Impresa familiare, obblighi INAIL

obbligo di tutele del Codice Unico della Sicurezza sul lavoro anche alle imprese familiari, con effetti su premi INAIL e rendita ai superstiti.

Con la sentenza n. 20406/2017, la Corte di Cassazione ha chiarito che le disposizioni di sicurezza per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale previste dal decreto legislativo n. 81/2008 (Codice Unico della Sicurezza) si applicano anche altre imprese familiari. Questo significa che il premio INAIL è dovuto anche per i collaboratori dell’impresa familiare e che, in caso di decesso per infortunio sul lavoro, deve essere riconosciuto alla moglie del collaboratore deceduto la costituzione della rendita.
Con la stessa sentenza la Cassazione ha stabilito anche il diritto dell’INAIL alla rivalsa, nel caso in cui il titolare non abbia predisposto adeguate misure di sicurezza, anche se con il collaboratore familiare non c’è rapporto di subordinazione.
Il caso
Nel caso in esame, i giudici hanno riconosciuto alla titolare di un’impresa familiare, coniuge del lavoratore deceduto per infortunio professionale, il diritto alla costituzione della rendita come superstite, confermando la compensazione con quanto richiesto dall’INAIL a titolo di rivalsa per i premi non versati come datrice di lavoro.
A partire dalla considerazionbe che la Corte Costituzionale, con sentenza 476/87, aveva dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4 del Dpr 1124/65 nella parte in cui non prevedeva l’inclusione dei partecipanti all’impresa familiare tra i soggetti assicurabili INAIL, la decisione è stata motivata ricordando che:
·        la legge prevede che la titolarità dei poteri di organizzazione e gestione anche in materia di sicurezza sul lavoro rimangono in capo all’imprenditore;
·        alla titolarità dei poteri di organizzazione e gestione posti in capo all’imprenditore corrisponde simmetricamente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza a favore dei partecipanti che prestano l’attività soggetta a rischio assicurabile;
·        i partecipanti all’impresa familiare che prestano la loro opera in maniera continuativa nella stessa impresa rientrano comunque tra i soggetti assicurabili INAIL.

TESTO DELLA SENTENZA:

CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 20406 depositata il 25 agosto 2017

RILEVATO

Che G. T. chiese al tribunale di Venezia la condanna dell’I.n.a.i.l. alla corresponsione in proprio favore della rendita ai superstiti a seguito del decesso per infortunio sul lavoro del proprio coniuge G. B. (collaboratore dell’impresa familiare di cui la T. era titolare) avvenuto a seguito di caduta da un’altezza di circa sei metri, il 19 settembre 2005, mentre lo stesso si apprestava a sistemare alcune parti di un magazzino;

che, posto che l’I.n.a.i.l. agì in riconvenzionale in via di rivalsa ex artt. 10 e 11 del t.u. n. 1125/1965 relativamente all’esborso corrispondente all’importo della rendita, il tribunale accertò la fondatezza di entrambe le domande e dichiarò compensati gli opposti crediti;

che, proposto appello dalla sola T., la Corte d’appello di Venezia con la sentenza n. 417/2011 ha riformato la sentenza di primo grado solo riguardo alla pronuncia di compensazione, confermando, l’accertamento del primo giudice la reciproca condanna delle parti;

che avverso tale sentenza G. T. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, rispettivamente riferiti a : violazione o falsa applicazione dell’art. 3 del d.p.r. 547/1955 per l’insussistenza nel caso di specie di un rapporto di lavoro subordinato dell’infortunato con la ditta Dimas di cui la T. era titolare, posto che si trattava di collaborazione interna ad impresa familiare; violazione o falsa applicazione dell’art. 11 d.p.r. 1124/1965 derivante dall’insussistenza del rapporto di lavoro che è presupposto della responsabilità civile richiesta dall’azione di rivalsa; vizio di motivazione incidente sulla identificazione della normativa in concreto applicata alla fattispecie; violazione o falsa applicazione degli artt. 436, 329 e 346 cod.proc.civ. derivante dalla circostanza che la Corte territoriale aveva accolto la domanda di rivalsa proposta in riconvenzionale dall’I.n.a.i.l in assenza di appello incidentale;

che l’I.n.a.i.l. ha opposto difese con controricorso;

che il P.G. in data 27 marzo 2017 ha richiesto il rigetto del ricorso;

che è stata depositata memoria da G. T.;

