Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo codice di prevenzione incendi agosto 2015
- Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo codice di prevenzione incendi
- Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (15A06189) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 51)
- Art. 2 Campo di applicazione
- Art. 3 Impiego dei prodotti per uso antincendio
- Art. 4 Monitoraggio
- Art. 5 Disposizioni finali
- Allegato 1
- Regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi
- Norme tecniche di prevenzione incendi, la reazione e la resistenza al fuoco
- Compartimentazione e sistema esodo, nella progettazione antincendio
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo codice di prevenzione incendi
Il 20 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” .
L’importante provvedimento, che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Caratteristica che contraddistingue il testo riguarda l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.
Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico.
L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.
L’allegato è strutturato in quattro sezioni:
Sezione G Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
Sezione S Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;
Sezione V Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
Sezione M Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.
Entrerà in vigore il 18 novembre 2015
fonte: Vigili del fuoco
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (15A06189) (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 51)
Art. 1 Approvazione e modalita' applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi 1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono applicare alle attivita' di cui all'articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell'interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139: a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»; b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»; c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»; d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»; e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»; g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi».
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle
attivita' di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da
27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al
ricovero di natanti e aeromobili; 76.
2. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alle attivita' di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a
quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attivita', non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attivita' esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all'articolo 1 si applicano all'intera
attivita'.
4. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio
delle attivita' indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
Art. 3 Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione
europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Art. 4 Monitoraggio
1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'interno, provvede al monitoraggio dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1.
Art. 5 Disposizioni finali
1 Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cuiall'articolo 1, restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare
alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente
decreto;
b) le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3,
comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli
importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Per le attivita' di cui all'articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi
previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta
adempimenti.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2015
Allegato 1
Allegato 1
Norme tecniche di prevenzione incendi
Struttura del documento
Sezione G Generalita'
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attivita'
Sezione S Strategia antincendio
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operativita' antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V Regole tecniche verticali
V.1 Aree a rischio specifico
V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
V.3 Vani degli ascensori
Sezione M Metodi
M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
Sezione G Generalita'
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione S Strategia antincendio
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione V Regole tecniche verticali
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione M Metodi
Parte di provvedimento in formato grafico
fonte: Gazzetta Ufficiale
Regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi
Il decreto, che entrerà in vigore il 18 novembre 2015, costituisce una regola tecnica orizzontale, ossia una regola tecnica che uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali validi per diverse attività.
Molte attività, infatti, non sono dotate di regola tecnica verticale, rientrando nel gruppo delle attività non normate. Per tali attività occorre seguire in linea di principio i criteri generali di prevenzioni incendi, anche se negli anni sono state fornite alcune linee guida e di indirizzo.
Il nuovo decreto fornisce per tali attività un vero e proprio iter di progetto.
In questo articolo proponiamo ai nostri lettori uno Speciale sulla nuova regola tecnica orizzontale di prevenzione incendi, illustrando le principali novità introdotte dal DM 3 agosto 2015.
Lo speciale è così strutturato:
Premessa
Regola tecnica orizzontale
Attività interessate
Norme alternative
Obiettivi del decreto
Struttura del decreto
Modalità operative
Strategia antincendio – Reazione al fuoco: un esempio di misura
Attività non normate
Attività normate
Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
fonte Biblus-net
Norme tecniche di prevenzione incendi, la reazione e la resistenza al fuoco
La sezione S del documento, Strategia antincendio, si occupa, fra l’altro della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco, della compartimentazione e dell’esodo, nell’ambito della gestione della sicurezza antincendio.
È su questi argomenti che fermeremo la nostra attenzione nei prossimi articoli della Rubrica, sviluppando alcuni aspetti della Sezione.
La reazione al fuoco è una misura di “protezione passiva con principali effetti nella fase della prima propagazione dell’incendio”. La misura ha per obiettivo il limitare dell’innesco dei materiali e la propagazione dell’incendio. “La reazione si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali delle strutture nelle effettive condizioni finali di applicazione, con particolare riguardo di partecipazione all’incendio che i materiali manifestano in condizioni standardizzate di prova”.
Da qui l’opportunità di elencare, in un’apposita tabella presentata nell’allegato, i livelli di prestazione per la reazione al fuoco (stabilita in relazione a come i materiali contribuiscono all’incendio).
