,  i  lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai   sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori
diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a)  utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b)  munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c)  munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano
attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a)  beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b)  partecipare  a  corsi  di  formazione  specifici  in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”
Ovviamente ogni realtà potrà valutare l’opportunità di attuare direttamente le misure di tutela e/o di demandarne l’attuazione ai volontari. Tuttavia, per una corretta valutazione di quanto suddetto, appare utile richiamare il Principio di Effettività espresso dall’articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 secondo il quale: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti ... (n.d.a. datore di lavoro, dirigente e preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”. Ove l’OdV decida di farsi carico dell’attuazione delle misure di tutela nei confronti dei volontari, quindi, su di essa incombono le medesime responsabilità che sussisterebbero nei confronti dei lavoratori subordinati o equiparati e, pertanto, dovrà essere garantito il medesimo livello di tutela previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori subordinati o equiparati.
Adempimenti specifici
 
 
Per  le  Organizzazioni sopra  individuate  è  necessario  predisporre  delle  condizioni  di intervento che garantiscano almeno:
•     l’utilizzo  di  attrezzature  di  lavoro  idonee  e  rispondenti  ai  requisiti  minimi  della legislazione vigente;
•     l’eventuale  utilizzo  (se  necessari  per  il  tipo  di  attività  svolta)  di  dispositivi  di protezione  individuale  idonei  e  rispondenti  ai  requisiti  minimi  della  legislazione
vigente;
•     l’esposizione di una tessera di riconoscimento con caratteristiche predefinite;
•     la  possibilità  di  beneficiare  della  sorveglianza  sanitaria  attraverso  un  medico competente  (sempre  che  l’attività  comporti uno  dei rischi  per  cui è  prevista  la
sorveglianza sanitaria);
•     la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici.
 
Premesso che, per effetto della possibilità di concordare con il volontario le modalità di attuazione delle misure di tutela, le suddette attività non sono necessariamente integralmente a carico della OdV. Appare tuttavia evidente come ogni OdV debba attentamente analizzare e valutare le attività svolte (seppur senza particolari formalità e/o adempimenti di natura burocratica) al fine di poter predisporre un accordo con il volontario che chiarisca quali misure di tutela debbano essere adottate e quali siano le relative modalità di attuazione anche dal punto di vista economico.
 Vista l’importanza dell’accordo, sia dal punto di vista “pratico” che dal punto di vista della  responsabilità  giuridica,  appare  opportuno  che  l’accordo  sia  attentamente ponderato, sia stipulato in forma scritta e tratti le misure di tutela necessaria delineando chiaramente a chi ne compete l’attuazione e con quali modalità.
La  tutela  dei volontari che operano nell’ambito di una “organizzazione di  un  datore di lavoro”
In aggiunta a quanto riportato nel paragrafo precedente, il comma 12-bis dell’articolo 3 del D.Lgs.  81/2008  detta  delle  disposizioni aggiuntive  qualora  l’opera  dei volontari avvenga  nell’ambito  di  una  “organizzazione  di  un  datore  di  lavoro”  attraverso  la seguente formulazione:
Analizzando quanto sopra appare evidente come l’inserimento dell’opera di un volontario in un ambito lavorativo richieda una più attenta ed una più onerosa attività. E’ infatti implicito nella formulazione che:
•     sia già stata realizzata una attenta e dettagliata valutazione dei rischi (che può essere quindi trasformata in una dettagliata informativa sui rischi);
•     siano già state definite ed attuate le misure di tutela necessarie;
•     siano già state definite ed attuate le misure di emergenza necessarie;
•     sia già stata realizzata una analisi ed una valutazione delle possibili interferenze derivanti dalla presenza del volontario.
 
Fatto salvo che le disposizione suddette potrebbero avere una ricaduta significativa su specifiche attività svolte direttamente dalle OdV7  , appare utile un’analisi del caso più frequente e comune, di una OdV che operi attraverso i suoi volontari, in regime di convenzione e/o in modo sporadico o occasionale, nell’ambito “dell’organizzazione di un datore di lavoro” esterno alla realtà della OdV (un ospedale, una casa di riposo, un Comune, una scuola, una Fondazione, un ente pubblico o privato in genere, ecc.). In questo caso le prescrizioni della seconda parte del comma 12-bis dell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 sono interamente applicabili (e quindi la OdV deve farsi carico della sua applicazione) ma appare evidente come quanto da realizzarsi debba derivare da analisi, valutazioni e informazioni da sviluppare ed attuare da parte dell’ente ospitante che deve farsi carico esplicitamente (attraverso i contenuti della convenzione e/o attraverso degli specifici e appositi documenti) di descrivere i rischi a cui sono soggetti i volontari, le misure di tutela adottate e da adottarsi, le misure di emergenza adottate e gli eventuali rischi di interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgono nella medesima organizzazione.
 
