La sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle autocarrozzerie
indicazioni operative Azienda Usl Toscana
Nel ciclo lavorativo delle autocarrozzerie i fattori di rischio per i quali potrebbe scaturire l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), sono essenzialmente: 1) l’esposizione ad agenti chimici pericolosi; 2) l’esposizione a rumore; 3) l’esposizione a vibrazioni trasmesse agli arti superiori (mano-polso-gomito-spalla) 4) la presenza di movimenti ripetitivi che determinano un sovraccarico biomeccanico agli stessi arti ed infine le posture incongrue con sovraccarico biomeccanico del rachide.
La necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria prevista per legge scaturisce dall’eventuale presenza di fattori di rischio dannosi per la salute dei lavoratori ed innanzitutto riguardo la presenza di rischio chimico nelle lavorazioni in autocarrozzeria che sicuramente presentano attività con agenti chimici sensibilizzanti che non possono essere definite come “a rischio irrilevante per la salute” e pertanto nel corso della visita preventiva all’assunzione del lavoratore andrà posta particolare attenzione alla presenza di storia personale o sintomatologia riferibile a problematiche allergologiche, sia cutanee sia respiratorie
Per il rischio da agenti chimici l’obbligo della sorveglianza sanitaria è previsto dalla lettera b)
dell’art. 229 del D.Lgs. 81/08 e si ha quando la valutazione di tali rischi conclude appunto per
l’esistenza di un rischio “non irrilevante” per la salute. Vi sono delle mansioni specifiche
all’interno del ciclo lavorativo (preparatori, stuccatori, verniciatori) all’interno delle quali esiste tale rischio “non irrilevante”. Possono essere presenti, altresì, prodotti tossici ed eventualmente cancerogeni/mutageni anche in alcuni prodotti ad esempio spray, che non esplicitano spesso dettagliatamente i componenti.
Per il rischio da rumore l’obbligo del controllo sanitario della funzione uditiva si ha quando i livelli di esposizione allo stesso (Lex) risultano maggiori di 85 decibel su scala A, che è il valore superiore di azione, come previsto dall’art. 196 del D.Lgs. 81/08. Tale superamento ad esempio può avvenire tra gli addetti alle operazioni di battitura delle lamiere (battilama), lavorazione oggi diventata sempre più rara perché frequentemente si preferisce sostituire tutto il pezzo (ad es. il parafango), piuttosto che raddrizzarlo come si faceva di routine molti anni fa.
Quando il livello di esposizione al rumore (Lex) risulta invece compreso tra 80 dB(A) (valore
inferiore di azione) e 85 dBA, il controllo sanitario va effettuato se i lavoratori interessati ne fanno richiesta ed il medico competente ne conferma l’opportunità.
Per il rischio da vibrazioni trasmesse alla mano ed al braccio, l’art. 204 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a livello di vibrazioni superiori a 2,5 m/sec² (valore d’azione giornaliero), oltre ai casi ritenuti necessari in base al giudizio del medico competente. Tali livelli si potrebbero raggiungere in coloro che fanno un uso abituale di strumenti vibranti adoperati a mano, come ad esempio le levigatrici usate nella carteggiatura In queste stesse lavorazioni potrebbe essere presente un rischio legato alla esecuzione di movimenti ripetitivi che comportano un sovraccarico biomeccanico a spalla, braccio o mano ed alle posture incongrue che determinano un sovraccarico biomeccanico al rachide. A titolo di esempio il rischio da movimenti ripetuti dell’arto superiore potrebbe essere presente a livelli dannosi per la salute in quei lavoratori che dovessero svolgere operazioni di carteggiatura per la metà o più del turno lavorativo di otto ore.
