INDICAZIONI TECNICHE PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI PARTICOLARI SITUAZIONI DI CANTIERE

Il presente documento nasce con l’intenzione di fornire uno strumento sintetico ed agile a tutti i soggetti impegnati nella gestione della sicurezza nei lavori edili: imprese, coordinatori della sicurezza, organi di consulenza e di vigilanza.

 I tre temi trattati, il sollevamento in quota di carichi unitari e non mediante l’uso di forche, le interferenze durante l’utilizzo di gru a torre e i parapetti realizzati con elementi prefabbricati, sono stati scelti sulla base dell’esperienza dei tecnici degli organi di vigilanza e dei comitati paritetici dell’edilizia, che hanno identificato in essi alcune fra le maggiori criticità riscontrabili attualmente nelle attività di cantiere.
Un sentito ringraziamento va agli autori del documento e alle loro strutture di appartenenza, che hanno saputo ancora una volta dimostrare quanto possa essere produttiva e utile la collaborazione fra enti per offrire ai cittadini un servizio di qualità
Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte
Documento predisposto da:
Gruppo Regionale Edilizia (Franco Balsamo, Massimo Berutti, Mauro Bonifaci, Walter Lazzarotto, Stefano Nava)
CPT Torino (Mario Trapani)
Direzione Regionale del Lavoro (Maurizio Magri)

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SOLLEVAMENTO IN QUOTA DI CARICHI UNITARI E NON MEDIANTE L’USO DI FORCHE

MODALITÀ OPERATIVE PER L’USO DELLE FORCHE

Si danno le seguenti indicazioni tecniche riguardo il sollevamento in quota in condizioni di sicurezza con l’uso di forche quale accessorio di sollevamento. Il sollevamento al di fuori delle condizioni sotto riportate è possibile solo per il carico/scarico dai mezzi di trasporto a terra.

Relativamente al sollevamento in quota di materiali in cantiere mediante forche, in termini di sicurezza è prioritario riferirsi a due elementi:
- l’idoneità della “forca” quale accessorio di sollevamento,
- le caratteristiche del carico che deve essere sollevato.
La forca per il sollevamento rientra tra le “attrezzature da lavoro” di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08 e pertanto ad essa sono applicabili tutte le indicazioni di suddetto Titolo. Inoltre i provvedimenti normativi di recepimento della Direttiva Macchine, dapprima il D.P.R. 459/96 e successivamente il D.L. 17/10, regolamentano gli “accessori di sollevamento” e ne definiscono i relativi requisiti di sicurezza.
Ai fini delle presenti indicazioni tecniche infine si applicano le definizioni riportate nelle norme tecniche UNI
EN di riferimento (UNI EN 13155 “Attrezzature amovibili di presa del carico”; UNI EN ISO 445 “Pallet per la movimentazione di merci”). Si definiscono quindi:
Forche di sollevamento: attrezzatura costituita da due o più bracci fissati a un montante con un braccio superiore, essenzialmente usata per sollevare carichi su pallet o simili.
Dispositivo di presa positivo: dispositivo che crea una connessione meccanica diretta con il carico e che non si basa esclusivamente sull’attrito, l’aspirazione o l’adesione magnetica del carico.
Dispositivo di presa positivo secondario: dispositivo che trattiene i carichi in caso di guasto del mezzo di presa primario e che non si basa sull’attrito, l’aspirazione o l’adesione magnetica del carico.
Carico unitario: singolo articolo o insieme di elementi destinati ad essere trattati come un singolo articolo.
Carico non unitario: carico non avente i requisiti, tutti o in parte, del carico unitario.
Involucro termoretraibile: involucro di plastica avvolgente per carico unitario che, riscaldato si restringe per dare maggiore sicurezza e stabilità al carico.
Pallet riutilizzabile: pallet destinato ad essere usato per più cicli di utilizzo.
Pallet a perdere: pallet non riutilizzabile; pallet monouso: pallet destinato ad essere scartato dopo un solo ciclo di utilizzo.

Sollevamento carichi unitari

Il sollevamento-trasporto ai piani di lavoro eseguito con gli apparecchi di sollevamento, come la gru a torre, può essere effettuato per mezzo di una forca di sollevamento se sono soddisfatte le due seguenti condizioni.