La tutela dei volontari nelle organizzazioni della Protezione Civile
 
Analizzando i contenuti del Decreto 13 aprile 2011 e delle successive modifiche ed integrazioni   si   ritiene   di  evidenziare   gli  aspetti  applicativi  che   si  ritengono particolarmente significativi per le organizzazioni di volontariato appartenenti alla Protezione Civile.
Innanzitutto la struttura generale degli adempimenti prevede che le “autorità competenti” individuino degli “scenari di rischio”, peraltro attraverso delle premesse
contenute nell’articolo 1 del decreto in cui si afferma che:
•     l’imprevedibilità e l’indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il   volontario   viene   chiamato   ad   operare   tempestivamente   determinano   una
“impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto
dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008”;
•     vi può essere la “necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure  ed  agli  adempimenti  riguardanti  le  scelte  da  operare  in  materia  di
prevenzione e protezione, pur osservando ed adottano sostanziali e concreti criteri
operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte”.
A  fronte  di  detti  “scenari  di  rischio”,  il  decreto  prevede  (cfr  “curino”)  che  le organizzazioni provvedano affinché i volontari:
•     ricevano formazione, informazione e addestramento;
•     siano dotati di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che siano adeguatamente formati e addestrati al loro uso;
•     siano sottoposti almeno ad un “controllo sanitario” finalizzato “alla ricognizione delle condizioni di salute” (da realizzarsi con modalità ancora da definirsi);
•     siano identificati nel caso in cui svolgano azioni che li espongono a fattori di rischio
 per i quali il D.Lgs. 81/2008 prevede la sorveglianza sanitaria e ve li sottopongano.
Ulteriori incertezze derivano inoltre dal fatto che si rinvii ad ulteriori provvedimenti attuativi (piani di formazione, piani vaccinali, ecc) e che l’art. 8, comma 5 del DPCM
231/2011 prevede che per attività “in cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti di coordinamento ed
indirizzo, non è responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute  sul  luogo  di  lavoro,  dal  personale  coordinato  e,  nei  confronti  del  predetto
personale, è esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, che rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia  nei  confronti  del  personale  operante,  così  come  individuati  dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore.”
Appare quindi evidente come la tematica debba essere attentamente analizzata, valutata e considerata operativamente da parte delle OdV, al fine di garantire la completa tutela dei volontari ad esse afferenti.
 
Pubblicato l'Instant book aggiornato sulla sicurezza nelle organizzazioni di volontariato
Pubblicata l'edizione aggiornata dell'Instant book "La tutela dei lavoratori e dei volontari nelle Odv e negli enti non profit a base volontaria" a cura di Marco Quiroz Vitale, avvocato e Massimiliano Zinesi, ingegnere con il coordinamento redazionale di  Terzo Settore


 download: instant-sicurezza-maggio-2014.pdf

Fonte del presente articolo  "La tutela dei lavoratori e dei volontari nelle Odv e negli enti non profit a base volontaria" a cura di Marco Quiroz Vitale, avvocato e Massimiliano Zinesi, ingegnere con il coordinamento redazionale di Infocontinua Terzo Settore.


modifiche al D.Lgs. 81/2008 in conseguenza alle novità del “Jobs Act”, del “Decreto del Fare” e di altri decreti. Focus sulle novità riguardo al mondo del volontariato: l’ampliamento delle tutele.

Stiamo parlando della modifica operata da uno dei decreti del Jobs Act - in questo caso il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” - che all’art. 20 viene a modificare il comma 12bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Parliamo di un comma che era stato già modificato non molto tempo prima dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Con le nuove modifiche nel comma 12bis le parole ‘dei soggetti che prestano la propria attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, …’, sono sostituite dalle seguenti: ‘dei soggetti che svolgono attivita' di volontariato...’ aggiungendo ‘...e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, …’.

Riportiamo, per chiarezza, l’intero nuovo comma 12bis (art. 3, D.Lgs. 81/2008):

12 -bis . Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale , nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.

E per comprendere più correttamente chi siano i volontari l’intervento riporta anche un estratto della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” (le parti in grassetto sono evidenziate dal relatore):

Art. 2.

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Quali sono poi le tutele applicate per il volontariato secondo il D.Lgs. 81/2008?

Riprendiamo integralmente il citato art. 21 del Testo Unico:

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.




Concludiamo questa breve presentazione delle novità per i volontari - con riferimento al D.Lgs. 151/2015 e all’intervento di Massimo Bartalini - ricordando anche chi sono i ‘soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917’ (c 12bis, art. 3, D.Lgs. 81/2008):

- “direttori artistici e collaboratori tecnici, per prestazioni di natura non professionale, da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;

- addetti ad attività sportive dilettantistiche del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), degli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;

- collaboratori (collaborazione coordinata e continuativa) di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.


Decreto del ‘fare’ (D.L. 69/13) e ‘Jobs Act’ (art. 20 D.L.vo 151/15) modifiche al D.L.vo 81/08 – aspetti generali, a cura di Massimo Bartalini (Tecnico della Prevenzione - U.O. tecnici della Prevenzione PISLL – Zona Alta Val d’Elsa  USL 7 – Siena), intervento al seminario “Le più recenti modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008” (formato PDF, 4.61 MB).



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