Il rapporto fra il manutentore e gli altri soggetti della sicurezza

I rapporti tra il lavoratore autonomo che fa manutenzione in un luogo di lavoro e altri soggetti della sicurezza aziendale: datore di lavoro, preposto, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, imprese appaltatrici, altri lavoratori autonomi.


La Camera di Commercio di Padova ha elaborato delle miniguide per l’applicazione del D.Lgs. n.81/2008 nelle manutenzioni nei luoghi di lavoro. Miniguide, a cura del Prof. Ing. Guido Cassella e dell’Avv. Giovanni Scudier, che eillustrano i rapporti tra i vari soggetti coinvolti, con riferimento agli obblighi di ciascuno. Questi i titoli esplicativi delle guide:
- I rapporti tra il datore di lavoro «ospitante» (il committente) e il manutentore (il lavoratore autonomo);
- I rapporti del lavoratore autonomo manutentore con il preposto all’attività del luogo di lavoro «ospitante»;
- Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls) del luogo di lavoro «ospitante»;
- I rapporti del lavoratore autonomo manutentore con un’altra impresa appaltatrice;
- I rapporti del lavoratore autonomo manutentore con altro lavoratore autonomo.
MANUTENZIONE NEL LUOGO DI LAVORO:

I RAPPORTI TRA IL DATORE DI LAVORO "OSPITANTE" (IL COMMITTENTE) E IL MANUTENTORE (IL LAVORATORE AUTONOMO)

L’accesso di un lavoratore autonomo all’interno di un luogo di lavoro, per l’esecuzione di lavori di manutenzione, rappresenta una delle situazioni più delicate ai fini della sicurezza e salute di quel luogo di lavoro, perché introduce elementi e situazioni di rischio del tutto nuovi ed estranei alla tipica attività aziendale che lì normalmente si svolge.

Per questo motivo la normativa sulla sicurezza dedica particolare attenzione a questa problematica, coinvolgendo sia il datore di lavoro "ospitante", cioè il committente, sia il lavoratore autonomo "ospitato", cioè il manutentore, in una serie di obblighi sia sostanziali che formali e documentali.

QUANDO sorgono questi obblighi?

QUALI NORME regolano queste situazioni?

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE quali obblighi ha? IL LAVORATORE AUTONOMO quali obblighi ha?


QUANDO?

Tutte le volte che un lavoratore autonomo entra in un luogo di lavoro altrui per svolgere una prestazione lavorativa affidatagli dal datore di lavoro committente.

Ciò comprende:

 Qualsiasi luogo di lavoro, cioè qualsiasi luogo in cui vi siano lavoratori che svolgono attività per conto di un datore di lavoro: quindi, a) non fa differenza la tipologia di datore di lavoro committente (impresa industriale, artigianale, commerciale, agricola; ente pubblico; studio professionale; ecc.); b) non soltanto lo stabilimento, il magazzino, lo studio professionale, ma anche qualsiasi altro luogo riconducibile al proprio ciclo produttivo in cui il datore di lavoro committente chieda al lavoratore autonomo di andare a svolgere la prestazione, purchè si tratti di luogo di cui il datore di lavoro committente abbia la disponibilità giuridica (sedi distaccate, depositi non presidiati, impianti tecnologici esterni, piazzali, ecc.);

 Qualsiasi tipologia di contratto tra il committente e il lavoratore autonomo che abbia ad oggetto l’affidamento di lavori, servizi o forniture comportanti lo svolgimento di una prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi, a) non soltanto contratti qualificati dalle parti come contratti di appalto o di prestazione d’opera, ma anche noli, forniture con posa, interventi di riparazione o di ripristino, interventi di emergenza, ecc.; b) non soltanto contratti scritti, ma anche contratti conclusi verbalmente; c) non soltanto contratti aventi una durata significativa, ma anche contratti per interventi brevi o del tutto occasionali;

 Qualsiasi tipologia di prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi: a) non soltanto lavori di qualsiasi tipo, ma anche servizi e forniture; b) non soltanto prestazioni per le quali sono necessarie abilitazioni e qualifiche particolari (impianti, ecc.) ma tutte le tipologie di prestazioni



QUALI NORME?

