INTERPELLI 2019

Interpello n. 1/ 2019 

Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza - possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a quanto segue: 1. se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”; 2. se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio”. 

In proposito l’istante rappresenta che “la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali”. 

Al riguardo occorre premettere che nell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato A titolato “accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione” al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l’ “Aggiornamento” per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.

Sulla base di quanto stabilito nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, la Commissione ritiene che: 

1. ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP; 

2. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’ Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione. 

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Interpello n. 2/ 2019

Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106". Seduta della Commissione del 15 febbraio 2019.



La Regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”. In particolare l'istante chiede se il punto d), dell'allegato 1 alla Circolare Esedi, trova applicazione per gli Enti ispettivi.  Nello specifico il richiedente rappresenta che al punto d), dell'allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la "Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati". 
 
Al riguardo premesso che: 
 
- l’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo III - “protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” -  alle “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”; - l’articolo 249 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e 
integrazioni, rubricato “valutazione del rischio”, al comma 2 lettera d), stabilisce l’esclusione dell’applicazione degli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260, comma 1, nei casi di esposizione sporadiche e di debole intensità tra i quali rientra l’attività di "sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale"; - la circolare del 25.01.2011, titolata “lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106”, al punto d), dell'allegato 1, elenca tra le attività “ESEDI” relative alla "sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale" (di cui all’articolo 249, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) il campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati;   - l’articolo 233 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo II – “protezione da agenti cancerogeni e mutageni “-  a tutte le “attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa”;  - l’articolo 236 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, prevede che il datore di lavoro effettua una “valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 17" 
 
Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che il punto d), dell’allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni - del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
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Interpello n. 3/2019 su formazione e aggiornamento

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'articolo 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro - aggiornamento per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - numero massimo di partecipanti a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento. Seduta della Commissione del 20 marzo 2019.



La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza, ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a “quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’ACSR del 07.07.2016”. In proposito l'istante rappresenta che, da un lato, il punto 9.1 dell’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 stabilisce che in riferimento all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari la frase “l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti”, dall’altro, la Tabella riassuntiva inserita nell’Allegato V del citato Accordo riporta che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti. Al riguardo occorre premettere che al punto 12.8 del predetto Accordo, viene previsto – come coerentemente riportato nella Tabella riassuntiva dell’Allegato V del medesimo Accordo - che “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”. La Commissione, pertanto, sulla base del combinato disposto dei sopra citati punti 9.1 e 12.8 del menzionato Accordo del 7 luglio 2016, ritiene che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a “corsi” di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa”.

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Interpello n. 4/ 2019 – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico. Seduta della Commissione del 28 maggio 2019.


La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti: «è giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso? Non sarebbe più opportuno limitare l’inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più “personali”? E’ lecito che l’Amministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?»

Al riguardo premesso che:

- l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del Medico Competente”, al comma 1, lettera c), prevede che : “Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente”; - l’articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato “Tenuta della documentazione”, comma 1, stabilisce quanto segue: “È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo”; - il comma 2 del citato articolo 53 disciplina “Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione”; - il comma 4 del medesimo articolo 53 dispone : “La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali”; - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”



sulla base di tali elementi la Commissione ritiene, per quanto attiene alla propria competenza, che dal combinato disposto dei menzionati articoli 25 e 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto. Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.

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Interpello n. 5 / 2019 - chiarimenti sull’aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: “decreto 22 gennaio 2019 recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare – chiarimenti sull’aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013”. Seduta della Commissione del 15 luglio 2019.


L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla “validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore (15 marzo 2019) del decreto interministeriale 22 gennaio 2019”.

In particolare l’ANCE chiede, in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 hanno modificato, rispetto al decreto interministeriale del 4 marzo 2013, il periodo di validità dei corsi e la loro durata, se sia corretta l’interpretazione secondo la quale alle imprese che svolgono attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, debba essere richiesto “un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019, sulla base del decreto del 2013, che stabiliva un periodo di aggiornamento della durata di quattro anni”.

Al riguardo, premesso che: - l’allegato II (Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare) al decreto interministeriale del 4 marzo 2013 al punto 10, rubricato “Modulo di aggiornamento” prevede che “L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al punto 2 va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche…”; - l’allegato II (Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare) al decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 al punto 10, rubricato “Modulo di aggiornamento” stabilisce che “L'aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti, distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione, va garantito, alle condizioni di cui al presente allegato, per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di 6 ore, in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa…”;


sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e di un’interpretazione autentica della materia, trovi applicazione il principio generale della successione delle leggi nel tempo. Pertanto le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore. Tanto premesso gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.

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Interpello 6/2019 - Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”


La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: "Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?".  Il richiedente afferma che "Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre". 
 
Al riguardo, premesso che: 
 
- l’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Misure generali di tutela”, al comma 1, lettera i), prevede "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale";  - l’articolo 75 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Obbligo di uso", stabilisce che "I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro"; - l’articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota”, al comma 1, lettera a),  statuisce  la “priorità” delle “ misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” ed al comma 6, prevede che “Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”;  - l’articolo 148 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “lavori speciali”, al comma 1, stabilisce che “Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano  
resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego” ed al comma 2 prevede che: “Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”;  
 
 
sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun  ”contrasto” tra gli articoli 148 e 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. In particolare, il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.  La norma de qua è, dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa  nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.