1 La forca risponde ai criteri stabiliti dalla norma tecnica UNI EN 13155 (marcata “CE”); tale norma dispone che la forca sia dotata, tra l’altro, del “dispositivo di presa positivo” (per esempio catena, cinghia o barra) per impedire lo scivolamento del carico unitario dalle forche.

In alternativa alla tipologia di forca di cui sopra si ritiene possibile l’utilizzo di forche non fabbricate secondo la UNI EN 13155 ovvero di forche messe in commercio o utilizzate prima del 21 settembre

1996 (data di entrata in vigore della “vecchia Direttiva Macchine” D.P.R. n. 459/1996). 


Tali attrezzature devono essere rispondenti ai requisiti previsti dall’ Allegato V, Parte II, Punto 3.1.3 del D.Lgs. 81/2008, il quale recita testualmente: “gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura”. Le caratteristiche, desunte dalle indicazioni del fabbricante o da apposita progettazione da parte di tecnico abilitato, devono riguardare almeno :

identificazione del fabbricante;

l'identificazione del carico massimo di utilizzazione;

le condizioni normali di esercizio compresa l’utilizzo di dispositivi di ritenuta atti a evitare la caduta improvvisa dei carichi;

le prescrizioni per l'uso, il montaggio e la manutenzione.

Presa di carico unitario (pallet riutilizzabile più involucro termoretraibile/reggette) con forca dotata di dispositivo di presa primario (catena). Immagine tratta dalle linee guida Regione Lombardia.

2. Il carico può essere definito “unitario” se il materiale posto sul pallet è completamente avvolto da un involucro termoretraibile o da adeguate reggette; altre forme di imballaggio devono garantire i medesimi requisiti di sicurezza mantenendo in un unico blocco tutti gli elementi che compongono il carico (carico unitario). Le reggette, quando utilizzate, devono essere disposte sul carico in modo che ogni elemento presente sulle superfici esterne sia trattenuto da almeno una fascetta; in ogni caso sul carico devono essere poste almeno due fascette in senso orizzontale e due in senso verticale, opportunamente distanziate tra loro, per dare compattezza al sistema.

È opportuno che il datore di lavoro ottenga dal fornitore sufficienti garanzie di tenuta del sistema utilizzato per la confezione del materiale sui pallet (involucro e/o reggetta).

3. Il pallet deve essere di un tipo adatto al sollevamento in quota; questo genere di pallet è definito

come “pallet riutilizzabile” (generalmente è marcato con la lettera “H”); nel caso che il fornitore utilizzi pallet monouso sarà cura del datore di lavoro porre sotto di esso un pallet adatto al sollevamento in quota.


Sollevamento carichi non unitari

Il sollevamento ai piani di lavoro eseguito con gli apparecchi di sollevamento, come la gru a torre, di carichi non unitari dovrà essere effettuato per mezzo di una forca di sollevamento, come descritta precedentemente, dotata di un dispositivo di presa positivo secondario idoneo a impedire il rilascio del carico completo o di qualsiasi parte sfusa del carico. Il dispositivo di presa positivo secondario generalmente consiste in reti o gabbie che non devono avere aperture laterali o sul fondo maggiori di 50

mm (rete o griglia con maglia ≤ 50 mm).



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SOLLEVAMENTO SENZA L’USO DI FORCHE

I materiali sfusi, come mattoni e piastrelle, o più in generale i carichi non unitari, possono essere avviati al sollevamento-trasporto utilizzando contenitori come ad esempio ceste con base staccabile, cassoni o equivalenti; tali dispositivi (che non devono essere marcati “CE” in quanto non considerati accessori di sollevamento secondo la “Comunicazione della Commissione Europea del dicembre 2009 "Classification of equipment used for lifting loads with lifting machinery”) devono consentire deposito e trattenuta del materiale sfuso al loro interno e devono poter essere sollevati mediante adeguati punti di aggancio o sostegno.

Qualsiasi dispositivo venga utilizzato è necessario accertarsi che sia corredato dalle

informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale, o dall’uso ragionevolmente prevedibile dello stesso. In particolare dovrebbero essere, come minimo, fornite informazioni su portata e caratteristiche dimensionali.

INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Per le operazioni di sollevamento e’ necessario informare, formare e addestrare i lavoratori addetti relativamente ai seguenti argomenti:

condizioni d’impiego delle attrezzature, caratteristiche del carico da sollevare, situazioni anormali prevedibili,rischi a cui gli addetti sono esposti, modalità d’uso in sicurezza.

