La definizione di manifestazione temporanea ai fini dei controlli antincendio
sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico
Le attività di cui al p. 69 del DPR 151/2011*, per loro stessa natura, possono, “più di sovente di altre, concretizzarsi con attività a spiccato carattere occasionale e temporaneo”.
Così, sulla definizione di “manifestazione temporanea”, ha esordito, nella nota 5918 del 19 maggio 2015, il Dipartimento dei VVF del Ministero dell’interno, che ha risposto ad analoga richiesta di una propria stazione locale.
Si voleva sapere se la brevità della manifestazione è assimilabile al “tempo entro il quale il Comando può effettuare i controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi”.
Il Dipartimento ha evidenziato come sia impossibile “procedere ad una quantificazione dello stesso in termini temporali, proprio alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto”.
In generale, comunque, per attività temporanee “si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita”.
E risulterebbe “illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l’inserimento delle stesse nell’ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse”.
La nota ricorda che con l’entrata in vigore, il 7 ottobre 2011, del nuovo regolamento di prevenzione incendi sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. E ha anche sottolineato che con l’esclusione delle manifestazioni temporanee indicata all’all. I (“sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”), si è voluto implicitamente confermare l’abrogazione dell’art. 15 c. 1, p. 5 del DPR 577/82**.
* “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi” (nuovo Regolamento di prevenzioni incendi).
**Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.
Nota tratta dalla pagina VVF di ricerca di tutti i quesiti online
Nuovo Piano Emergenza ed evacuazione editabile in word
PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO
Piano di emergenza ed evacuazione Redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: Redatto ed editabile completamente in word, in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 01/09/2021.
MANUALE E REGISTRO DEI CONTROLLI: Redatto ed editabile completamente in word, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.