Istruzioni operative E MODELLO Dvr Procedura standardizzata art 29 D.Lgs. 81/2008

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEL DVR PROCEDURA STANDARDIZZATA AI SENSI DELL'ART. 29 D.LGS. 81/2008

Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Campo di applicazione

La presente procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

Compiti e responsabilità

Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in relazione all’attività e alla struttura dell’azienda.

Istruzioni operative

Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico
competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e

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la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:

1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all’art. 15 e sono così sintetizzabili:


• l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
• la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
• il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
• la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
• il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
• l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
• l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
• la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
• la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.



4.1 - 1° Passo : Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni

DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA

Inserire nel MODULO 1.1 i seguenti dati identificativi dell’azienda:

Dati aziendali
- Ragione sociale
- Attività economica
- Codice ATECO 2007 (facoltativo)
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
- Indirizzo della sede legale
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV D.Lgs.81/08 s.m.i.)

Sistema di prevenzione e protezione aziendale
-Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP)
-Nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro
-Nominativi ASPP (ove nominati)
-Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso,
-Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
-Nominativo del Medico Competente (ove nominato)
-Nominativo del RLS/RLST

Evidenziare le figure esterne al Servizio di prevenzione e protezione (dirigenti e/o preposti ove presenti), ai sensi dell’art.2 comma 1 lettere d) ed e), e allegare eventualmente l’organigramma aziendale nel quale sono indicati ruoli e mansioni specifiche.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI ED IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI

Si potrà utilizzare il MODULO 1.2 inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti:

• “Ciclo lavorativo/Attività”
Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività.
Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi, si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo lavorativo

• colonna 1 - “Fasi”
Individuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo

• colonna 2 - “Descrizione Fasi”
Descrizione sintetica di ciascuna fase

• colonna 3 - “Area/Reparto /Luogo di lavoro”
Indicazione dell’ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all’aperto, o del reparto in cui si svolge la fase

• colonna 4 - “Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti”
Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase

• colonna 5- “Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione”
Elencazione di quelle relative a ciascuna fase

• colonna 6 - “Mansioni/postazioni” 1
Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase


1 Ad ogni “Mansione” deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al DVR standardizzato disponibile presso la sede legale (p.es.: uno specifico allegato, Libro Unico del Lavoro, contratto di lavoro o altro), il nominativo dei lavoratori operanti in azienda anche al fine di poter ottemperare agli obblighi di legge relativi a: Valutazione dei rischi, anche connessi a “stato di gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri paesi e specifica tipologia contrattuale” (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08); Informazione, Formazione ed Addestramento (artt. 36 e 37 del D.L.gs 81/08); Sorveglianza Sanitaria, qualora ne ricorra l’obbligo (art. 41 del D.L.gs 81/08); uso di specifiche attrezzature di lavoro (art. 71 del D.L.gs 81/08); uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, eventualmente messi a disposizione dei lavoratori (art. 77 del D.L.gs 81/08).


L’esame delle fasi che compongono il ciclo/attività deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.
È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche (nella colonna Descrizione Fasi); attività effettuate all’interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota (nella colonna Ambiente/Reparto), ecc.

È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).

4.2 - 2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Dopo aver descritto l’attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.
Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D.Lgs. 81/08 s.m.i., Allegato IV punto 2.1.4).
Per individuare i pericoli si utilizzerà il MODULO 2, che dovrà essere barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4.
Il modulo contiene:
• colonna 1 - “Famiglia di pericoli”;
• colonna 2 - “Pericoli”;
• colonne 3 e 4 - Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l’assenza del
pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2;
• colonna 5 - “Riferimenti legislativi”, con il richiamo al D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;
• colonna 6 - “Esempi di incidenti e di criticità” per ogni pericolo elencato.

Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere
riportati nella riga “Altro”, posta in calce alla tabella.
Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su formato elettronico, si consiglia di riportare solo i pericoli presenti.
Potranno essere utilizzati uno o più MODULO 2 in relazione al ciclo lavorativo/attività.

In riferimento ai cantieri temporanei e mobili si specifica che non si applicano le disposizioni del
Titolo II ma quelle contenute nel Titolo IV e relativi allegati del D.Lgs. 81/08 s.m.i..



4.3 - 3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate


Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche),

verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Nella valutazione si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all’età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art.
28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.).

Qualora si verifichi che per alcuni pericoli non siano state attuate le misure previste dalla legislazione di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati.

Il MODULO 3 consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione
delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento.
Si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell’azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del MODULO 3 a partire dall’Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati.



Il modulo è suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”.

La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:
• colonna 1 - “Area/reparto/luogo di lavoro”
• colonna 2 - “Mansione/Postazione”
• colonna 3 - “Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza ”
• colonna 4 - “Eventuali strumenti di supporto”
• colonna 5 - “Misure attuate”

La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:

• colonna 6 - “Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive”
• colonna 7 - “Incaricati della realizzazione”
• colonna 8 - “Data di attuazione delle misure di miglioramento”

Il MODULO 3 deve riportare in modo coerente le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel MODULO 1.2 ed i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel MODULO 2. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro dovranno essere indicate le singole tipologie di attrezzature già identificate nel proprio ciclo lavorativo/attività.

Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore, è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte (vedi nota 1).

La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.
In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate.

Gli strumenti informativi di supporto in generale, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (colonna 4).

In relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi strumenti di supporto (colonna 4), le misure di prevenzione e protezione attuate (scelte, tra quelle tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria, ove prevista) verranno indicate in colonna 5.



4.4 - 4° Passo: Definizione del programma di miglioramento

Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6.
Completano il modulo i dati relativi all’incaricato/i della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la data di attuazione delle stesse (colonna 8). Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità).

Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.

Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.

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