Il presente approfondimento è stato estrapolato dal Documento predisposto da:

Gruppo Regionale Edilizia (Franco Balsamo, Massimo Berutti, Mauro Bonifaci, Walter Lazzarotto, Stefano Nava) CPT Torino (Mario Trapani) Direzione Regionale del Lavoro (Maurizio Magri)

INTERFERENZE DURANTE L’UTILIZZO DI GRU A TORRE

La movimentazione dei materiali in quota e le interferenze durante l’utilizzo di gru a torre, quali apparecchi di sollevamento nei cantieri temporanei e mobili, costituiscono un problema di particolare importanza per gli aspetti di sicurezza.

Il presente documento, che si aggiunge alla letteratura già presente in materia,

ha l’obiettivo di fornire un ausilio tecnico sintetico rivolto agli addetti ai lavori per affrontare correttamente il problema.

Le possibili interferenze con i movimenti del braccio della gru, possono essere quelle dovute a:

presenza di strutture fisse nell’area o al contorno del cantiere,

presenza di altre gru o altre attrezzature mobili operanti nello stesso spazio aereo, presenza di linee o impianti elettrici con parti attive.

Le interferenze comportano rischi che devono essere analizzati e valutati

dal/dai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) o esecuzione (CSE) in sede di pianificazione dell’organizzazione del/dei cantiere e nella scelta delle misure di sicurezza da adottare, a partire dalla corretta scelta del tipo di apparecchio di sollevamento (es. aspetti prestazionali, dimensioni e ingombri). Qualora non siano presenti i coordinatori sarà cura dei datori di lavoro delle imprese interessate provvedere alla gestione delle interferenze sopracitate.

DISTANZE DI SICUREZZA DA STRUTTURE FISSE O MOBILI

La possibile collisione contro strutture fisse o mobili, presenti nelle aree interne ed esterne al cantiere, comporta il rischio di instabilità del mezzo e del carico.

Nel caso di più gru operanti nella stessa area, per evitare il rischio di collisione è necessario installarle in modo che i rispettivi bracci ruotino a quote differenti e che le due torri si trovino ad una distanza superiore alla somma delle lunghezze dei rispettivi bracci o, se ciò non fosse possibile, adottando tutte le misure alternative di cui al paragrafo seguente “Presenza di altre gru operanti nello stesso spazio aereo”.

In presenza di gru installate sullo stesso binario, il rischio di collisione durante la loro operatività, tra le due torri o tra la torre della gru più alta e il braccio della gru più bassa, deve essere eliminato installando sul binario, per ogni gru, i limitatori elettrici sulla traslazione e i respingenti o adottando sistemi automatici anti interferenza e anticollisione.

Per evitare il rischio di collisione del braccio con le strutture adiacenti, fisse o mobili, occorre installare la gru considerando la flessibilità delle sue strutture: fermo restando le indicazioni del fabbricante della macchina, in linea generale come indicazione di buona tecnica, la distanza di sicurezza da osservare è di almeno 2 metri, misurata tra gli ostacoli e ogni punto della gru a rischio di collisione (ad esempio, punta del braccio, zavorra di controbraccio) ad esclusione della distanza dal gancio nella posizione di fine corsa superiore che deve essere almeno di 2,50 metri, qualora siano presenti lavoratori sul piano di lavoro sottostante la gru.

Distanze di sicurezza da strutture fisse o mobili.

Esposizione al vento



Ferme restando le indicazioni del fabbricante, nelle fasi inattive le gru devono essere collocate in modo che possano ruotare liberamente sotto l’azione del vento; per le gru che hanno la possibilità di ripiegare il braccio, tale opzione può garantire la libera rotazione durante la fase inattiva.

Per i casi in cui non sia possibile adottare le soluzioni indicate, è necessario utilizzare

blocchi meccanici e occorre procedere a specifici calcoli di stabilità (ribaltamento e resistenza) della gru.

PRESENZA DI ALTRE GRU OPERANTI NELLO STESSO SPAZIO AEREO



L’interferenza da considerare riguarda le gru che operano sia nello stesso cantiere, anche traslanti sullo stesso binario o su binari separati, e sia in cantieri adiacenti.

