IL REGISTRO DEI CONTROLLI NELLA SCUOLA

REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN WORD

In base a quanto previsto art. 6 comma 2 DPR 151/11 e dall’art. 46 del D. Lgs. 81/08 è necessario dotarsi di strumenti di controllo antincendio da documentarsi in caso di controllo. Il Registro è strutturato nelle seguenti parti:

 

A.  seziona anagrafica riportante i dati significativi della scuola
B.  indicazione dei criteri seguiti per la scelta del personale incaricato dei controlli
C.  le modalità degli interventi previsti per ciascun gruppo (sistema, attrezzatura, impianto antincendio)
D.  scheda degli interventi per ciascun gruppo (sistema, attrezzatura, impianto antincendio)
E.  cronologia degli interventi distinti per gruppo(sistema, attrezzatura, impianto antincendio)
F.  documentazione inerente la formazione e le esercitazioni antincendio.

Il Registro contiene le schede precompilate (da compilarsi a cura degli addetti incaricati dal Dirigente Scolastico – sorveglianza) e i verbali e i rapporti di verifica a cura delle ditte manutentrici (controllo).

RIFERIMENTI NORMATIVI
 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 integrato con il D.Lgs. n. 106/2009
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
SEZIONE VI – GESTIONE DELLE EMERGENZE
 
Art. 43 – Disposizioni generali
 
1.        Ai  fini  degli  adempimenti  di  cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a)    organizza   i   necessari  rapporti  con  i  servizi  pubblici competenti   in   materia   di  primo  soccorso,  salvataggio,  lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b)    designa  preventivamente  i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c)    informa  tutti  i  lavoratori  che possono essere esposti a un pericolo   grave   e  immediato  circa  le  misure  predisposte  e  i comportamenti da adottare;
d)    programma   gli  interventi,  prende  i  provvedimenti  e  dà istruzioni  affinché  i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo grave e immediato  che  non  può essere  evitato,  possano  cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e)     adotta   i   provvedimenti   necessari   affinché   qualsiasi lavoratore,  in  caso  di  pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza  o  per  quella  di  altre persone e nell'impossibilita' di contattare  il  competente  superiore  gerarchico,  possa prendere le misure  adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2.    Ai  fini  delle  designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore  di  lavoro  tiene  conto  delle dimensioni dell'azienda e dei rischi  specifici  dell'azienda  o  della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3.    I  lavoratori  non  possono,  se  non  per giustificato motivo, rifiutare  la  designazione.  Essi  devono  essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle  dimensioni  e  dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.
 
Art. 46 – Prevenzione incendi
 
1.    La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
2.    Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
3.    Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N) e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera h), del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139(N), con Decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni Direzione regionale dei Vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo Decreto contiene le procedure per l’espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente Decreto Legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l’attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Restano ferme le rispettive competenze di cui all’articolo 13.
 
DPR 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n. 122)
 
Art. 6 – Obblighi connessi con l’esercizio delle attività
1.       Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del D. Lgs. 09/04/08 n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2.       I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili delle attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
 
Estratto dalle Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica di cui al D.M. 26.08.92
 
Art. 12 - Norme di esercizio
A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.
12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.
12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
12.2. E' fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.
12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.
12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.
12.5.I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.
12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.
12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.
12.10 Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.



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fonte: sicurscuola pordenone

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