Infortuni in itinere le responsabilità del datore di lavoro
necessario che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per lavoro. Deve pertanto esistere un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.
Per capire quanto sia delicato e complesso il tema degli infortuni in itinere è sufficiente scorrere i dati raccolti dall’Inail in questi anni. Ad esempio dei 1246 infortuni con esito mortale denunciati nel 2015, ben 310 sono infortuni in itinere, di cui 271 con mezzo di trasporto.
Nell’intervento Incidenti in itinere. Obblighi e responsabilità del datore di lavoro, a cura dell’Ing. Daniele Longo (Coordinatore AIAS – Bari), si cerca di fare chiarezza su cosa siano gli incidenti in itinere, su cosa dice la legge e su cosa devono fare il lavoratore e il datore di lavoro.
L’intervento parte dalla definizione di infortunio e ricorda che l’assicurazione obbligatoria Inail
copre ogni incidente avvenuto per ‘causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
E si parla di «occasione di lavoro» e, dunque, non di infortunio «sul posto di lavoro» o «durante l’orario di lavoro». Infatti non è
necessario che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per lavoro. Deve pertanto esistere un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.
E gli incidenti in itinere sono quelli che
accadono ai lavoratori durante il tragitto che li conduce verso il luogo di lavoro e lungo il percorso inverso dopo aver lasciato il luogo di lavoro. Di norma ricadono in questa categoria di infortuni anche gli incidenti che avvengono mentre il lavoratore si sposta da un luogo di lavoro a un altro, ma solo se opera alle dipendenze di datori di lavoro diversi, e quelli che si verificano durante la pausa pranzo, lungo il tragitto che va dal luogo di lavoro a quello di ristoro e viceversa, ma solo se non esiste un servizio di mensa interna aziendale (oppure se per particolari esigenze la mensa non è idonea al caso specifico).
La relazione riporta poi alcune sentenze della cassazione sul riconoscimento o non riconoscimento dell’indennizzo.
Riguardo agli obblighi del datore di lavoro, viene poi presentata la figura del Mobility Manager, introdotta con il Decreto Interministeriale “Mobilità Sostenibile nelle Aree Urbane” del 27 marzo 1998. Una norma che ha come obiettivo la riduzione e razionalizzazione del traffico veicolare privato in itinere
con tutto quello che ne consegue sicuramente per la riduzione degli incidenti in itinere ma anche per preoccupazioni di tipo ambientale.
L’intervento presenta poi il Sistema di Gestione Sicurezza Stradale (ISO 39001:2016). Si ricorda che la norma, come riportato dall’UNI,
specifica i requisiti per il sistema di gestione in sicurezza del traffico stradale (RTS – Road traffic safety) per consentire a un’organizzazione che interagisce con il sistema del traffico stradale di ridurre le morti e le lesioni gravi dovute agli incidenti stradali sui quali può intervenire.
fonte: Repertoriosalute
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