Interpello N. 3/ 2024

Quesito “per l’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori ex art. 37 comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.”.

Circolare N. 4 Del 23 Settembre 2024 Patente A Crediti - Prime Indicazioni Su “Sistema Di Qualificazione Delle Imprese E Dei Lavoratori Autonomi Tramite Crediti" Ex Art. 27 Del D. Lgs. 81/2008 E S.M.I.

L'Università degli Studi di Siena ha presentato una richiesta di interpello alla Commissione per conoscere il parere sull'uso della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal decreto legge 146/2021 "Decreto Fiscale" e dall'articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

Premesse:

L'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede che i datori di lavoro garantiscano una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza ai lavoratori.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione devono essere definiti mediante un accordo tra Stato, regioni e province autonome, che deve essere adottato entro un termine specifico.
L'Accordo del 21 dicembre 2011 stabilisce che la metodologia di insegnamento deve essere interattiva e centrata sul lavoratore, includendo l'uso di tecnologie innovative come l'e-learning.
L'Accordo del 7 luglio 2016 specifica i requisiti per la formazione in modalità e-learning.
L'articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2022 permette all'INAIL di promuovere progetti di ricerca e soluzioni tecnologiche per migliorare la sicurezza sul lavoro, inclusi i dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata.

Parere della Commissione: La Commissione, nelle more dell'adozione del nuovo Accordo ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ritiene che le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento debbano essere ricondotte nell'ambito degli Accordi attualmente vigenti, in particolare l'Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.

Conclusione: Il Presidente della Commissione, Dott.ssa Maria Teresa Palatucci, ha firmato digitalmente il documento confermando che, attualmente, l'uso della realtà virtuale come metodo di apprendimento e verifica della formazione è ammesso se rientra nei criteri stabiliti dagli Accordi vigenti in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Interpello N. 3/ 2024

Interpello ai sensi dell'articolo 12 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Quesito “per l’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori ex art. 37 comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.”. Seduta della Commissione del 23 maggio 2024.

L’Università degli Studi di Siena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:
«Si chiede la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell’efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 anche a fronte di quanto previsto dal decreto legge 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.
Tale richiesta potrebbe anche rispondere alle nuove indicazioni dell'art. 20 del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, in cui i dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata vengono indicati come possibili strumenti per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

Al riguardo, premesso che:

l’articolo 37, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, dispone "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche (…)”;

il citato articolo 37, decreto legislativo n. 81 del 2008, al comma 2, sancisce, altresì, che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Allegato A, al punto 3, rubricato “Metodologia di insegnamento/apprendimento”, dispone che: “La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.
A tali fini è opportuno:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”, prevedendo, tra l’altro, nel capoverso successivo, l’utilizzo della modalità di apprendimento e-learning come disciplinata dall’Allegato I del medesimo Accordo, rubricato “La formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro”;

il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato “Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 81/08”, individua altresì i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;

l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Allegato A, prevede al punto 7 una specifica disciplina per la valutazione degli apprendimenti;

il citato Accordo del 7 luglio 2016, Allegato II, sostitutivo dell’Allegato I al previgente Accordo del 21 dicembre 2011, individua altresì “requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning”;

l’articolo 20, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, rubricato “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” prevede la possibilità per l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri, di “b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro”.

Tanto premesso, la Commissione ritiene che, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento debbano essere ricondotte nell’ambito degli Accordi richiamati in premessa, attualmente vigenti in materia; in particolare, si rinvia a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.

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