INTERPELLI 2014

Interpello n. 1/2014 - Risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull’identificazione degli enti bilaterali e o.p. 

Commissione per gli interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81)
INTERPELLO N. 1/2014






Roma, 27/03/2014


Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri







Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull’identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull’obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d’urgenza.



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a quattro quesiti:

in quali casi l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che nello svolgimento dell’attività ordinaria, l’allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e attrezzature videoterminali;

quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche;

quali sono i criteri di identificazione e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011;

limiti dell’obbligo di informazione e formazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d’urgenza.

 

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


 

In merito al primo quesito preliminarmente si rileva che l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che al lavoratore è equiparato “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione […]”.

In particolare occorre evidenziare che, in attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, l’equiparazione dell’alunno al lavoratore deve intendersi nei termini fissati dal decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, «Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado» che all’art. 1, comma 2, espressamente prevede “sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività’ di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L’equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo didattico.

Premesso quanto sopra, fermo restando che tutti gli strumenti devono essere usati secondo i principi di prudenza e diligenza espressi dai codici civile e penale, il D.Lgs. n. 81/2008 equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui “si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali”, da un lato esclude l’applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi siano applicati in attività scolastiche ed educative nelle quali i programmi di insegnamento e formazione non prevedano l’uso di attrezzature di lavoro e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici con la frequentazione di laboratori appositamente attrezzati, dall’altro esclude qualsiasi deroga nell’applicazione delle norme prevenzionali, comprese - a titolo di esemplificazione - quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di “lavoratore”.

Per quanto concerne il secondo quesito, il datore di lavoro è quello identificato dall’art. 8 del decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione anche alle “Istituzioni scolastiche ed educative non statali”, specifica “Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VII, articoli 345 e 353 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353” .Tale individuazione deve comunque rispettare quanto previsto dall’art. 2, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 che definisce il datore di lavoro come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

In riferimento al terzo quesito la Commissione evidenzia che l’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 ha ampiamente trattato la questione relativa agli Organismi Paritetici dando indicazioni relative a quanto previsto dall’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 in merito alla richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro agli organismi paritetici “ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro”. In particolare l’Accordo sopracitato, relativamente alla collaborazione di cui all’art. 37 espressamente prevede “[...] Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di “organismo paritetico” dettata all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di “supporto “ alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l’articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il “territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro [...] potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale.” Per quanto riguarda la parte del quesito relativa alla necessità di dimostrazione, da parte del datore di lavoro/organizzatore del corso, dell’inesistenza, nel territorio, di organismi paritetici per il settore di riferimento, è parere della Commissione che non sia suo onere dimostrare la non presenza dell’Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività.

In ordine all’ultimo quesito, il punto 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede, con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, il riconoscimento dei crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. In particolare “qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore”. Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare l’adempimento di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 chiedendo al lavoratore l’esibizione dell’attestato di frequenza di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Viceversa, qualora il lavoratore sia privo della formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il datore di lavoro deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente “o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 2/2014 - Risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008

Commissione per gli interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81)
INTERPELLO N. 2/2014






Roma, 27/03/2014


All’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere







Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008.



L’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l’art. 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo va premesso che l’articolo 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l’obbligo, per il committente o per il responsabile dei lavori, di designare, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea.

Il successivo comma prevede che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori […]”.



Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.




L’articolo 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la designazione del coordinatore per la progettazione “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”.

Pertanto il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

→ l’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;

→ l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.

Nel caso di lavori soggetti all’obbligo del permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera.

La Commissione ritiene utile rammentare quanto già riportato nella circolare n. 30 del 29/10/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si sottolineava che, anche se nei casi previsti dall’articolo 90, comma 11 il committente o il responsabile dei lavori non è tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione, dovendo il coordinatore per l’esecuzione svolgere, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni previste dall’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, questi deve “essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione”.


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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI




Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 3/2014 - Risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente

Commissione per gli interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81)
INTERPELLO N. 3/2014






Roma, 27/03/2014


Al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili







Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente.



Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente. In particolare l’interpellante chiede se ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 l’impresa sia tenuta a consegnare:

→ copia del modello LAV;

→ consenso all’utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;

→ copia del DUVRI della ditta appaltatrice;

→ dichiarazione che i dipendenti dell’impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica;

→ autocertificazione di idoneità tecnico professionale.


Al riguardo va premesso che l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di verificare, “con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”. In attesa dell’emanazione del suddetto decreto, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1.
acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2.
acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.


Il successivo comma stabilisce che “nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a.
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b.
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.”




Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.




La Commissione ritiene che, per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell’idoneità tecnico professionale.
Inoltre la Commissione sottolinea che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell’elaborazione del DUVRI.
Laddove non ricorrano le condizioni per l’elaborazione del DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 26, del decreto in parola circa la cooperazione e il coordinamento.


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI




Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 4/2014 - Risposta al quesito relativo alla corretta applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri

Commissione per gli interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81)
INTERPELLO N. 4/2014






Roma, 27/03/2014


All’Unione Generale del Lavoro Autoferrotranvieri







Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla corretta applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri.



L’Unione Generale del Lavoro autoferrotranvieri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria degli autoferrotranvieri.

Al riguardo va premesso che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “[...] con decreti, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.”

Il comma 3, dell’articolo 3 prevede poi che “fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché [...] le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.”



Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.




La legge n. 191 del 1974 riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività tipicamente industriali, attraverso disposizioni organizzative e di sicurezza interna nonché delle attività proprie dell'esercizio ferroviario e non anche le norme generali per l’igiene del lavoro, che erano disciplinate dal D.P.R. 303/1956. Pertanto, preso atto che le disposizioni del D.P.R. 303/1956 sono state trasposte nell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ritiene che, in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche normative, trovi integrale applicazione l’allegato IV punto 1.11 e 1.12 del D.Lgs. n. 81/2008.

E inoltre opportuno osservare che le particolari esigenze, connesse nel caso di specie al trasporto ferroviario, riguardano (come la Corte di Cassazione ha ritenuto per altri settori a seguito di un’interpretazione logica delle disposizioni legislative contenute nell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008) problemi di organizzazione e di sicurezza interna alle strutture e non possono portare ad una sostanziale abrogazione di precise norme di legge nonché all’azzeramento o alla compressione delle garanzie che la legge riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di lavoro nessuno escluso.




IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI




Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 5/2014 - Risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma l, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 .

Commissione per gli interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81)
INTERPELLO N. 5/2014






Roma, 27/03/2014


Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri







Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.



La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’interpellante chiede di sapere come debba intendersi il termine “collabora”.

Al riguardo va premesso che l’art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il medico competente collabori “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso […]”.

Inoltre la lettera m, del citato articolo, prevede che il medico competente partecipi “alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria”.



Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.




Va premesso che l'attività di “collaborazione” del medico competente, già prevista dall'ormai abrogato art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994, ma limitata, “sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fìsica dei lavoratori”, è stata ampliata dal D.Lgs. n. 81/2008 che, nell'art. 25, la estende anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso. Inoltre, l'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 106/2009 di modifica dell'art. 58 del D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto la sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi.

Per i motivi su esposti, la Commissione ritiene che il legislatore abbia voluto far assumere un ruolo di maggiore rilevanza, nel sistema di organizzazione della prevenzione aziendale, al medico competente. Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 1856 del 15/01/2013, precisa che al medico competente “non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al “medico competente”, adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente dell'art. 55, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008”.

Pertanto, anche se la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17, D.Lgs. n. 81/2008), il medico competente è obbligato a collaborare, all’effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro. Le suddette informazioni il medico competente le riceve, tuttavia, non solo dal datore di lavoro, come previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ma le acquisisce anche di sua iniziativa, attraverso l’adempimento degli obblighi sanciti dall’art. 25 del decreto in parola. In particolare il medico competente può dedurre le informazioni attraverso, per esempio, le seguenti attività:

→ visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l'RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;

→ sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono fomiti dalla cartella sanitaria, i cui contenuti minimi sono indicati nell’allegato 3A del D.Lgs. n. 81/2008.

Per tutto quanto sopra, la Commissione ritiene che l'obbligo di “collaborazione” vada inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi. Qualora il medico competente sia nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico competente, deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza.

L’eventuale mancata collaborazione del medico competente può essere oggetto di accertamento da parte dell’organo di vigilanza.

È opportuno rammentare che il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sin dall’inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi.




IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI




Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 6/2014 - Risposta al quesito relativo all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008

Commissione per gli interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. N. 81)
INTERPELLO N. 6/2014






Roma, 27/03/2014


All’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco







Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.



L’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare l’interpellante chiede chiarimenti in merito a quanto riportato nel testo dell’articolo citato “le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”.

Al riguardo va premesso che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede nei “riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate[...] con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, […]”.

Il successivo comma prevede poi che “fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, […]”.



Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.




Attualmente, nelle more dell’emanazione dei predetti decreti, rimane in vigore il Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell’applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si evidenzia inoltre che tale decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell’articolo 304, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede “fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 (decreti con i quali si dovrà provvedere all’armonizzazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n. 626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”.






IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI




Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 7/2014 - Risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sulla individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori .

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 7/2014



Roma 27 marzo 2014

All' ANCE

Associazione Nazionale Costruttori Edili


Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sulla individuazione dell'impresa affidataria - ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. i, D.Lgs. n. 81/2008 - nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori.


L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla "individuazione dell'impresa affidataria - ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. i, D.Lgs. n. 81/2008 - nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto pubblico o privato, di una società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori".
Al riguardo va premesso che l'art. 89, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce impresa affidataria l'"impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi dì imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi [...]". In particolare la norma suddetta prevede il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non già la fattispecie dell'Associazione Temporanea di Imprese (di seguito ATI) (art. 89, comma 1, lett. i).
Il legislatore, all'art. 97 del decreto in parola, ha poi previsto per il datore di lavoro dell'impresa affidataria una serie di obblighi tra cui quello primario di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
E' evidente che all'impresa affidataria spetta un ruolo di particolare rilevanza, essendo questa tenuta, in sostanza, al generale coordinamento ed alla supervisione, rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono a tutti i soggetti operanti in cantiere, di tutti i lavori da essa affidati ad altre imprese.
L'interpellante ricorda che "l'articolo 93 del Regolamento Appalti (D.P.R. n. 207/2010) prevede espressamente che le imprese associate, dopo l'aggiudicazione, possano decidere dì costituire tra loro una società, anche di tipo consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. Della società di gestione dovranno far parte tutti i concorrenti riuniti, nella medesima percentuale di partecipazione al raggruppamento. La società, una volta costituita, subentrerà nell'esecuzione dell'appalto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, ferma restando le responsabilità dei concorrenti riuniti, ai sensi del codice dei contratti pubblici.
In sostanza, per effetto del subentro, non si determina una sostituzione della società di gestione nella titolarità del contratto di appalto, che formalmente permane in capo all'ATI aggiudicataria. Ciò che avviene è la creazione di una struttura operativa a servizio dell'Associazione contraente, alla quale viene demandata la gestione materiale dell'appalto, dovendo provvedere essa a tutto ciò che è necessario ai fini dell'esecuzione dei lavori (impianto del cantiere, assunzione delle maestranze gestione dei rapporti con i subappaltatori e fornitori, etc.)."
Nel caso in cui il contratto di appalto sia stato aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese che, a valle dell'aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all'esecuzione unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione, è necessario individuare l'impresa che si configura quale affidataria e a cui spettano gli obblighi sopra richiamati.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


La società consortile, eventualmente costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell'appalto.
In conclusione la Commissione ritiene che la titolarità del contratto di appalto con il committente, all'atto dell'affidamento dei lavori, permane in capo all'ATI, mentre la società consortile, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008.





IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI






Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 8/2014 - Risposta al quesito relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari .

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 8/2014







Roma 27 marzo 2014

Alla Federazione Italiana Cronometristi





Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.



La Federazione Italiana Cronometristi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte delle "associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell'ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a € 7.500,00".
Al riguardo va premesso che l'art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un 'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".
Inoltre il successivo art. 3, comma 12-bis, riporta che "nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti ì soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.