La norma fondamentale di riferimento è l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008; tra le altre norme di questo Decreto, vanno ricordati l’art. 18 (obblighi del datore di lavoro) e l’art. 21 (obblighi del lavoratore autonomo)

Nota bene: se la prestazione lavorativa ha per oggetto lavori edili (VEDI TABELLA),

queste norme vanno combinate con il Titolo IV del medesimo Decreto e in particolare, per quanto riguarda il committente, con l’art. 90.


IL DATORE DI LAVORO "OSPITANTE" (IL COMMITTENTE)

La normativa dà particolare importanza, e pone particolari obblighi, alla figura del committente, perché è il soggetto che "mette in moto" e poi "gestisce" l’intero meccanismo. Ed infatti è il datore di lavoro committente il soggetto che:

decide di affidare a un terzo estraneo alla propria struttura lavorativa lo svolgimento di una prestazione da eseguire all’interno del proprio luogo di lavoro: questo significa che il datore di lavoro, il quale avrà già disciplinato tutte le regole di sicurezza del proprio luogo di lavoro (VEDI TABELLA SEPARATA: valutazione dei rischi, adozione delle misure di prevenzione e protezione, formazione e informazione dei propri lavoratori, fornitura dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature e macchine idonee, vigilanza, ecc.), decide di introdurre nel luogo di lavoro dei RISCHI NUOVI E DIVERSI, che sono i rischi propri dell’attività lavorativa svolta dal lavoratore autonomo manutentore (l’uso di macchine o sostanze particolari e pericolose, ad esempio); al tempo stesso, il datore di lavoro "ospitante" sa di esporre il lavoratore autonomo ai rischi (che per il lavoratore autonomo sono RISCHI NUOVI E DIVERSI) tipici del luogo di lavoro in cui si svolgerà la prestazione;

sceglie il lavoratore autonomo che eseguirà quella prestazione;

disciplina le condizioni contrattuali, tempi e modalità di esecuzione della prestazione, prezzo;

controlla la prestazione del lavoratore autonomo e il rispetto delle condizioni contrattuali.

Per questo motivo, sono molti gli obblighi che gravano sul datore di lavoro committente.

 Verificare l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare.

SCOPO: Il lavoratore autonomo non va scelto soltanto in base alla sua bravura, né soltanto in base al suo costo; deve essere scelto anche in base alla sua capacità di lavorare rispettando le regole di sicurezza. Per i lavori edili, la verifica si esegue secondo l’Allegato XVII del Decreto 81; per gli altri appalti, un decreto non ancora emanato detterà la modalità per questa verifica e nel frattempo la verifica si esegue mediante: a) acquisizione del certificato di iscrizione CCIAA; b) acquisizione dell’autocertificazione del lavoratore autonomo di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale. SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

 Fornire al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’ospitante in relazione alla propria attività lavorativa.

SCOPO: Non si tratta di una generica trasmissione di dati qualsiasi, ma di informazioni "dettagliate" che riguardano specificamente "l’ambiente" in cui il lavoratore autonomo si troverà a lavorare, per renderlo consapevole delle situazioni di rischio presenti e delle misure di prevenzione previste.

SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro.

 Cooperare con il lavoratore autonomo all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’intervento del lavoratore autonomo, e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi.

SCOPO: attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare sia i lavoratori che si trovano nel luogo di lavoro che "ospita" il lavoratore autonomo (esposti ai RISCHI NUOVI E DIVERSI connessi all’attività che questo porta all’interno del luogo di lavoro) sia lo stesso lavoratore autonomo (esposto ai RISCHI NUOVI E DIVERSI che trova nel luogo in cui si reca a lavorare).

Secondo la normativa, il datore di lavoro committente "promuove" la cooperazione e il coordinamento: fa capo a lui, cioè, l’obbligo di attivarsi per raggiungere questo obiettivo (e lo fa attraverso un documento apposito, il DUVRI: vedi punto seguente); tuttavia, il lavoratore autonomo che veda una inerzia del datore di lavoro committente su questo punto non può disinteressarsene, ma deve anzi attivarsi per quello faccia quanto gli compete. SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

 Redigere, salve le eccezioni previste dalla legge (TABELLA), un DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo alla specifica attività affidata al lavoratore autonomo, contenente le misure adottate per eliminare o, se ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell’ospitante e il lavoratore autonomo.