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Interpello 7/2019  Chiarimenti sul Medico Competente della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Medico competente della Polizia di Stato – Iscrizione nella sezione d – bis dell’elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento.


La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla legittimità della  riconferma di nomina di un medico competente della Polizia di Stato che, pur essendo stato trasferito in altra Regione, continui ad esercitare la sua funzione a distanza dal luogo di destinazione, tenuto conto che nella provincia nella quale è stato nominato medico competente vi sono altri medici della Polizia di Stato che svolgono analogo incarico. La citata Confederazione rappresenta, altresì, che “nella pagina del Ministero della Salute dedicata alla ricerca dei medici competenti[…] autorizzati a svolgere tale mansione, sono presenti due sezioni: la prima è riservata alla ricerca dei medici competenti autorizzati e che hanno sostenuto l’apposito esame e, la seconda, è la sezione dedicata ai medici delle Forze Armate e Forze di Polizia ai sensi dell’art. 38 co.1 lett. d – bis del D.L.gs. nr.81/08 ss.mm.ii.. I medici delle FF.AA. e delle FF.PP., per poter essere inseriti nella predetta sezione loro riservata, devono obbligatoriamente presentare al Ministero della Salute la prevista autodichiarazione[…]. Tanto premesso la CONSAP chiede, a questa Commissione “se i Medici della Polizia di Stato, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi della predetta lettera d – bis, hanno l’obbligo di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione di cui sopra” e  “se i medici della Polizia di Stato, qualora iscritti nell’apposita sezione di cui alla lettera d-bis, per poter continuare nel compito di medico competente per i lavoratori interni, debbano effettuare il previsto aggiornamento professionale e acquisire i previsti crediti formativi ECM come indicato nella circolare del Ministero della salute del 1/6/2017 ed inviare allo stesso la prevista autocertificazione […]”.  
 
Al riguardo premesso che: - l’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Interpello”, al comma 1, prevede che i soggetti legittimati ivi indicati possono inoltrare   “…alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, […], quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”; - l’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lett. n) sancisce che il medico competente “comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali […]”; - l’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato “Titoli e requisiti del medico competente”, al comma 1, lettera d-bis), stabilisce che per svolgere le funzioni di medico 
competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: “con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni”; - l’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni statuisce che “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni […]”; - il citato articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni dispone che “i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”;  - la circolare del Ministero della Salute  - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri n. 17041 del 1.06.2017, avente come oggetto “Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure”, alla lettera a), stabilisce che “[…] ai fini dello svolgimento dell’attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione. Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco […]” 
 
sulla base di tali elementi la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro”, non potendo, quindi,  pronunciarsi sulla legittimità di una specifica nomina per l’effettuazione delle funzioni di medico competente. Per quanto concerne, invece,  il quesito inerente all’obbligo  dei medici della Polizia di Stato, di inviare al Ministero della Salute l’autodichiarazione relativa al possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi del citato articolo 38 lettera d – bis), la Commissione ritiene che, conformemente ai chiarimenti già forniti dal Ministero della Salute e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con la circolare n. 17041 del 1.06.2017 richiamata in premessa, “ai fini dello svolgimento dell’attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell’art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione. Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco”. Infine, in linea con quanto già esplicitato nella sopra citata circolare, questa Commissione sulla base di un’interpretazione letterale del richiamato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, ritiene che tale norma si riferisca in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, non evincendosi  alcuna esenzione,  per i medici competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina.

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Interpello n. 8/ 2019 in ordine al Medico Competente cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni “anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.


L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti concernenti le informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare: “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”; “l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”. 
 
Al riguardo, premesso che: - l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente” prevede gli obblighi gravanti sul medico competente;  - l’articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale", al comma 1,  stabilisce che "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B";  - l ’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria” prevede i casi di effettuazione della sorveglianza sanitaria e ne definisce i contenuti;  - il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012 riguardante: “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 173 del 26 luglio 2012, all’articolo 3, prevede i “Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori” ed all’articolo 4 statuisce “Disposizioni transitorie e entrata in vigore”;   


- il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 6 agosto 2013, concernente: Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 212 del 10 settembre 2013, all’articolo 1, prevede la sostituzione dei commi da 1 a 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2012; - in sede di Conferenza Unificata, rep. atti 153/CU, 20 dicembre 2012 è stata sancita “l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6, della l.131/03 su Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 2012”;  -  è stato emanato il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 luglio 2016, riguardante “Modifiche relative agli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 dell’8 agosto 2016;  
 
la Commissione, per quanto attiene il primo quesito, rileva che l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.  Tuttavia, in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’INAIL ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.    Per quanto concerne il secondo quesito, in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale. Sul punto l’INAIL si è già espresso (sul proprio sito istituzionale), evidenziando che: «Dal momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria “l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici». 


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