La Commissione ritiene che il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all'art. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l'applicazione dell'art. 21.
Inoltre, è opportuno evidenziare che, l'art. 3 comma 12-bis del decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro "prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione".
Restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità - da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia - di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento dell'associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.





IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI






Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 9/2014 - Risposta al quesito relativo all'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 9/2014







Roma 27 marzo 2014

Al Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti Del Lavoro





Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.


Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.
Al riguardo va premesso che l'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici".


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che - in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
Il suddetto registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (come modificato dal DM 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l'ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell'organo di vigilanza sul luogo di lavoro.
La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI






Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 10/2014 - Risposta al quesito relativo alla definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 10/2014



Roma, 11 luglio 2014

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri




Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall'Allegato A, lettera B), punto 1.1. lett. e) dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
Al riguardo va premesso che l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In particolare l'allegato A, lettera B) individua, al punto 1, i soggetti formatori tra i quali "gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra" (punto 1.1. lett. e)).


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che, con la dicitura "associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali", l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 intenda riferirsi a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall'assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall'ordine o collegio professionale di riferimento - in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo ordine o collegio professionale - sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali di cui all'art. 98 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008.




IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI






Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 11/2014 - Risposta ai quesiti sull'applicabilità del D.Lgs. 81/08 negli ambiti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sull'obbligo di dover documentare la valutazione dei rischi, lo stress lavoro-correlato, formazione e RLS nonchè la delega

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 11/2014



Roma, 11 luglio 2014


Al Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la CGIL





Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ai quesiti sull'applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sull'obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover documentare compiutamente la valutazione dei rischi, effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, provvedere alla formazione di tutti i lavoratori e individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e, infine, sui limiti di applicazione dell'istituto della delega di funzioni.


Il Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la CGIL ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a tre quesiti:
1. applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
2. obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover:
a) documentare compiutamente la valutazione dei rischi; in particolare per poter ritenere esclusa la presenza di un rischio nell'ambito di un'attività lavorativa, si debba svolgere una effettiva e concreta attività accertativa (misure tecniche, rilevazioni, analisi strumentali, richiami a parametri scientifici, ecc.), riscontrabili da documentazione, che ne dimostri concretamente l'assenza;
b) effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
e) provvedere alla formazione di tutti i lavoratori;
d) individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare se negli ambiti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, nei luoghi di lavoro con più di 15 lavoratori e dove sono presenti le rappresentanze sindacali, queste ultime possano autonomamente individuare il/i RLS, non coinvolgendo quindi i lavoratori.
3. i limiti di applicazione dell'Istituto della delega di funzioni; in particolare se si possa procedere a deleghe di funzione nei riguardi di dipendenti solo in ragione del ruolo che gli stessi rivestono all'interno dell'azienda o unità produttiva nei casi in cui, (...) nei loro riguardi non sia mai stata svolta alcuna attività di informazione e formazione, senza che gli stessi posseggano specifiche o particolari conoscenze in materia di sicurezza nei luoghi dì lavoro e non siano titolari di alcun autonomo potere di spesa riferito alle funzioni delegate.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito, l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede che "Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate[...] con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]".
Il successivo comma prevede poi che "fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, [...]".
Attualmente, nelle more dell'emanazione dei predetti decreti, rimane in vigore il Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia dì Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il suddetto decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell'articolo 304, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede "fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 (decreti con i quali si dovrà provvedere all'armonizzazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n. 626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo".
Per quanto concerne il punto a) del secondo quesito, inerente la valutazione dei rischi, occorre riportare quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008: "la valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), [...], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, [...]".
Il comma 3 del citato articolo stabilisce che "Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto".
Tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi e alla redazione del Documento sono svolte adottando criteri e metodi diretti all'individuazione di tutti i rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro o ai quali gli stessi lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni. Il documento di valutazione dei rischi contiene "una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa'".
L'art. 28, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che "la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".
Pertanto, la Commissione ritiene che l'esito della valutazione dei rischi, sulla base del quale può essere evidenziato o meno la sussistenza di un rischio e la sua entità, debba essere suffragato da elementi di valutazioni la cui metodologia, concordata con gli altri soggetti (RSPP, medico competente), rientra nelle prerogative del datore di lavoro. In relazione a questo ultimo aspetto il datore di lavoro valuterà, con riferimento al caso in concreto, la necessità di eseguire delle analisi strumentali a supporto della valutazione dei rischi.
In merito al punto b del secondo quesito, considerato che - come già sopra esposto - è obbligo del datore di lavoro valutare tutti i rischi, ne consegue che tra essi deve esserci anche il rischio da stress lavoro-correlato. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato, attualmente disciplinate dal DM 450/1999, non incidono sull'obbligo di valutazione di questo fattore di rischio.
In merito al punto c del secondo quesito, il datore di lavoro deve formare tutti i lavoratori, i dirigenti e i preposti, in base alle loro attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
In merito al punto d del secondo quesito, inerente l'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce le regole minime da rispettare, rinviando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione da parte dei lavoratori, numero e formazione, ecc. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Pertanto nel comparto della Pubblica Amministrazione bisognerà tener conto delle indicazioni provenienti dall'ARAN.
In ordine al terzo quesito, relativo ai limiti di applicazione della delega di funzioni, occorre evidenziare che l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato articolo 16, ivi compresi, relativamente al quesito così come formulato, quelli previsti alla lettera b) e d) di seguito riportati:
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Pertanto non può essere considerata valida una delega rilasciata in difetto di uno qualunque dei requisiti specificatamente previsti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che i poteri formalmente conferiti al soggetto delegato restano in capo al soggetto delegante.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI






Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 12/2014 - Risposta ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 12/2014

Roma, 11 luglio 2014

Alla Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani (Federfarma)





Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.


La Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning. In particolare l'interpellante chiede di conoscere:
1. se la verifica finale, attuata mediante un apposito questionario, di un corso di formazione dei lavoratori erogato in modalità e-learning possa ritenersi conforme al dettato legislativo qualora il verificatore sia il datore di lavoro, ancorché privo di ulteriori requisiti, ovvero sia necessario che il datore di lavoro debba necessariamente ricoprire anche il ruolo di RSPP, ovvero, addirittura, se sia necessario che il datore di lavoro rivesta la qualifica di RSPP da almeno tre anni;
2. se un datore di lavoro possa svolgere le funzioni di soggetto verificatore anche per la formazione di lavoratori che non siano propri dipendenti, purché appartenenti al medesimo settore di attività;
3. se, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro in modalità e-learning, possa essere ritenuta conforme al dettato legislativo una verifica finale effettuata in presenza di un altro datore di lavoro, ovvero del RLS, ovvero dei dipendenti già formati ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 i quali, controfirmino il documento di verifica.
Al riguardo va premesso che l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 inerente la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, disciplina "la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08". Il punto 3 dell'accordo in parola prevede la possibilità di erogare, nei casi ivi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I. In particolare il punto d) del citato allegato stabilisce che la verifica di apprendimento finale vada effettuata "in presenza".
Analoga previsione la si ritrova anche nell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Successivamente è stato emanato l'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 - concernente le linee guida applicative ed integrative degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 - il quale chiarisce che, per la formazione in modalità e-learning, "la previsione relativa alla verifica finale "in presenza" deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica - cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie - ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


Il Decreto Interministeriale del 06/03/2013 sui "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" stabilisce i requisiti minimi per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, citati in premessa, oltre a decretare che i docenti abbiamo i requisiti indicati da DI del 06/03/2013, danno indicazioni puntuali su come organizzare i corsi di formazione. In particolare, nei corsi di formazione previsti sia dall'art. 37 sia dall'art. 34, è necessario che per ciascun corso, sia individuato il "soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; i nominativi dei docenti", ecc.
Al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, prevede l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato I, che al punto d) stabilisce che "la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza".
Pertanto se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria.
Inoltre, la Commissione ritiene che spetti al soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formativo, garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l'effettività dell'apprendimento al termine del percorso educativo. Tali requisiti, alla luce del punto 2, lett. b, dell'Accordo del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, sono sicuramente posseduti dal docente, che può essere anche il datore di lavoro, in possesso dei requisiti di legge (DI 06/03/2013).
Tale interpretazione è coerente con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, che disciplina la formazione dei datori di lavoro che decidono di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, il quale, al punto 6, esplicitamente prevede che la verifica di apprendimento, che può consistere in un colloquio o un test, essendo finalizzata a constatare "le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali", deve essere effettuata '"dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale".



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI






Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 13/2014 - Rsposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 13/2014



Roma, 11 luglio 2014

All'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere




Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria.


L'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alle responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria. In particolare l'interpellante chiede di sapere, con riferimento alle seguenti tematiche:
1. se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile - così come definito all'articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 - possano essere presenti più imprese affidatarie;
2. se l'impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa esecutrice, vale a dire alla luce della definizione dell'articolo 89, comma 1, lettera i-bis), debba eseguire direttamente l'opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l'intera opera, o l'intera parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi;
3. quali modalità il committente debba adottare per valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie;
4. con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

Al riguardo va premesso che l'articolo 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce impresa affidataria "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi".
La successiva lettera, invece, definisce l'impresa esecutrice come "impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


In merito al primo quesito, la Commissione ritiene che all'interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un'impresa affidataria diversa.
Per quanto concerne il secondo quesito, l'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, citato in premessa, definisce l'impresa affidataria "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi". Pertanto l'impresa affidataria può eseguire direttamente l'opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l'intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Quindi, nei casi in cui l'impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dall'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008.
In merito al terzo quesito circa le modalità con cui il committente debba valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, la Commissione ritiene che l'art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce l'onere per il Committente di verificare "l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII".
In particolare l'allegato XVII, punto 01, del decreto in parola prevede che le imprese affidatarie comunichino "al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97".
Pertanto la Commissione ritiene che i criteri per valutare, da parte del committente, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, varino a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Per le imprese solo affidatarie, la "idoneità tecnico-professionale" - così come definita all'articolo 89, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 81/2008 - è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all'opera da realizzare.
In merito all'ultimo quesito, occorre premettere che "il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria l'importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori" (Parere del 22/07/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sulla corretta applicazione dell'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 - ANCE). Per quanto riguarda le modalità e l'assiduità con le quali il datore di lavoro dell'impresa affidataria organizza l'attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, le stesse debbano essere valutate, dal datore di lavoro dell'impresa affidataria, tendendo conto di vari parametri quali a titolo esemplificativo: la complessità dell'opera, le varie fasi di lavoro, l'evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI






Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 14/2014 - Risposta al quesito relativo alla diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni Sindacali, degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 14/2014



Roma, 11 luglio 2014

Alla Regione Sicilia



Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali.


La Regione Sicilia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali. In particolare l'interpellante chiede un parere in merito al concetto - sotto il profilo giuridico - della cd. "diretta emanazione " o "partecipazione " alla luce della normativa vigente su esposta ed alla conseguente validità di un contratto di associazione in partecipazione, quale requisito idoneo a configurare, con riferimento alle strutture che operano per conto dì Associazioni di categoria, Organismi paritetici e Enti Bilaterali, la predetta "diretta emanazione" o la "partecipazione".
Al riguardo va premesso che l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, inerente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008, individua, al punto 1, i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento. In particolare, la nota del punto 1 del citato Accordo stabilisce che "le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione".
Successivamente è stato emanato l'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, concernente le linee guida applicative ed integrative dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il quale chiarisce che, "[...] gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le "attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione".
Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture esterne se non accreditate [...]".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


La Commissione ritiene che per esaminare se una struttura formativa di diretta emanazione dell'associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli enti bilaterali e degli organismi paritetici possa costituirsi mediante un contratto di associazione in partecipazione, risulta necessario declinare brevemente i tratti di tale figura contrattuale contemplata dagli artt. 2549 ss. cc.
L'associazione in partecipazione è un contratto con cui il titolare di un'impresa (associante) attribuisce ad un lavoratore (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere anche in una prestazione di lavoro (vedi art. 2549 cc). La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante, ma l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno (art. 2552 cc). Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta (art. 2552, comma 2, cc). Infine, salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto (art. 2552 cc).
Pertanto, l'associato opera sul mercato attraverso l'attività dell'assodante che ha il potere di dirigere l'attività senza bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione. Questi, per contro, possono pretendere dall'associante solo il rendiconto della sua attività per poter eventualmente effettuare dei controlli.
Stante quanto sopra, la Commissione ritiene che l'associazione in partecipazione soddisfi il requisito della diretta emanazione prescritto dall'Accordo citato in premessa in quanto lo svolgimento dell'attività formativa, che costituisce l'affare del contratto, è di diretta gestione dell'associante per il tramite dell'associato.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI






Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 15/2014 - Risposta al quesito relativo al numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al decreto interministeriale 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 15/2014



Roma, 11 luglio 2014

All'ANCE
Associazione Nazionale Costruttori Edili




Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo al numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al decreto interministeriale 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008.


