INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI PER I PERCORSI FORMATIVI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

1.1 i soggetti “istituzionali”;
1.2 i soggetti “accreditati”;
1.3 gli Organismi Paritetici così come individuati dall’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1.1 SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI”

Sono soggetti “istituzionali”:
→ le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) Ministero della difesa;
c) Ministero della salute;
d) Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
e) Ministero dell’interno;
f) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
g) Università;
h) Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
i) INAIL;
j) INL;
k) Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;
l) Formez;
m) SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
n) Ordini e i collegi professionali regolamentati secondo le vigenti disposizioni 1

→ le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo
Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale.


Per le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede alle finalità del presente articolo,
nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.



1 Nota cisl Non si ritiene corretto considerare “soggetti formatori istituzionali”, in merito ai temi della salute e sicurezza sul lavoro, gli ordini e i collegi professionali, senza che vengano specificati quali (ritenendo che solo quelli con competenze specifiche in materia possono risultare in tale elenco). Medesima annotazione vale per il Corpo nazionale dei VV.FF., nei riguardi dei quali andrebbe precisato il perimetro di competenza . Valutazioni gruppo : non concorda con quanto esposto e aggiunge semplicemente “regolamentati secondo le vigenti disposizioni

1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI”

Sono soggetti formatori “accreditati” i soggetti formatori accreditati almeno presso una Regione o Provincia Autonoma in conformità al modello di accreditamento delle Regioni e Provincia autonoma, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009.
Per i corsi di cui al presente accordo è necessario che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata.


In deroga al periodo precedente, per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti
è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo
2 della parte I del presente accordo.

1.3 ORGANISMI PARITETICI E ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO O DEI LAVORATORI

Sono soggetti formatori gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/200 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo.
Inoltre, sono soggetti formatori le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori che compongono gli organismi paritetici inseriti nel suddetto repertorio.
Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.
Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

2. REQUISITI DEI DOCENTI

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo

3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto istruttore/allievi non superiore di
1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi);
d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;

e) verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento.3


4. VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI

In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali, a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi minimi:
→ dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
→ dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
→ elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
→ luogo e data della verifica finale;
→ sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
→ esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il
verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.


I verbali possono essere su supporto cartaceo o elettronico.

5. ATTESTAZIONI

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso - e contenente i seguenti elementi minimi:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
c) tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
d) modalità di erogazione del corso;
e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
f) data e luogo.


Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:
→ dati anagrafici dei partecipanti;
→ registro presenze dei partecipanti con firme;
→ elenco dei docenti con firme;
→ progetto formativo e programma del corso;
→ verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I.


Gli attestati rilasciati ai sensi del presente accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale.

3 Accolta la richiesta della CISL (“ Non si ritiene corretto che ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento
occorra, a differenza di una frequenza di almeno il 90% delle ore previste per i corsi di formazione e di abilitazione, il
100% delle presenze per i corsi di aggiornamento, rendendo evidenti da subito i limiti oggettivi di tale disposizione (considerato che su di un percorso formativo composto da più ore auspicare che ciascun discente non sia mai assente, è pura teoria). Si propone, pertanto, di uniformare la percentuale di frequenza al 90% anche per i corsi di aggiornamento.)

NOTA IMPORTANTE: QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE PAGINA AD OGGI E' DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO TRATTO DA UNA BOZZA DELL'ACCORDO STATO REGIONI IN CORSO DI APPROVAZIONE PERTANTO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE IN FASE DI APPROVAZIONE.

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