Il rischio di interferenza tra i bracci e le relative funi di sollevamento, in sede di predisposizione del cantiere o dei cantieri, dovrebbe essere evitato installando le gru a una distanza superiore alla somma delle lunghezze dei rispettivi bracci.

Quando tale predisposizione non risulta possibile è necessario prendere misure

appropriate; tali misure prevedono condizioni minime legate all’installazione delle gru e all’adozione di prescrizioni di tipo organizzativo, come da Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 novembre 1984 – Prot. N. 22856/PR-1 e delle Linee guida del Ministero della Sanità - ISPESL, edizione 2001 “Adeguamento al D.Lgs. 359/99 per il settore edilizio movimentazione dei carichi e sollevamento persone”. Di seguito sono riportate tali misure, relative sia all’installazione sia alle procedure di utilizzo.

Installazione delle gru interferenti

a. La distanza minima tra le gru deve essere tale da evitare comunque l'interferenza delle funi e dei carichi della gru più alta con la controbraccio della gru più bassa, pertanto tale distanza deve sempre essere superiore alla somma tra la lunghezza utile del braccio, relativa alla gru posta ad altezza maggiore, e la lunghezza della controbraccio, relativa alla gru posta all'altezza inferiore. Tale accorgimento elimina i rischi causati dall’ impossibilità di avere la completa visibilità anche del movimento della controbraccio a durante il sollevamento-trasporto del carico. Nel caso in cui non sia possibile la configurazione sopra riportata, occorre predisporre un sistema automatico anti

interferenza o anticollisione, e un sistema di comunicazione o segnalazione della particolare condizione d’impianto.

Gru interferenti – distanza di sicurezza tra le due gru (d = b+c+x; d: distanza minima tra le due gru, b:freccia della gru più alta, c: controbraccio a della gru più bassa, x: franco di sicurezza per le eventuali oscillazioni del carico).


Adozione di misure organizzative



b. Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneità delle manovre nelle zone di interferenza.

c. I manovratori delle gru devono poter comunicare tra loro direttamente, informandosi preventivamente

relativamente alle manovre che si accingono a compiere. La comunicazione diretta tra i manovratori può essere realizzata per esempio con l’uso apparecchi radio rice-trasmittenti o telefoni cellulari o in subordine con un adeguato codice di segnali che dia garanzia di ricezione di messaggi
d. Ai manovratori devono essere date precise istruzioni per iscritto, sulle zone di interferenza, sulle priorità delle manovre, sulle modalità di comunicazione e sul posizionamento del mezzo, ivi compreso braccio e carico, nelle fasi di inattive del mezzo.

Per la definizione delle modalità operative di cui alle lettere a), b), c) e d) è necessario l’intervento del coordinatore per la sicurezza, ove nominato.

Nel caso di più apparecchi di sollevamento interferenti, operanti in cantieri adiacenti, l’osservanza delle misure di cui alle lettere a), b), c) e d) deve avvenire mediante l’azione concordata dei rispettivi coordinatori per la sicurezza consistente in specifiche prescrizioni operative, supportate da accordi tra le aziende interessate.


PRESENZA DI LINEE O IMPIANTI ELETTRICI CON PARTI ATTIVE.

Quando si eseguono lavori in prossimità di parti elettricamente attive è necessario rispettare almeno una delle precauzioni previste nell’articolo 117 del D.Lgs. 81/2008 e indicate di seguito:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive ad opera dell’ente gestore per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;

c) rispettare la distanza di sicurezza previste nell’allegato IX del D.lgs. 81/2008.

L’installazione a distanza di sicurezza da parti attive è la soluzione prioritaria; ove ciò non sia possibile tale distanza di sicurezza può essere anche garantita da adeguati sistemi automatici anti interferenza o anticollisione.

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P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

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Il presente Piano di sicurezza e coordinamento ( PSC) è redatto ai sensi dell'art. 100 , c. 1, del D.Lgs. n. 81/08 in conformità a quanto disposto dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza. 
L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità. 


Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:

identificazione e descrizione dell'opera

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:

relazione sulle prescrizioni organizzative;

lay-out di cantiere; (da inserire a vostra cura)

analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;
coordinamento dei lavori, tramite:

pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT da inserire a vostra cura) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;

prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività altrimenti incompatibili;

stima dei costi della sicurezza;

organizzazione del servizio di pronto soccorso,antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze.

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