L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per chiedere un chiarimento in merito al decreto 4 marzo 2013 ovvero se il numero massimo dì partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al punto 10 dell'allegato II del summenzionato decreto, anche nel caso dell'ora che tratta di contenuti tecnico-pratici, è pari a 25.
Al riguardo va premesso che il D.I. 04/03/2013 "individua, ai sensi dell'articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare". In particolare l'art. 3 del decreto in parola prevede l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare che "ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'articolo 2". La durata, i contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione sono individuati nell'allegato II del citato decreto.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'art. 3, comma 2, del D.I. 04/03/2013 prevede che i corsi di formazione siano effettuati in conformità a quanto previsto dall'allegato II del medesimo decreto.
In particolare il citato allegato individua durata, contenuti minimi, requisiti dei docenti e modalità di erogazione della formazione. Il punto 5 dell'allegato II del D.I. 04/03/2013 prevede che il numero massimo dei partecipanti per ogni corso sia di 25 unità, mentre per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi). Il suddetto principio vale sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento previsti dal punto 10 dell'allegato II del decreto in parola.
La Commissione ritiene inoltre che il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento, della durata di un'ora, qualora non si concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, non sia da ritenersi "attività addestrative pratiche". In tali casi non opera il vincolo del rapporto di 1 a 6.





IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI






Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 16/2014 - Risposta al quesito relativo alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 16/2014






Roma, 06 ottobre 2014

Alla Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco




Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.



Con due distinte richieste - trattate unitariamente per la connessione tra le materie oggetto di interpello - l'Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco ha esposto che:
- in seguito al "passaggio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al regime di diritto pubblico" si sarebbe prodotto un vulnus alle prerogative sindacali in materia di salute e sicurezza in quanto, secondo la richiedente, in ragione della sopravvenuta impossibilità di operare delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, "il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ritiene più validi gli RLS nominati all'interno delle RSU";
- l'Amministrazione non "riconoscerebbe" i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) successivamente nominati - ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 - non sottoponendoli, tra l'altro, alla prescritta formazione;
- sempre l'Amministrazione considererebbe decaduti i RLS una volta trascorsi tre anni dalla loro nomina.

Tanto premesso, la richiedente chiede di conoscere l'orientamento della Commissione al riguardo e, in particolare, di sapere se "la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In via preliminare, questa Commissione ritiene opportuno puntualizzare che la risposta viene resa sui soli aspetti di ordine generale della domanda, relativi alla vigente disciplina che regolamenta le prerogative dei RLS, senza alcuna volontà di entrare nel merito delle situazioni prospettate dalla richiedente.
Tanto premesso, le questioni poste devono essere esaminate alla luce delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative.
Tale normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del 2007), è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo. Infatti, l'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo" e il successivo comma 5 affida alla "contrattazione collettiva" il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.
Con specifico riferimento alle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il comma 4 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 specifica che il RLS: "[...] è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno".
La regolamentazione della figura del RLS da parte dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008 è completata:
- dal comma 6, che prevede un decreto ministeriale, ad oggi non emanato, che individui la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro nella quale, salvo diverse previsioni di contratto collettivo, vanno eletti i RLS aziendali, territoriali o di comparto;
- dal comma 7 che individua il numero minimo - inderogabile da parte contrattuale - dei RLS tenendo conto delle dimensioni delle aziende o unità produttive;
- dal comma 8 il quale dispone che in caso di mancata effettuazione delle elezioni di cui ai commi 3 e 4, "le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Quanto alle attribuzioni dei RLS (anche se territoriali o di sito produttivo), esse sono specificamente individuate all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Dal quadro complessivo appena delineato si evince, con riferimento al contesto di cui alla richiesta (azienda con più di 15 lavoratori), che le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia è opinione di questa Commissione che continui ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività. Ciò per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; presenza, si ripete, che il D.Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente.
Di conseguenza, i RLS il cui "mandato" sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (Titolo 1, Capo III, Sezione VII). Ciò, beninteso, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.
Ove, come nel caso di specie (da considerarsi peculiare in quanto consistente in una situazione - di particolare complessità - di passaggio da una regolamentazione complessiva di matrice privata a una di tipo pubblico), manchino le Rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori potranno direttamente eleggere i RLS in azienda. Ai RLS eletti all'esito della scelta direttamente operata da parte dei lavoratori si applicherà la normativa di legge (Titolo I, Capo III, Sezione VII del D.Lgs. n. 81/2008) ed essi svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione dei RLS.


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 17/2014 - Risposta al quesito relativo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 17/2014






Roma, 06 ottobre 2014

Alla Associazione Bancaria Italiana
AIla Dircredito
Alla Fabi
Alla Fiba/Cisl
Alla Fisac/Cgil
Alla Uilca/Uil
Alla Sinfub
Alla Ugl/Credito




Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.



L'Associazione Bancaria Italiana e le Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla possibilità di prevedere nell'ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):
1. L'istituzione di RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;
2. che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. riconosce agli RLS nell'ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all'interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.
La richiesta trae origine dalla necessità di ridisegnare la disciplina contrattuale di riferimento - in attuazione di un preciso impegno assunto in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 gennaio 2012 - in coerenza tanto con il dettato legislativo di cui al D.Lgs. n. 81/2008 quanto con i mutati assetti organizzativi delle imprese del settore bancario caratterizzato, per alcune importanti realtà, dal crescente rilievo della dimensione interaziendale di gruppo.


