INTERPELLI 2018

INTERPELLI SICUREZZA 2018 MINISTERO LAVORO

Interpello n. 1 / 2018

Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo agli obblighi di cui all’art.18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente – seduta della Commissione del 14 febbraio 2018. 


L’ANIP, su segnalazione di una propria Associata che, erogando servizi a soggetti committenti, “si trova nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l’appalto, ma utilizza locali della Committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e
soprattutto eroga i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.)”, ha richiesto alla Commissione un parere formale sui tre quesiti che seguono: 


“1) Per un DL che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive del DL Committente, l’obbligo imposto dall’art.18, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 può ritenersi assolto attraverso la presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze? 


2) Le sue squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i Soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro? 


3) La presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nell’ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all’art. 26 del T.U. Sicurezza: questa presa d’atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del PGE
stesso, è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo per l’Appaltatore di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008?” 


Al riguardo occorre premettere che l’articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente,  comma 1, lettera b), del d.lgs. n.  81/2008 prevede che: “Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni ecompetenze ad essi conferite, devono: (…) b) designare preventivamente i lavoratori incaricatidell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi dilavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, digestione dell’emergenza”.  
L’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, inoltre, che “ai fini delle designazioni di cuial comma 1, lettera b) - ossia dei lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) -  il datore dilavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici…”.  
In considerazione, dunque, di quanto previsto dal citato articolo 43, comma 2, del d.lgs. n.81/2008 il numero degli addetti non può essere aprioristicamente determinato, in quanto ladesignazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, disalvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora sia previsto. 
L’articolo 46, comma 4), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che: “Fino all’adozione dei Decreti dicui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestionedelle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo1998”.  
Il citato decreto definisce “i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoroed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurrel’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi” (art. 1, comma 1).     Il successivo articolo 5 prevede che:
“1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano diemergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII. 
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’articolo 3, comma 2, del presente decreto, per iluoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto allaredazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzativee gestionali da attuare in caso di incendio”. 
Il piano di emergenza, in particolare, costituisce l’insieme di tutte le istruzioni, dei comportamenti e delle procedure da seguire in caso di emergenza, con specifico riferimento ai casidi lotta all’incendio e di evacuazione. 
Lo scopo del piano di emergenza è, dunque, quello di ridurre le conseguenze di un incidentemediante l’uso razionale delle risorse umane e materiali disponibili. Il suddetto piano deve, quindi,contenere semplici e chiare indicazioni sulle modalità delle operazioni di pronto intervento in caso di pericolo. Secondo quanto previsto dal menzionato allegato VIII del d.m. 10 marzo 1998, i fattori da
tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stessosono:  
“- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio; 
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 
- i lavoratori esposti a rischi particolari; 
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, prontosoccorso);  
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori”. 
Riguardo, infine, all’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, come già espresso nella risposta all’interpello n. 6/2013 del 2 maggio 2013, “…ai sensi dei commi 1 e 2 in capo al datore di lavoro committente gravano i seguenti obblighi: 
1) verificare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera; 
2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate in relazione alla propria attività;
3) promuovere, in particolare:
- la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
Il comma 3 dell’articolo 26 impone, inoltre, al datore di lavoro, l’obbligo di promuovere la Cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (di seguito, DUVRI), il quale deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento, per espressa previsione legislativa, non trova applicazione con riferimento ai “rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”; ciò in quanto evidentemente il Legislatore, in relazione a tali rischi, da considerare “tipici” dell’attività dell’impresa o dei lavoratori autonomi, non ne ritiene - ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 3 dell’articolo in questione - necessaria la puntuale identificazione in un documento. 
Al riguardo (cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, in Gazzetta Ufficiale, 15 marzo 2008) va evidenziato che è possibile parlare d’interferenza ove si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con
contratti differenti. In linea di principio, in altre parole, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro, servizio o fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, con la conseguenza che il DUVRI dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. Inoltre, resta inteso che nel documento in parola non devono essere riportati i rischi
propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione del rischio e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.” 


Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare,  come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro” (in questo, inequivoco, si veda l’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008), non potendo pronunciarsi sulla correttezza delle modalità in base alle quali le
singole aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro oggetto,
eventualmente, di specifico accertamento in sede ispettiva.  
Per tale ragione, non si considerano, in questa sede, le richieste di ANIP volte ad ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge.  
Per quanto, invece, attiene agli obblighi generali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, non vi è dubbio che anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come  - ad esempio - nel
caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi. 
D’altra parte, in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 26, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire “agli 

stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”. 
 Inoltre, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente (cfr. art. 26, comma 2, d.lgs. n.  81/2008). 
   
Tanto premesso, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione. 


Fonte: Ministero del lavoro

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Interpello n. 2/ 2018

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Seduta della Commissione del 5 aprile 2018.
  La Regione Lazio, tramite la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”. In particolare l’Ente chiede di conoscere “se tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria”.
 
Al riguardo occorre premettere che il citato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 si pone in continuità rispetto all’abrogato articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 secondo cui: “Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza”.  Inoltre, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 - che ha introdotto l’articolo 7-bis nel decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 – ha definito il Dipartimento di prevenzione come “una struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e il miglioramento della qualità della vita”. A tal fine “il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline”. Nell’intento del legislatore, dunque, il Dipartimento di prevenzione rappresenta un’unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita. In tale contesto il Dipartimento non esercita solo un’attività di vigilanza, intesa come “mero controllo” di tipo repressivo e sanzionatorio, ma anche funzioni di tipo preventivo e autorizzativo. L’attività del Dipartimento si concretizza, altresì, nella ricerca attiva di soluzioni condivise con tutti gli attori che sono chiamati a concorrere alla prevenzione e gestione dei rischi. 
Emerge dunque una pluralità di funzioni attribuite al Dipartimento, che oltre alla funzione di vigilanza e controllo, è chiamato a garantire l’attuazione di interventi complessi nell’ambito dell’assistenza collettiva, quali la sorveglianza epidemiologica, l’informazione all’utenza, l’assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l’educazione sanitaria della popolazione, l’informazione e la comunicazione del rischio per la salute.
 
Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

Fonte: Ministero del Lavoro

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Interpello n. 3/18

Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai “quesiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex Articolo 12 D.lgs. 81/08 s.m.i.” – seduta della Commissione del 16 maggio 2018


Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) ha avanzato istanza di interpello a questa Commissione per rappresentare che, in alcuni campi nomadi, presso i quali la Polizia Locale svolge servizi di vigilanza “…si verificano, in maniera costante, roghi […] tali roghi, oltre all’allarme di inquinamento ambientale ed oltre al danno alla salute cagionato nei confronti dei cittadini, preoccupano non poco anche lo Scrivente e tutti i reparti di Polizia Locale coinvolti. Infatti, i roghi in questione rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nel servizio di pattuglia”. Tutto ciò considerato viene richiesto “… se, e in che misura, l’art. 3 comma 2 [d.lgs. n. 81/2008] si applichi nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere incardinati nelle Forze «destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica»”. Viene, altresì, chiesto se “… anche alla luce del DVR allegato [riferito a quello della Polizia Municipale di Vibo Valentia] le postazioni mobili o soggette a cambiamento, ed in particolare i luoghi succitati dei roghi, costituiscano ambiente di lavoro alla luce delle norme appena richiamate e se, pertanto, vi sia un obbligo, da parte dei Comandi di Corpi di Polizia Locale, di predisporre le misure di sicurezza generali predisposte dal TU (artt. 62 e segg., 42 e segg.) e, più specificamente, quelle di cui all’allegato IV del medesimo Decreto (artt. 1, 2, 4) nell’ambito della attività di presidio dei roghi medesimi”
In merito ai quesiti presentati va premesso che: - l’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, individuando il proprio campo di applicazione, dispone che il medesimo decreto “… si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”; - il successivo comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che “nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica … le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative …”. In riferimento, nello specifico, ai compiti della Polizia Locale: - la legge n. 65 del 7 marzo 1986 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale” prevede, all’articolo 3, che “gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità”; - il successivo articolo 5 della medesima legge n. 65/1986 individua le ulteriori funzioni che possono essere svolte dalla Polizia Locale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali, “a) funzioni di polizia giudiziaria […] b) servizio di polizia stradale […] c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza … A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza …”.
Tenuto conto, altresì, che: - l’articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008 definisce «luoghi di lavoro» “… i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”; - il seguente articolo 63, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i luoghi di lavoro, così come sopra definiti, “devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV”. Considerato, infine, che: - a norma dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 questa Commissione può dare risposte esclusivamente a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

