Infortunio sul lavoro e Malattia Professionale
È infortunio sul lavoro se…
L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.
La causa violenta. È un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.
L’occasione di lavoro. Si tratta di un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere:
• elementi dell’apparato produttivo
• situazioni e fattori propri del lavoratore
• situazioni ricollegabili all’attività lavorativa
Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.
Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.
Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.
L’infortunio in itinere. L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. E' stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.
Infortunio in itinere: interruzioni e deviazioni del percorso, quando rientrano nell’assicurazione? Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.
Ad esempio:
• interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
• interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
• interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola;
• brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.
Usare un mezzo privato. L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.
Esempi:
• mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
• il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
• i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
• i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
• la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci. Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Ricevere assistenza dai Patronati. Nel caso in cui i lavoratori abbiano necessità, possono richiedere per lo svolgimento delle pratiche l'assistenza dei Patronati che, per legge, tutelano i diritti dei lavoratori infortunati in forma del tutto gratuita
Malattia professionale
Definizione di malattia professionale. La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Malattie professionali tabellate e non tabellate. Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:
• indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura)
• provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle
• denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Adeguamento delle tabelle. Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l’articolo 10 del decreto legislativo 38/2000 il quale, nell’introdurre un'importante novità, ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. Con questo articolo, il legislatore:
• ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali
• ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione
• ha istituito presso la banca dati dell’Inail un Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico
Le prestazioni erogate dall'Inail in caso di malattia professionale. L’Inail indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
Definizione di silicosi e asbestosi. La silicosi e l’asbestosi, malattie gravi e irreversibili dell’apparato respiratorio, sono disciplinate da una normativa ad hoc.Queste malattie devono essere contratte nell’esercizio delle lavorazioni indicate nell’apposita tabella allegato n. 8 al Testo Unico; a differenza di quanto disposto per le altre malattie professionali, non è richiesto che queste patologie siano contratte a causa delle lavorazioni esercitate in quanto si tratta di malattie tipiche delle lavorazioni stesse.
Nella valutazione del danno si deve tenere conto, oltre che della silicosi o della asbestosi, anche delle altre forme morbose dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio, pur se non provocate dalle stesse silicosi o asbestosi. Nelle altre malattie professionali, invece, la tutela assicurativa non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.
Non è previsto, per la denuncia, un termine massimo di indennizzabilità dalla data di cessazione dell’attività rischiosa.
La rendita per silicosi o asbestosi può essere revisionata per tutta la vita, non essendo prevista una scadenza ultima come per le altre malattie; è, inoltre, prevista una “rendita di passaggio”, come misura prevenzionale contro l’aggravamento della malattia.
Malattia professionale nelle cause di lavoro
Per dimostrare l'infortunio o la malattia professionale e avviare una causa di lavoro occorre presentare prove certe e rilevanti: sentenza della Cassazione
Nell’ambito di una causa di lavoro spetta al lavoratore produrre la prova che dimostri l’insorgenza di una malattia professionale, ma per determinare l’esistenza di un legame deve sussistere una ragionevole certezza. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15372 del 22 luglio 2015, precisa infatti che per confermare l’origine professionale della malattia deve occorrere un grado di probabilità diretto e rilevante.
Malattia professionale
Venendo ai fatti, il caso riguardava la malattia di un operaio che aveva adito il Tribunale di Benevento attribuendone la causa ollo svolgimento del suo lavoro. I giudici si erano pronunciati contro, così come la Corte d’Appello di Napoli (sentenza n. 7151/06) in risposta al ricorso degli eredi dell’operaio, nel frattempo deceduto. L’INAIL costituitosi in giudizio, nel chiedere il rigetto dell’impugnazione, evidenziava le contraddizioni nella ricostruzione dei fatti e rilevava la causa di morte (infarto) avvenuta presso l’abitazione e non durante l’attività lavorativa, preceduto da episodi di “dolore precordiale” accertati (soggetto invalido).
Infortunio sul lavoro
Come riscontrato dalla Corte d’Appello, solo durante il processo erano emersi i fatti che potevano legare le attività di lavoro alla causa dell’episodio infartuale, evento però non confermato dalla prova per testi ed escluso dalla CTU come di natura professionale. Il giudice di secondo grado, quindi, riteneva smentita la tesi dell’infortunio sul lavoro. La patologia non poteva farsi risalire all’attività svolta, come accertato dal CTU che ne aveva evidenziato la multifattorialità (obesità, ipertensione..).
Ricorso
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che i giudici di merito avessero rigettato la domanda per la mancanza, in ragione delle risultanze probatorie e della CTU, delle condizioni per riconoscere l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale, a causa di un accertamento di fatto che – in quanto adeguatamente motivato e corretto sotto il profilo dei principi di diritto in materia – si sottraeva alle generiche doglianze prospettate, non venendo illustrate, peraltro, le risultanze probatorie, in particolare con riguardo alla causa di lavoro della malattia, che dovrebbero incidere la statuizione della Corte d’Appello
Malattia professionale NUOVI ADEMPIMENTI 2016
• Mod. 101 R.A. (.pdf - 382 kb)
• Istruzioni per la compilazione del modulo cartaceo (.pdf - 334 kb)
Certificazione medica di malattia professionale (primo/continuativo/definitivo/riammissione in temporanea)
• Mod. 5ss bis (.pdf - 502 kb)
• Istruzioni per la compilazione (.pdf - 116 kb)
Denuncia/segnalazione di malattia (Art. 139 t.u.)
• Mod. 92 bis/Malattie di probabile/possibile origine lavorativa (.pdf - 164 kb)
Segnalazioni dai medici di famiglia (Convenzione Inail-Suva-Mmg)
• Scheda di segnalazione per possibile esposizione all'amianto in Svizzera dei lavoratori italiani (.pdf - 272 kb)
Moduli e modelli di supporto al servizio online di denuncia malattia professionale
Modulistica
• Cronologia delle versioni della denuncia di malattia professionale (.doc - 118 kb)
Aggiornamento: 22 marzo 2016
• File XML-Schema - Gestione Iaspa (.xsd - 20 kb)
Aggiornamento: 22 marzo 2016
• File XML-Schema - Gestione conto Stato (.xsd - 14 kb)
Aggiornamento: 22 marzo 2016
• XML-Schema e tabelle (.zip - 1,2 mb)
Aggiornamento: 22 marzo 2016
Moduli e modelli di supporto al servizio online di denuncia silicosi/asbestosi
Modulistica
• Cronologia delle versioni della denuncia silicosi/asbestosi (.doc - 114 kb)
Aggiornamento: 22 marzo 2016
• File XML-Schema - Gestione Iaspa (.xsd - 14 kb)
Aggiornamento: 22 marzo 2016
• File XML-Schema - Gestione conto Stato (.xsd - 12 kb)
Aggiornamento: 22 marzo 2016
• XML-Schema e Tabelle (.zip - 1,2 mb)
Aggiornamento: 22 marzo 2016
Manuali
• Manuale denuncia di malattia professionale 1.6 (.pdf - 3 mb)
Aggiornamento: 22 marzo 2016
• Manuale denuncia di silicosi/asbestosi 1.6 (.pdf - 3 mb)Aggiornamento: 22 marzo 2016
• Manuale certificati medici di malattia professionale 1.0 (.pdf - 1.3 mb)
Ultimo aggiornamento: 22 Marzo 2016
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