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Questa Commissione osserva come la questione debba essere esaminata alla luce delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative. Tale normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del 2007), è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo.
A tale riguardo va anzitutto richiamato l'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 ai sensi del quale "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo''. Il comma 5 dell'articolo in commento affida alla "contrattazione collettiva" il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.
Nella istanza di interpello è evidenziata la volontà delle Parti sindacali firmatarie del contratto collettivo del credito di definire la figura del RLS operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che in tutte le aziende del gruppo sia presente la figura del rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si assicurerebbe, in tutte le aziende che fanno parte di gruppi bancari, una "copertura totale" anche a favore di quelle aziende che, all'interno del gruppo medesimo, per ragioni spesso legate alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza. L'obiettivo di tale individuazione contrattuale sarebbe, quindi, di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nell'ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo.
È opinione di questa Commissione che la scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponda alle facoltà attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008 alle parti medesime per quanto concerne la regolamentazione - in via pattizia - delle prerogative dei RLS. Essa appare, quindi, compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento.
Si ritiene comunque opportuno sottolineare come l'esercizio di tale facoltà è pur sempre condizionato all'integrale rispetto delle disposizioni inderogabili (nel senso che rispetto ad esse non è possibile che le disposizioni contrattuali operino in funzione modificativa) del D.Lgs. n. 81/2008 in materia. In particolare, l'opzione per il RLS di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero minimo di RLS stabiliti dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 applicando i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quali descritte all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.




IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 18/2014 - Risposta al quesito relativo alle visite mediche al di fuori degli orari di servizio

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 18/2014






Roma, 06 ottobre 2014

Alla Unione sindacale di Base Vigili del Fuoco




Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alle visite mediche al di fuori degli orari di servizio.



L'unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere "se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/08, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario. "
Al riguardo si osserva che la sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con l'obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
Come previsto dall'art. 20 lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il contenuto tassativo e la "ratio" dell'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto in parola volto alla tutela della integrità fisica e psichica del lavoratore, non lasciano spazi o deroghe circa la osservanza dell'obbligo prescritto dalla norma di salute e sicurezza. Le visite mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all'effettuazione della visita medica.
Se è pur vero che l'art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività lavorativa, è di tutta evidenza che l'effettuazione della visita medica è funzionale all'attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro. Nel contempo non si può ignorare quanto previsto dall'art. 15, comma 2, che espressamente prevede "Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori".
Ciò posto, la Commissione ritiene che, in attuazione al disposto normativo sopra richiamato, i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall'ordinamento.





IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 19/2014 - Risposta al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XlV Dlgs. n. 81/2008

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 19/2014






Roma, 06 ottobre 2014

Alla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza




Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV Dlgs. n. 81/2008.



La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore (All. XIV). In particolare l'istante evidenzia che "diverse organizzazioni, stanno proponendo "corsi" di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali rilasciando comunque attestato finale di partecipazione alle 40 ore invece che alle effettive 36 ore eventualmente frequentate".
Ciò posto l'interpellante chiede se "considerato come l'All. XIV del D.Lgs. 81/2008 e smi indichi che per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella misura del 90%, è corretto equiparare tale indicazione anche ai "corsi " di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?"
La questione relativa gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è disciplinata in particolare dall'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e nel dettaglio dall'allegato XIV dello stesso decreto. In particolare l'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


Occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal comma 2 dell'art. 98 del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa. L'allegato XIV prevede espressamente che "La presenza ai corsi dì formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. [...]. È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva dì 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio."
Pertanto il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l'obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.
Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 20/2014 - Risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 20/2014






Roma, 06 ottobre 2014

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro




Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere "[...] se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


In merito al quesito posto, occorre rilevare che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
Tanto premesso, come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70.




IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Precisazioni dell'interpello n. 20/2014 del 6 ottobre 2014 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Precisazioni.

A seguito della risposta all’interpello sicurezza n. 20/2014 relativo alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ha ritenuto di precisare quanto segue in merito alle "rappresentanze sindacali aziendali".
Si precisa che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che attualmente trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Inoltre, come espressamente previsto dall’art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l’eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell’azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 21/2014 - Risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 21/2014






Roma, 06 ottobre 2014

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro






Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato istanza di interpello al fine di sapere se:
- il consulente del lavoro che "abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi" occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro sia in possesso del criterio di qualificazione n. 4 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il consulente "che abbia svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuandone i relativi adempimenti" sia in possesso del criterio n. 5 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


Il decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014 - attuativo della previsione di cui all'art. 6, comma 8, lettera m-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 - definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti.
I criteri, che vanno uniti al prerequisito del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, individuati sono 6 e tendono a garantire una adeguata combinazione tra esperienza, competenza e capacità didattica del docente, allo scopo di innalzare il livello qualitativo delle lezioni. In applicazione del decreto 6 marzo 2013, i corsi di formazione per datore di lavoro che svolga "in proprio" i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per i lavoratori, i dirigenti e i preposti possono essere tenuti unicamente da docenti che dimostrino mediante idonea documentazione (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico ecc.) il possesso di almeno uno di tali criteri. Inoltre, il possesso di almeno uno dei criteri deve essere dimostrato dal docente - e, quindi, controllato dal soggetto organizzatore del corso - in relazione a ciascuna delle aree tematiche oggetto della docenza; ciò avuto riguardo alla circostanza che sempre il decreto 6 marzo 2013 divide le aree tematiche delle docenze in materia di salute e sicurezza in:
- area normativa/giuridica/organizzativa;
- area rischi tecnici/igienico-sanitari;
- area relazioni/comunicazioni.
Più nel dettaglio, il quarto criterio del decreto 6 marzo 2013 prevede espressamente quanto segue: "Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia ".