CONSIDERATO

Che i primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto fondati sul comune presupposto della inapplicabilità all’impresa familiare- ipotesi incontestamente ravvisata nel caso di specie- dei principi che regolano gli obblighi di prevenzione e sicurezza nel rapporto di lavoro subordinato, sono infondati;

che,infatti, questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che l’impresa familiare, introdotta nel codice civile, all’art. 230 bis, dall’art. 89 della legge 151/1979, appartiene solo al suo titolare che assume la qualifica di imprenditore e con essa i poteri di gestione e di organizzazione del lavoro ( vd. Cass. 7223/2004; 9897/2003);

che i familiari che partecipano all’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. in quanto prestano opera manuale oppure opera assimilabile sono soggetti assicurati obbligatoriamente in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 476 del 10 dicembre 1987 ;

che, dunque, a seguito di tale sentenza della Corte costituzionale, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa anche ai familiari collaboratori nell’impresa familiare che prestano attività al di fuori di un reale rapporto subordinato o societario e, quindi, proprio in quanto tale erano esclusi dal novero dell’art. 4 del t.u. 1124/1965;

che, tuttavia, dalla peculiarità del rapporto giuridico in esame non deriva l’assenza di responsabilità del titolare dell’impresa familiare in caso di infortunio laddove si provi che lo stesso sia venuto meno agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di carattere precauzionale;

che in tal senso, in particolare, si è espressa questa Corte di cassazione laddove ha enunciato il principio secondo cui (Cass. 4, 21 agosto 2007, n. 34995, Nacci; 8094/1994; 2261/1978), il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 262 del 1996, innovando rispetto alla formulazione originaria della norma, pone l’accento, ai fini dell’individuazione della figura del datore di lavoro, non tanto sulla titolarità del rapporto di lavoro, quanto sulla responsabilità dell’impresa, sull’esistenza di poteri decisionali;

che, quindi, occorre porre l’attenzione precipuamente sulla situazione di fatto: alla titolarità dei poteri di organizzazione e gestione corrisponde simmetricamente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza e tale ordine concettuale si rinviene implicitamente, nello stesso richiamato art. 2, per ciò che riguarda la definizione della figura del lavoratore, caratterizzata, nel suo nucleo essenziale, dalla condizione di dipendenza, di subordinazione rispetto ad altri che assume su di sé la gestione della prestazione;

che, peraltro, contrariamente all’assunto della ricorrente le espresse previsioni del d.lgs. 81/2008 non hanno avuto l’effetto di costituire per la prima volta i suddetti obblighi a carico del titolare dell’impresa familiare, giacché questa Corte ha, invece, avuto modo di precisare che in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dall’art. 32, comma primo, lett. b) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dall’art. 13, comma decimo, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dagli artt. 20 e 21, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303) e quelle, più gravemente punite, oggi contemplate per il datore di lavoro dall’art. 68, comma primo, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (recante “Attuazione dell’art. 1 L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), (vd. Cass. Sez. III pen. n.41367/2008; 35946/2010);

che, data la correttezza della ricostruzione dell’impianto normativo fatta propria dalla sentenza impugnata è evidente che è del tutto assente il vizio di motivazione adombrato dalla ricorrente;

che, infine, è infondato anche il quarto motivo dal momento che l’In.a.i.I., ai sensi dell’art. 100 cod.proc.civ., non avrebbe dovuto né potuto proporre alcun appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto fondate sia la domanda di costituzione della rendita ai superstiti proposta dalla T. che l’azione di rivalsa proposta dall’Inali facendo operare una sorta di compensazione;

che pertanto il ricorso va respinto;

che le spese vengono regolate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per  esborsi, spese generali nella misura del 15% ed spese accessorie)


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