Per quanto concerne il primo quesito, il d.lgs. n. 81/2008 si applica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l’attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, qualora l’attività comporti - ai sensi degli articoli 3 e 5 della già citata legge n. 65/1986 - lo svolgimento di “compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.

Relativamente al secondo quesito, si rappresenta che “ferme restando le disposizioni di cui al titolo I”, per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008, si intendono, unicamente ai fini dell’applicazione del Titolo II, i “luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

Si precisa, infine, che questa Commissione dovendosi esprimere su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non può pronunciarsi in ordine all’adeguatezza di specifici documenti, tuttavia ritiene opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa.

Fonte: Ministero del lavoro

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Interpello n. 4/ 2018

Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ad interpello - seduta della Commissione del 14 giugno 2018.




La Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro”. In particolare l’istante rappresenta che «[…] Diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” curato dall’Agenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso l’alternanza scuola – lavoro prevista dalla Legge 107/15. Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti (nel caso del “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” e in alcuni casi di alternanza scuola – lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani)[…] ». Nello specifico il richiedente chiede di conoscere “se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.
Al riguardo premesso che:

- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" – articolo 1, comma 1, rubricato “ambito di applicazione” – stabilisce che : “Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa”; - il successivo comma 2 del citato articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede quanto segue: “I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.[…]”; - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – articolo 2 , comma 1, rubricato “Definizioni” stabilisce che: “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”; - il successivo articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “computo dei lavoratori” prevede che: “Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: […] b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento […]”; - la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 1 ottobre 2012 ha precisato che «dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”. Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta»; - con la risposta ad interpello n. 1 del 2 maggio 2013 la Commissione ha fornito indicazione in merito al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 - “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” - all’articolo 1, comma 7, lettera o) stabilisce “un incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione”; - il decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 - “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità' di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” – articolo 1, comma 2, prevede che : “Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuolalavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni”; - l’articolo 5 del predetto decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 195 detta una particolare regolamentazione della “Salute e sicurezza” nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro;


la Commissione ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola - lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.

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Interpello n. 5/ 2018

Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai quesiti relativi “ad un solo macchinista” e al “dispositivo vigilante” - seduta della Commissione del 14 giugno 2018.

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L’associazione FerCargo ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito: 1. “[…] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza”; 2. all’utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal DLGS. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza”.


La Commissione, per quanto concerne il primo punto dell’istanza, rappresenta di essersi già espressa con l’interpello n. 2 del 21 marzo 2016, in risposta ad un quesito avanzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al quale, pertanto, si rinvia. Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ritiene di non potersi esprimere sulla necessità di “utilizzo del dispositivo vigilante” (definito come “strumento di controllo dell’attività del macchinista” nel “Regolamento (UE) n. 1302/2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario dell’Unione europea), indipendentemente dalla particolare tipologia del dispositivo, in quanto la tematica non afferisce alla competenza della Commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni può esprimersi esclusivamente su “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. In merito alla “correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva”, la Commissione rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo. Si evidenzia, altresì, quanto previsto dall’art. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. Pertanto, il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo. Infine la Commissione ritiene di non potersi esprimere in merito alle caratteristiche di una specifica tipologia di strumento di controllo o dispositivo vigilante, poiché esula dalle proprie competenze ai sensi del già citato articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, non rivestendo la questione carattere generale.

