IL SISTEMA DELLA PREVENZIONE NEI LAVORI PUBBLICI

Le regole generali

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La modalità di realizzazione delle grandi opere pubbliche avviene attraverso due istituti giuridici:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.
Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con  previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione, la nomina del RL spetta alla stazione appaltante.

La Notifica Preliminare

Anche per i cantieri relativi alla realizzazione di grandi opere pubbliche vige l’obbligo, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per il committente o il RL di presentare la notifica on-line di inizio lavoro ed i successivi aggiornamenti, da inviare alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti tramite sezione telematica.

I Piani di sicurezza e riconoscimento dei costi della sicurezza



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Gli adempimenti previsti in materia di Pianificazione della Sicurezza relativi alla Realizzazione di Opere
Pubbliche sono espressamente indicati in sede di Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 131 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), in cui sono
evidenziati i principali strumenti di Piano:
• Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
• Piano Operativo di Sicurezza (POS), con funzione di piano complementare di dettaglio del PSC.
I Piani di Sicurezza formano parte integrante del Contratto di Appalto o di Concessione, e i relativi oneri
evidenziati in sede di Gara non possono essere soggetti a ribasso.
In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al
punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa
affidataria deve corrispondere ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza (art. 97 c. 3-bis del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed art. 118 c. 4, 2° periodo del D. Lgs. 163/06).
Gravi e ripetute violazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro sono ritenuti gravi
inadempimenti contrattuali e di conseguenza possono comportare la risoluzione del Contratto d’appalto. Le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il committente/responsabile dei lavori, l’impresa affidataria, le imprese esecutrici, i subappaltatori, il direttore/ responsabile di cantiere (dirigenti), gli assistenti (preposti), il CSE, il DL, ciascuno secondo il proprio ruolo e le competenze possedute e secondo gli obblighi e responsabilità agli stessi conferiti dalle disposizioni normative ed elencati tra gli adempimenti contrattuali, vigilano e controllano il rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza.
Il soggetto che sottoscrive il contratto d’appalto con il Committente è l’impresa affidataria, fatta eccezione per i consorzi diversamente disciplinati dall’art. 89, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
I contenuti minimi dei piani di sicurezza sono indicati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08.

Verifiche sul Piano di Sicurezza e Coordinamento e sul Fascicolo dell’opera

Prima dell’appalto dei lavori è necessario applicare la procedura di verifica del Piano di Sicurezza e Coordinamento; il RL (RUP) procede in contraddittorio con il CSP, il CSE se già nominato, e il progettista/i a verificare la conformità alla normativa vigente del piano stesso, allegato al progetto esecutivo. In caso di appalto integrato la verifica ha per oggetto il Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto definitivo.
La verifica riguarda fra l’altro:
a) la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
b) la congruenza con le scelte progettuali in materia di sicurezza, valutando l'idoneità dei criteri utilizzati e l’efficacia delle soluzioni adottate in termini di eliminazione o riduzione dei rischi;
c) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati grafici e descrittivi, previsti dalle norme
cogenti, con particolare riferimento al lay-out di cantiere ed alle attività interferenti che richiedono supporto grafico- descrittivo;
d) la presenza della stima analitica dei costi complessivi della sicurezza, suddivisa e correlata alle singole categorie di lavoro (prevalenti, scorporabili, subappaltabili) così come definite nel capitolato speciale d’appalto, al fine di consentire l’individuazione delle aliquote dei costi della sicurezza collegate ai singoli lavori e far sì che il Committente/RL (RUP) possa assicurare quanto previsto all’art. 100, comma 6-bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
e) la rispondenza del fascicolo tecnico alle future esigenze di manutenzione e gestione dell’opera, con correlata dichiarazione di impegno dell’ Impresa Affidataria a consegnare al committente o a RL (RUP) gli as-built costruttivi.