Il quinto criterio dispone, invece: "Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):
- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affìancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia ".
Dalla semplice lettura della normativa appena riportata è dato evincere con evidenza quali siano i requisiti richiesti all'aspirante docente di corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sempre nel già descritto campo della salute e sicurezza sul lavoro), i quali hanno valenza generale e sono, in particolare, indipendenti dalla appartenenza ad un albo o ad un ordine.
Di conseguenza, chiunque (sia o meno un professionista), in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi - per dimostrare di aver titolo a svolgere i compiti di docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro - del criterio n. 4 di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di avere frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto e di avere, al contempo, svolto per almeno 18 mesi "attività lavorativa o professionale" coerente con l'area tematica di docenza. La formula usata dal decreto indica la necessità che tale attività sia stata svolta in modo, per quanto non esclusivo, non episodico, in relazione alle aree tematiche di interesse. Inoltre, a tali requisiti l'aspirante docente dovrà aggiungere necessariamente una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza...) indicate specificamente.
Allo stesso modo, chiunque intenda avvalersi del quinto criterio di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di aver svolto, sempre in maniera non episodica, per almeno tre anni "esperienza lavorativa o professionale"(...) "coerente con l'area tematica oggetto di docenza". A tale requisito, occorrerà aggiungere la dimostrazione del possesso di una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza...) individuate dalla norma.
Si ritiene, infine, opportuno sottolineare che il decreto 6 marzo 2013 specifica che il possesso dei criteri può essere dimostrato con qualunque mezzo idoneo allo scopo e, quindi, mediante qualsiasi idonea documentazione, (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico, ...), finalizzata ad attestare l'effettivo esercizio di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale riferimento esclude che sia sufficiente una mera "autodichiarazione"' del soggetto.
Inoltre, sempre il decreto puntualizza che: "il triennio di riferimento decorre:
- dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G U.) per chi è già qualificato a tale data;
- dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri ".




IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 22/2014 - Risposta al quesito relativo alla dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno all'azienda

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 22/2014






Roma, 06 ottobre 2014

Alla Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco




Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno all'azienda.



L'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 laddove prevede che "il servizio di prevenzione e protezione sia dotato di mezzi adeguati per perseguire le finalità di cui al successivo art. 33". In particolare l'istante chiede di sapere se "nella definizione di mezzi adeguati è da intendersi un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste."
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 2, lett. l, del D.Lgs. n. 81/2008, il servizio di prevenzione e protezione è definito come "insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori."


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


Le previsioni dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto necessario allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33, comma 1, avuto riguardo alla complessità aziendale e ai rischi presenti.
In relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell'organizzazione aziendale.




IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 23/2014 - Risposta al quesito relativo all'interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 23/2014






Roma, 06 ottobre 2014

Alla Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche




Oggetto: Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all'interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.


La Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.
In riferimento all'art. 3, comma 1, del D.P.R. 177/2011, l'interpellante - fatto presente che abitualmente da parte delle proprie aziende ''con la stipula di un unico contratto di appalto viene affidato, alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, un incarico per operare in più ambienti confinati o sospetti di inquinamento, chiaramente specificati nel contratto, ubicati nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda committente e la cui materiale esecuzione si articola nell'arco temporale della durata del contratto stesso" e che "si tratta, spesso, di attività singolarmente di breve o addirittura di brevissima durata ma che possono essere reiterate più volte nello stesso sito, nell'arco temporale di validità del medesimo contratto" - chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività informativa posta a carico del committente, possa essere considerata validamente espletata per tutta la validità del contratto, una volta che essa sia stata impartita a ciascun lavoratore, prima dell'accesso in ogni specifico sito e non siano cambiate, nel frattempo, le condizioni in cui si deve operare.
In riferimento all'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, l'interpellante - considerato che l'attività di coordinamento del rappresentante del committente rappresenta "una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008" e che "coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi delle attività in corso alfine di evitare sovrapposizioni, intralci di attività forieri di potenziali pericoli" - chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, "non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro, prevista dall'articolo 3, comma 3, del d.p.r, n. 177 del 2011".


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 177/2011, precisato che l'informazione ivi prevista è aggiuntiva e specifica rispetto a quella da impartire ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008, è parere di questa Commissione che la finalità del legislatore non sia quella di imporre al datore di lavoro committente l'obbligo di erogare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, compreso il datore di lavoro, ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, una informazione inutilmente ripetitiva, ma piuttosto quella di assicurare, come puntualmente precisa la norma, che tutti coloro che accedano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente "su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti dì lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività", affinché essi ne possano tener conto nel momento in cui vi debbano entrare e lavorare.
Ciò comporta che al duplice fine, da un lato di garantire un'informazione puntuale, adeguata e aggiornata, e dall'altro di evitare che la stessa sia inutilmente dilatata a dismisura mediante la mera ripetizione di informazioni già trasmesse, spetti a ciascun datore di lavoro committente valutare, caso per caso, anche e soprattutto sulla base del tempo trascorso dall'ultimo accesso e della possibilità che le condizioni dei siti sospetti di inquinamento o confinati si siano modificate, se l'informazione già necessariamente erogata anche per quel singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta.
Per quanto riguarda, invece, l'interpretazione dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011, è parere di questa Commissione che il ruolo affidato dal legislatore al "rappresentante" che deve essere individuato dal datore di lavoro committente sia del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell'intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario.
Premesso che tale soggetto deve essere adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, egli dovrà sovrintendere sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'art. 3, comma 3 del già citato D.P.R. 177/2011, specificatamente diretta ad "eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio nazionale sanitario e dei Vigili del Fuoco".
Spetterà quindi, ancora una volta, al datore di lavoro committente la scelta della persona più idonea e delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti, specificando nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio "rappresentante" direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.





IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 24/2014 - Risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 24/2014






Roma, 04 novembre 2014

Alla Confcommercio



Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.


La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare viene chiesto "[...] se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore dì lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti dì legge".


Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.


La modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all'interno.
Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest'ultimo. A norma poi del comma 4 del suddetto articolo "Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32".
Il legislatore nel disciplinare l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell'articolo 31, comma 6, che: "L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori."
Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda.
Ciò premesso la Commissione ritiene che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda.
Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.
Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell'organizzazione aziendale può possedere.
In tale quadro, dunque, il termine "interno" non può intendersi equivalente alla definizione di "dipendente", ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.




IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI

Interpello n. 25/2014 - Risposta al quesito relativo ai costi di manutenzione degli apprestamenti

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 25/2014






Roma, 04 novembre 2014

All'Associazione Nazionale Costruttori Edili





Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni risposta al quesito relativo ai costi di manutenzione degli apprestamenti.