Da quanto detto si evince che i lavoratori di una autocarrozzeria esposti a rischio chimico
“non irrilevante per la salute”, e/o a rumore con LEX > 85 dBA, e/o a vibrazioni mano-braccio > 2,5 m/sec², e/o a movimenti ripetitivi dell’arto superiore valutati lesivi per la salute, hanno l’obbligo della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
I risultati della valutazione dei rischi vanno riportati nel documento di valutazione redatto ai
sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Se sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria, questa deve essere indicata come una delle misure di prevenzione e protezione messe in atto ed il medico competente ha l’obbligo di stilare un apposito Protocollo Sanitario scritto dove sono riportate: 1) le mansioni per le quali si effettua la sorveglianza sanitaria; 2) i rischi lavorativi per i quali sono previsti gli accertamenti; 3) la periodicità delle visite mediche; 4) la periodicità dei singoli accertamenti clinici, strumentali o di laboratorio, integrativi della visita medica.
Per ogni lavoratore che deve essere sottoposto ad accertamenti sanitari, il medico competente istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio ed effettua gli accertamenti sanitari “mirati” al/ai rischio/i stesso/i.
La cartella sanitaria e di rischio deve: 1) essere unica per ogni lavoratore, costituita dalla prima visita e dagli aggiornamenti periodici (non cartelle separate ed indipendenti per ogni ciclo
di visite mediche e neppure per cambio di medico competente); gli accertamenti integrativi fanno parte integrante della cartella e non vanno conservati a parte; 2) riportare i fattori di rischio ai quali è esposto il lavoratore ed i livelli di esposizione stimati per tali rischi; 3) essere custodita presso il luogo concordato al momento della nomina del medico competente, con salvaguardia del segreto professionale; 4) essere consegnata in copia al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro oppure quando ne faccia richiesta; 5) essere trasmessa all’ISPESL alla cessazione del rapporto di lavoro per quei lavoratori con rischio da agenti chimici pericolosi.
Gli accertamenti sanitari mirati sono quelli in grado di evidenziare eventuali alterazioni degli organi e/o apparati che possono essere danneggiati dai fattori di rischio e pertanto non sono quelli che servono a definire un “generico” stato di salute.
Gli accertamenti ritenuti necessari dal medico competente, sono quegli accertamenti mirati utili alla sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori in quanto adatti a cogliere alterazioni precoci dello stato di salute o condizioni a rischio, inoltre devono essere facilmente applicabili sul campo e poco invasivi per il lavoratore ed infine con costi contenuti o con un buon rapporto costi/benefici.
Esempio non esauriente né esaustivo di accertamenti sanitari che potrebbero essere
necessari in lavoratori di autocarrozzeria (a seconda della mansione specifica) secondo la buona pratica di medico competente e dopo una attenta valutazione di tutti i fattori di rischio.
A seconda della mansione specifica e quindi dei vari fattori di rischio i (che risultano dal
processo di valutazione del rischio) e soprattutto della ipersuscettibilità individuale del singolo lavoratore, non è escluso che possa essere necessario includere altri accertamenti o diverse periodicità, a giudizio del medico competente.
Il monitoraggio biologico con indicatori di esposizione ed altri eventuali accertamenti sanitari mirati andranno poi opportunamente impostati secondo le indicazioni di efficacia ed efficienza, nonché di effettiva utilità data la presenza di determinati agenti chimici ai fini del monitoraggio della situazione di rischio.
Atteso tutto ciò ed in relazione ai possibili effetti sulla salute derivati dall’esposizione a
vernici e ad altri eventuali prodotti chimici appare opportuno instaurare un programma di sorveglianza sanitaria, comprendente in assunzione e con periodicità annuale una visita medica che presti particolare attenzione all’apparato respiratorio e cutaneo, anche avvalendosi di questionari mirati validati.
A seguito del rilievo di sintomi o segni clinici di significato patologico potranno essere richiesti, da parte del medico competente approfondimenti specialistici.
Altrettanto fondamentale è la copertura vaccinale antitetanica dei lavoratori, che è obbligatoria per tutti gli addetti del settore metalmeccanico in base alla Legge 292 del 05/3/1963, per eliminare il rischio di contrarre il tetano. Tale vaccinazione è offerta gratuitamente dai centri vaccinali delle Aziende Sanitarie come esplicitato nella GU serie generale nr. 100 del 19/4/1968 che reca modifiche alla Legge nr.292 suddetta.
Autore: dott. Massimo Pellegrini U.F. P.I.S.L.L. - Azienda Usl Toscana Centro
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