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Interpello n. 6/ 2018


Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ad interpello «Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo» - seduta della Commissione del 18 luglio 2018. 


L’organizzazione Cub Trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in relazione ai seguenti quesiti: 
 
 
1. «tenuto conto che in tutti i settori produttivi in cui vi sono mansioni di sicurezza attinenti all’incolumità dei lavoratori e dei terzi, vi può essere l’esigenza di monitorare la cosiddetta “vigilanza” dell’operatore e fermo restando l’obbligo giuridico delle aziende a garantire misure di tutela della salute e della sicurezza anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza dell’operatore, tale obbligo può ritenersi assolto con l’adozione di misure e dispositivi per il controllo della “vigilanza”, individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa - pur nella sua complessità connessa al fattore umano - sia stata preventivamente definita in termini oggettivi, al fine di consentire alle Istituzioni ed in particolare all’Organo di vigilanza di verificarne la rispondenza alle concrete necessità in relazione all’efficacia dei dispositivi alle misure organizzative adottate e alle altre norme poste a tutela dei lavoratori e dei terzi»; 2. «l’obbligo giuridico posto dalla legge in capo alle aziende - comprese quelle che eserciscono il trasporto ferroviario - di adottare nell’esercizio dell’attività produttiva le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, può ritenersi assolto - in tema di “controllo della vigilanza” degli operatori impiegati in attività rischiose - con il solo assenso di conformità dei dispositivi ritenuti dalle stesse più convenienti, del Ministero dei trasporti e dell’ANSF o tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione più moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativo». 
 
 In merito la Commissione rappresenta che, nell’ambito del trasporto ferroviario, l’adozione di strumenti per il controllo dell’attività del “macchinista” è da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle prescrizioni ivi previste.     Inoltre, si evidenzia che  l’assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.      In particolare, pur non rientrando la specifica problematica nell’ambito generale della normativa in materia di  salute e sicurezza del lavoro, si rinvia a quanto già precisato nella risposta all’interpello n. 5/2018: «in merito alla “correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva”, la Commissione rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo l’omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.      Si evidenzia, altresì, quanto previsto dall’art. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. Pertanto, il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo».   
 

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Interpello n. 7/ 2018

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e - learning. Seduta della Commissione del 21 settembre 2018.




Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “ai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e - learning”. In particolare l’istante rappresenta che «l’art.37 del D.Lgs 81/08 e smi e il successivo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 221/CSR) indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità E-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’Allegato I. L’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (repertorio atti, 128/CSR), relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per Rspp e Aspp ai sensi dell’art. 32 del DLgs 81/08 e smi, amplia le possibilità di formazione in modalità E-learning al modulo A, all’aggiornamento per Rspp e Aspp e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell’allegato II dello stesso accordo. Il citato Allegato II nel punto A relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo” recita: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’allegato A…..”. Poiché l’allegato II del 7 luglio 2016 sostituisce l’allegato I del 21 dicembre 2011 la frase citata sembra dover comprendere anche la formazione per i lavoratori contraddicendo il principio per cui quest’ultima può essere erogata direttamente dal datore di lavoro…». L’interpellante, dunque, chiede di conoscere il parere di questa Commissione in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’Allegato II dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio del 2016 “esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp (ex art. 32 del D.Lgs 81/08), non estendendo tale obbligo anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità E – learning per i propri lavoratori secondo le modalità e i criteri previsti dall’accordo…”. Al riguardo occorre considerare che l’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nella parte titolata “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”, in punto di premessa, ravvisa esplicitamente “la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’allegato II al presente
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma Tel. 06.4683.4131
pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it e-mail: dgrapportilavorodiv3@lavoro.gov.it www.lavoro.gov.it




Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina”.

Sulla base di quanto stabilito nel citato Accordo del 7 luglio del 2016, la Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dell’allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalità e – learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Allegato II.

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