Qualificazione delle Imprese

Fatta salva la qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare d’appalto per la realizzazione dei contratti pubblici di lavori di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e al D.P.R. 207/10, il Committente o RUP/RL, secondo quanto disposto nell’art. 90, c. 9, lett. a) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., deve verificare l’Idoneità Tecnico Professionale dell’Impresa Affidataria e delle Imprese Esecutrici.
Tale verifica non deve limitarsi ad accertare la presenza della documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; ciò che si richiede al committente che affida i lavori in appalto è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un’ottica economica, in ordine al
possesso delle capacità professionali e dell’esperienza di coloro che sono chiamati ad operare in cantiere ad
esempio prendendo in esame i seguenti aspetti:
• possesso del Rating di Legalità;
• adozione di un modello Responsabilità Sociale d’Impresa;
• requisiti tecnico-professionali;
• capacità organizzativa e gestionale;
• adeguata dotazione di risorse materiali ed umane formate, informate e addestrate, esperienza
lavorativa pregressa…);
• applicazione del CCNL coerente con l’attività oggetto dell’appalto;
• presenza di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro certificato o asseverato ( per es. BS
18001 o UNI-INAIL).
Questa è una condizione preliminare necessaria che riveste particolare importanza per il conseguimento di elevati standards di sicurezza. L’esito di tale verifica deve essere documentato.
L’Impresa Affidataria ha il dovere di comunicare al Committente o RL (RUP), in forma scritta, l’avvenuta attestazione di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle Imprese Esecutrici e di trasmetterne la relativa documentazione. Spetta al Committente o RL (RUP), dopo aver verificato l’idoneità tecnicoprofessionale anche delle Imprese Subappaltatrici, aggiornare prontamente il CSE sulla totalità dei contratti autorizzati o stipulati con le singole imprese esecutrici, congiuntamente alla attestazione degli obblighi di
verifica di congruenza di cui all’art. 97 c. 3 lett. b) e art. 101 c. 3. Del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Accesso di imprese e lavoratori in cantiere

La gestione del controllo degli accessi in cantiere, un tema che richiama il concetto di “regolarità” dei rapporti fra le imprese e tra queste e i propri dipendenti, deve essere affrontato nel Capitolato Speciale d’Appalto, ove devono essere specificati i requisiti, gli strumenti, le condizioni necessarie a effettuare controlli efficaci sull’accesso delle maestranze e deve essere individuato il soggetto che gestisce il sistema di controllo. In base alla modalità scelta per la realizzazione dell’opera, è un compito che può essere in capo al
Committente / RL, che ne sostiene direttamente i costi; ovvero in capo a General Contractor / Concessionario / Impresa Affidataria. In quest’ultima ipotesi il Committente /RL (RUP) deve mettere a disposizione adeguate risorse per l’operatività del sistema di controllo degli accessi: il CSP, in sede di predisposizione del PSC, stima e valuta i costi, i quali saranno considerati oneri della sicurezza da non sottoporre al ribasso d’asta.
Accesso delle imprese e dei lavoratori in cantiere In apposito capitolo all’ interno del Capitolato Speciale di Appalto è specificata la documentazione (contratti
di lavoro subordinato e autonomo, elenco nominativo delle persone autorizzate, libro matricola, elenco delle principali attrezzature, apprestamenti e macchinari presenti in cantiere, ecc.) da produrre e consegnare al Committente o RL (RUP) e all’Impresa Affidataria e da aggiornare almeno mensilmente. Il DL e il CSE devono avere accesso a tale documentazione e al sistema informatico di registrazione delle presenze.
L’aggiornamento dell’elenco dei nominativi dei lavoratori destinati al cantiere deve essere fatto mediante il sistema informativo di cantiere, con opportuna sollecitudine, per scongiurare la possibilità, ad esempio, che possano essere avviati al cantiere lavoratori di cui non è stata verificata la formazione ed informazione.
Senza entrare nei dettagli di come può essere strutturato il sistema informatico, la cui scelta è legata al contesto del singolo cantiere, si tenga conto che oggigiorno ci sono tecnologie web based (piattaforma o portale che dir si voglia) che possono registrare le informazioni (e ne tengono quindi traccia consultabile) a partire dal caricamento dati effettuato da PC, tablet o smartphone e che possono caricare le informazioni indispensabili ( anagrafica, impresa di appartenenza, ecc., ma anche formazione ed abilitazioni conseguite) su tesserini personali con chip di memoria; informazioni che possono essere consultate e gestite, per mezzo
di appositi lettori, direttamente durante le verifiche in cantiere.

Redazione del POS

principali strumenti previsti dalla normativa ai fini della raccolta delle informazioni necessarie a descrivere l’organizzazione dell’Impresa e per comunicare la regolarità dei dipendenti sono il DVR, il DURC e, per quanto riguarda l’opera specifica, il POS (Piano Operativo di Sicurezza).



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I DL delle Imprese redigono il Piano Operativo di Sicurezza (POS) in stretta collaborazione col proprio
Servizio di Prevenzione e Protezione, dopo aver condotto una attenta analisi di tutte le informazioni utili al suo sviluppo, in particolare del PSC e del progetto esecutivo delle attività e delle lavorazioni assegnate, e di eventuali ulteriori documenti concernenti la pianificazione dei lavori o delle sue fasi.
Per la verifica dell’idoneità dei POS, il CSE provvede alla compilazione di una scheda, sulla base delle indicazioni contenute nell’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sulle eventuali richieste aggiuntive evidenziate dal PSC. L’esito della verifica di idoneità (o meno) del POS è comunicata all’impresa interessata ed all’impresa affidataria.


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