La certificazione dei contratti di lavoro negli ambienti confinati
Un intervento si sofferma sulla certificazione dei contratti di lavoro negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati. Cos’è? A cosa serve? Chi la rilascia? Come si ottiene? E quali criticità si riscontrano nelle istruttorie tecniche?
l Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, relativo alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, riporta tra le condizioni per le attività lavorative in questi ambienti (art. 2) la ‘presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto’ (...). Inoltre non è ammesso il ricorso a subappalti, ‘se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
In “La certificazione dei contratti di lavoro negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati”, a cura di Massimo Peca (Ispettore tecnico Ministero del lavoro e delle politiche sociali) si risponde innanzitutto ad alcune domande.
Cos’è la certificazione dei contratti?
Il relatore indica che è un “requisito obbligatorio previsto dal DPR 177/2011 che rimanda al decreto legislativo 276/2003 (attuazione della legge delega “Biagi”: n. 30 del 2003) per la procedura da seguire, anche se non ha nessuna attinenza con la salute/sicurezza dei lavoratori”.
L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente riporta le finalità e alcune indicazioni tratte dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
- Art. 75: ‘al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo’;
- Art. 78 (c. 1 e 2): ‘la procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. (...) L'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti (...) Il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza’.
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