Da qui anche l’esigenza di definire le soluzioni progettuali da attivare per ciascun livello di prestazione dei materiali e quindi l’opportunità di classificare, da questo punto di vista, i materiali secondo gruppi omogenei, classificazione anch’essa presente nella sezione dell’allegato.
Della resistenza al fuoco si parla nel capitolo 2 della sezione S. La premessa. “La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture in con dizioni di incendio… e la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di prevenzione incendi”.
Anche qui vengono illustrati i livelli di prestazione delle strutture, come anche l’indicazione delle soluzioni progettuali rapportate aai livelli di prestazione.
Una sottosezione del capitolo illustra le verifiche delle prestazioni di resistenza al fuoco “con incendi convenzionali di progetto” e “con curve naturali di incendi”.
Dei criteri di progettazione strutturale in caso di incendi si occupa la sottosezione S.2.8. Uno dei criteri generali è quello della “capacità del sistema strutturale in caso di incendio” che si determina sulla base della capacità portante propria degli elementi strutturali singoli, di porzioni di struttura o dell’intero sistema costruttivo, comprese le condizioni di carico e di vincolo, tenendo conto della eventuale presenza di materiale di protezione.
In altre sottosezioni l’esame è rivolto agli “elementi strutturali secondari, alle strutture vulnerabili in condizioni di incendio (tipici esempi sono, fra gli altri, le strutture in lega di alluminio, gli allestimenti temporanei in tubo e giunto, i tunnel mobili…)
Il punto S.2.9 descrive le procedure per il calcolo di carico di incendio specifico di progetto (a parte, vengono trattate le strutture in legno).
fonte: Quotidiano Sicurezza
Compartimentazione e sistema esodo, nella progettazione antincendio
Alti capitoli della Sezione S, sono dedicati alla Compartimentazione (S.3) e all’Esodo (S.4).
Quanto alla compartimentazione, la cui finalità è di limitare la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti verso altre attività o all’interno della stessa attività, la S.3, nel definire le sue caratteristiche generali, distingue fra “spazio scoperto”, “filtro”, “filtro a prova di fumo”, “compartimento a prova di fumo”, “superficie vulnerabile”, “segnaletica”*.
Per la realizzazione della compartimentazione (distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio, l’ubicazione) vengono fissate queste regole generali:
1.devono essere inseriti in compartimenti distinti a) ciascun piano interrato e fuori terra, di attività multipiano, b) aree dell’attività con diverso profilo di rischio, c) altre attività ospitate nella medesima opera di costruzione;
2.la superficie lorda dei compartimenti non deve superare i valori massimi (stabiliti in una tabella contestuale della S.3).
“Le finalità del sistema esodo sono di assicurare che gli occupanti della struttura possono raggiungere o permanere in un luogo sicuro (“pubblica via e ogni altro spazio scoperto esterno alla costruzione, sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione d’incendio”).
Così l’introduzione alla sezione S.4 dell’allegato con le norme tecniche di prevenzione incendi.
Il capitolo illustra:
•le soluzioni progettuali dell’esodo nell’ambito della strategia antincendio;
•le caratteristiche che devono possedere, nei diversi livelli di prestazione, le singole soluzioni progettuali;
•le misure antincendio minime per l’esodo;
•la progettazione dell’esodo (numero minimo di vie di esodo, lunghezza d’esodo e dei corridoi ciechi, larghezza minima delle vie d’esodo orizzontali e verticali, calcolo in caso di esodo simultaneo o per fasi, calcolo della larghezza minima delle uscite finali, esodo in presenza di occupanti con disabilità, misure antincendio aggiuntive ).
Per concludere la serie di interventi sulle norme tecniche di prevenzione incendio, conviene ricordare che la sezione S comprende, oltre alla materia che abbiamo sintetizzato negli articoli di questi giorni:
1.la gestione della sicurezza antincendio;
2.il controllo dell’incendio;
3.la rivelazione ed allarme, il controllo di fumi e calore;
4.l’ operatività antincendio;
5.la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
* Le porte tagliafuoco devono essere contrassegnate su entrambi i lati con cartello UNI ENI ISO7010-M001 o equivalente, e devono riportare questo messaggio “porte tagliafuoco a chiusura automatica” se sono munite di fermo elettromagnetico in apertura”.
fonte: Quotidianosicurezza