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'individuazione di alcune voci di costo per la sicurezza di cui all'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'interpellante chiede di sapere se, con riferimento alla lettera a) del punto 4.1.1. dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, relativa agli apprestamenti, di cui fanno parte i "baraccamenti", tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del coordinatore per la progettazione, debbano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, realizzazione piano di appoggio, realizzazione sottoservizi per allacciamento, montaggio e smontaggio) anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Preliminarmente si rileva che l'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, al punto 4.1.1, lett. a) prevede che "nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)". Inoltre, il punto 1 dell'allegato XV.1 del decreto citato, richiama tra gli apprestamenti i "[...] gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori [...]". Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati "baraccamenti".
Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1.3 dell'allegato XV, il quale stabilisce che "le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento", se ne deduce che le spese di manutenzione dei suddetti "baraccamenti" vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui sopra.
Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza.


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Precisazioni dell'interpello n. 20/2014 del 6 ottobre 2014 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)


Precisazioni dell'interpello n. 20/2014 del 06/10/2014



Roma, 31 dicembre 2014
Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro



Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Precisazioni.

A seguito della risposta all’interpello sicurezza n. 20/2014 relativo alla corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ha ritenuto di precisare quanto segue in merito alle "rappresentanze sindacali aziendali".
Si precisa che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che attualmente trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Inoltre, come espressamente previsto dall’art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto in parola l’eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell’azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 26/2014 - Risposta al quesito relativo ai chiarimenti in merito all'applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto "decreto capannoni"

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 26/2014



Roma, 31 dicembre 2014

Alla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza




Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai chiarimenti in merito all'applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto "decreto capannoni".


La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al campo di applicazione del DI del 18/04/2014, cosiddetto "decreto capannoni”. In particolare l’istante chiede di sapere se “nel caso in cui un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione, ovvero l'ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, la notifica di cui all’art. 67 del D.Lgs. 81/2008 e smi, i cui contenuti sono stati individuati nel Decreto interministeriale 18 aprile 2014, è da considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.gs. 81/2008 e smi, ovvero così come indicato nel Modello Unico Nazionale per la notifica ai sensi dell'art. 67 i cantieri Temporanei e mobili di cui al titolo IV sono esclusi e pertanto non soggetti a tale notifica?". Chiede inoltre "'per organo di vigilanza competente per territorio a quale ente si fa riferimento''.
L'art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che "In caso di costruzione e dì realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impiantì ",

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'art. 62, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che le disposizioni del Titolo II non si applicano "ai cantieri temporanei a mobili". Con il DI del 18/04/2014 vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio secondo quanto specificato nel modello unico nazionale allegato al medesimo.
L'obiettivo della suddetta notifica, a carico del datore di lavoro, è di informare l’organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro.
Diversamente, la notifica ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del committente o del responsabile dei lavori, ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all'organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro.
Pertanto la notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 del decreto in parola, non sostituisce la comunicazione ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto.
Infine, in riferimento al secondo quesito, in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 per Organo di vigilanza competente per territorio si intende l’Azienda Sanitaria locale.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 27/2014 - Risposta al quesito sul conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell'esplicare le attività dì “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico competente

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 27/2014



Roma, 31 dicembre 2014
Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri




Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sul conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell'esplicare le attività dì “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico competente.


La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito al possibile conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, in relazione a quanto previsto dall’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente.
L’interpellante nel far presente che tale situazione appare notevolmente diffusa in alcune regioni, considerato che “tra le competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali, l’attività di "medicina del lavoro" riguarda le attività di vigilanza e non già quelle di sorveglianza, come espressamente indicato dall’art. 13”, chiede di sapere se “risulti praticabile la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per quanto attiene all'attività di “sorveglianza sanitaria" e alle altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008".
Al riguardo si osserva che l’art. 39 al comma 2, del D.Lgs. n 81/2008 prevede che il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Al successivo comma 3 che "il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il contenuto letterale delle norme sopra citate chiaramente consente al datore di lavoro, tramite convenzioni con una struttura pubblica, come una ASL, o anche con una struttura privata, di potersi avvalere, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell’attività di medici competenti dipendenti di tali strutture.
Resta esclusa la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l'attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione "ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale".
Stante la previsione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, per cui la sorveglianza sanitaria è effettuata esclusivamente dal medico competente, il datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Locali per quanto attiene all’attività di "sorveglianza sanitaria" e alle altre attività di medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alla messa a disposizione dell’opera di dipendenti di tale struttura, se in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 e sempre che non sussistano condizioni di incompatibilità, di cui al comma 3 dell’art. 39, previa sottoscrizione di una specifica convenzione per l'effettuazione dell'attività di medico competente.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Interpello n. 28/2014 - Risposta al quesito sulla corretta applicazione dell'art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 .

Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 28/2014



Roma, 31 dicembre 2014
Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri


Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito sulla corretta applicazione dell'art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione del comma 4 dell'art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui "il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia".
L'interpellante nel far presente che in alcune situazioni organizzative di Aziende Sanitarie Locali, ma anche presso alcune grandi aziende private, il medico competente risulta funzionalmente collocato in Unità Operativa Complessa (UOC) di cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il direttore, chiede di sapere se "si può ritenere rispettata la succitata norma quando il datore di lavoro subordina gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione".
Al riguardo si osserva che sebbene l’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 preveda la non delegabilità della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e non anche della nomina del medico competente, ciò non può far presumere una preminenza di una figura rispetto all’altra. Tali figure, infatti, sono funzionalmente autonome, con attribuzioni di specifiche aree di responsabilità nettamente distinte, anche se complementari tra loro.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Va preliminarmente evidenziato come questa Commissione fornisca risposte su "quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro" (art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008) non potendo, pertanto, affrontare questioni legate alle singole problematiche applicative della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, proprie delle diverse organizzazioni aziendali.
In tale logica il D.Lgs. n. 81/2008 delinea in modo chiaro i compiti del servizio di prevenzione e protezione e gli obblighi del medico competente, lasciando al datore di lavoro ogni scelta organizzativa, a condizione che sia garantita l'autonomia delle rispettive funzioni senza limitazioni o condizionamenti.
Ne consegue che, nel caso in cui organizzativamente vi sia coincidenza tra ruolo di direttore di UOC o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni.



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Ing. Giuseppe PIEGARI

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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