LA PREVENZIONE DEI DANNI DA MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTI
Le patologie muscolo-scheletriche rappresentano uno dei principali problemi di salute negli operatori sanitari.
L'allegato XXXIII del decreto specifica gli elementi cui fare riferimento per individuare i casi in cui la movimentazione dei carichi può costituire un rischio, elementi che comprendono le diverse caratteristiche del carico, dello sforzo richiesto, dell'ambiente di lavoro, delle esigenze connesse all'attività; l'allegato individua inoltre alcuni fattori individuali di rischio (es. calzature, indumenti).
È noto che in ambiente sanitario il problema della movimentazione manuale dei carichi è dovuto principalmente alle operazioni di sollevamento, spostamento e trasporto dei pazienti; sono inoltre presenti, anche se meno frequenti, attività che comportano la movimentazione manuale di altri tipi di carichi.
Nella movimentazione manuale dei pazienti molti fattori, tra cui il peso del paziente, la presa difficile, l’equilibrio instabile e la posizione talora distante dal tronco dell'operatore, contribuiscono a determinare il rischio da sovraccarico durante lo svolgimento di queste operazioni.
Anche altre caratteristiche, elencate nell'allegato XXXIII, possono contribuire ad aumentare il rischio e riguardano in particolare:
• gli ambienti dove viene svolto il lavoro (ingombri, spazi liberi, caratteristiche del
pavimento, accessi e percorsi);
• la tipologia dello sforzo richiesto (sforzo eccessivo, o con necessità di movimenti
di torsione, movimenti bruschi, impossibilità di ricerca di equilibrio stabile);
• gli eventuali ritmi imposti dall’organizzazione del lavoro.
Vengono inoltre considerati come agenti di rischio la non idoneità fisica,
l'inadeguatezza di calzature, indumenti e altri effetti personali, ma anche l'insufficienza o l'inadeguatezza delle conoscenze e della formazione sulla prevenzione possibile.
Per quanto riguarda l’informazione, la formazione e l’addestramento (art.169), il datore di lavoro è obbligato a:
a) fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relative al peso e alle altre caratteristiche del carico movimentato;
b) assicurare ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi e alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
c) fornire ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare durante la movimentazione dei carichi e dei pazienti.
fonte:
Dott. Antonio Cristofolini Già Responsabile del Nucleo Operativo del Medico Competente
Ing. Giancarlo Murer Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Gruppo Tecnico Aziendale per la prevenzione del rischio da movimentazione carichi dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Trento
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