insiemi di macchine o quasi macchine Direttiva 2006/42/CE
Nella Direttiva 2006/42/CE il concetto di macchina viene esteso anche agli insiemi di macchine o quasi macchine
Gli insiemi di macchine possono essere costituiti da due unità quali, ad esempio, una macchina per imballaggio ed una etichettatrice o da varie unità montate insieme, ad esempio, in una catena di montaggio.
La definizione di insieme indica che le macchine (unità) che lo costituiscono sono disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale per raggiungere uno stesso risultato. La Guida interpretativa europea al §38, per definire se sussiste il “funzionamento solidale”, impone la presenza contemporanea di 3 condizioni:
le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune , ad esempio la produzione di un dato prodotto;
le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’insieme n el s u o complesso e , pertanto , è necessaria una va lutazione dei rischi per tutto l’insieme;
le unità costitutive dell’insieme hanno un sistema di comando comune.
Al contrario, un gruppo di macchine collegate le une alle altre ma in cui ciascuna macchina funziona indipendentemente dalle altre non deve essere considerato un insieme di macchine nel senso suindicato.
L’insieme di macchine come sopra definito cioè laddove siano presenti contemporaneamente le tre condizioni sopra citate, dovrà pertanto essere valutato al fine della conformità alla Direttiva prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio (art.3 D.Lgs. 17/2010) .
Gli insiemi di macchine sono disciplinati dalla direttiva macchine in quanto la loro sicurezza dipende non solo dalla progettazione e dalla costruzione sicura delle varie unità che li costituiscono, ma anche dall’idoneità delle interfacce fra le varie macchine.
I costruttori delle singole macchine infatti valutano i rischi derivanti dal loro utilizzo, considerando che ciascuna operi isolatamente. L’inserimento della macchina in una linea di produzione ove sono presenti altre macchine può non corrispondere a quanto previsto dal costruttore della macchina singola nella sua valutazione dei rischi. In questi casi è necessario che il fabbricante/assemblatore dell’impianto esegua la valutazione dei rischi derivanti dalla particolare configurazione legata alla presenza di tutto il macchinario.
La valutazione dei rischi (a cura del fabbricante di un insieme) deve comprendere quindi sia l’idoneità delle singole unità ai fini della sicurezza quanto i pericoli derivanti dalle interfacce fra queste.
Tipiche problematiche di sicurezza da valutare in sede di “impianto” sono, ad esempio, l’interfacciamento e la gestione solidale tra le varie parti che compongono l’impianto, la gestione degli arresti della linea, le modalità di accesso “in sicurezza” all’impianto, le emissioni correlate all’impianto, ecc.
A carico di chi:
Il “fabbricante” dell’insieme di macchine inteso come “ persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi macchina [……] o la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi - macchina …” dovrà procedere alla valutazione dei rischi dell'insieme e accertarsi che: - i Requisiti Essenziali di Sicurezza della macchina (intesa come linea/impianto) siano rispettati; - sia elaborato il fascicolo tecnico della macchina (intesa come linea/impianto) , secondo i casi, anche per la sola parte di interfacciamento; - siano effettuate le procedure di valutazione della conformità; - siano presenti le informazioni necessarie (tipicamente “Manuale d’uso di linea/impianto”); - venga redatta la dichiarazione CE di conformità dell’insieme (linea/impianto) e risulti accertato che la medesima sia a disposizione; - sia apposta la marcatura CE di conformità della linea/impianto.
E’ considerato “fabbricante” anche l’utilizzatore/datore di lavoro che assembla in proprio più macchine costituendo un “insieme”.
L’insieme può anche essere formato da una macchina e una quasi macchina; in questo caso la persona che incorpora la quasi-macchina in una macchina (=assemblatore finale) è considerato il costruttore della nuova unità che deve : - verificare i rischi derivanti dall’interfacciamento tra le due unità; - redigere la documentazione relativa alla nuova unità (valutazione dei rischi, fascicolo tecnico integrandolo con le dichiarazioni CE di conformità o le dichiarazioni di incorporazione, manuale di istruzioni) limitatamente alla sola parte di interfacciamento; - redigere e sottoscrivere la dichiarazione di conformità della macchina definitiva e apporre la marcatura CE .
N.B. Le quasi macchine sono accompagnate da una “dichiarazione di incorporazione” . Questo è un documento che accompagna la “quasi macchina” in quanto tale ma non costituisce o sostituisce la dichiarazione di conformità alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE che deve essere redatta dall’assemblatore finale (d.lgs.17/2010 all.II lett.B).
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