SCOPO: colmare il vuoto derivante dal fatto che i rischi da interferenza, legati alla presenza del lavoratore autonomo in un luogo di lavoro altrui, non sono disciplinati né nelle regole di sicurezza dell’ospitante, né in quelle dell’ospitato, in quanto sono rischi non noti e non abituali né per l’uno, né per l’altro. SANZIONE: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

 Indicare nel contratto, a pena di nullità dello stesso, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze; questi costi non sono soggetti a ribasso.

SCOPO: dare un valore anche economico e quindi un prezzo alle misure di sicurezza aggiuntive che il lavoratore autonomo deve adottare oltre a quelle già proprie della sua attività lavorativa; evitare che la competizione economica tra i possibili affidatari si svolga sul terreno della sicurezza sacrificando la sicurezza e salute dei soggetti tutelati.

SANZIONE: nullità del contratto.

 Allegare il DUVRI al contratto.

SCOPO: attribuire esplicita e formale rilevanza anche contrattuale all’osservanza degli obblighi di sicurezza; ne consegue che la violazione delle regole previste nel DUVRI costituisce a tutti gli effetti anche un inadempimento contrattuale, esattamente come un ritardo nella consegna o una cattiva esecuzione del lavoro.

 Aggiornare il DUVRI in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

SCOPO: assicurare la tutela effettiva dei lavoratori anche durante lo svolgimento della prestazione del lavoratore autonomo, introducendo le necessarie modifiche se richiesto dalla modifica della prestazione o delle condizioni di essa, evitando che il Documento sia soltanto una mera formalità priva di reale utilità.

 informare e formare sui contenuti del DUVRI i lavoratori interessati.

 attuare le misure di prevenzione e coordinamento previste nel DUVRI, ad esempio acquistando i dispositivi di protezione individuale necessari (che potrebbero essere dispositivi prima non esistenti, perché si tratta di rischio nuovo) e fornendoli in dotazione ai lavoratori.

 Vigilare sull’applicazione delle misure previste dal DUVRI, o comunque sulle misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI. Questo obbligo non è espressamente previsto dall’art. 26, ma è un obbligo tipicamente proprio del datore di lavoro, il quale deve vigilare sull’applicazione delle regole di sicurezza nel luogo di lavoro (eventualmente tramite la struttura gerarchica dei dirigenti e dei preposti). Naturalmente, la vigilanza nei confronti dei propri lavoratori sul rispetto da parte loro delle misure viene esercitata nelle forme tipiche (ivi compreso il ricorso al sistema disciplinare), mentre nei confronti del lavoratore autonomo si tradurrà, in caso di violazioni delle misure di prevenzione da parte di quest’ultimo, in provvedimenti di natura contrattuale legati alla esistenza di un inadempimento contrattuale del lavoratore autonomo rispetto alle obbligazioni contrattuali che su di esso incombono (penali se previste, risoluzione del contratto, ecc.).

 Su richiesta, consegnare tempestivamente copia del DUVRI al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

SANZIONE: ammenda da 2.000 a 4.000 euro.



IL LAVORATORE AUTONOMO

Gli obblighi del lavoratore autonomo sono sostanzialmente speculari a quelli del datore di lavoro ospitante, e possono essere così riassunti:

 Possedere l’idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori, servizi e forniture che vengono richiesti dal committente (evitando tra l’altro le conseguenze di una autocertificazione non veritiera).

 Recepire le dettagliate informazioni fornitegli dal datore di lavoro committente sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’ospitante in relazione alla propria attività lavorativa, e tenerne conto nell’esercizio della propria prestazione.

 Cooperare con il datore di lavoro committente all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, eventualmente attivandosi nel caso in cui il datore di lavoro committente non "promuova" tali attività

 Recepire ed applicare il DUVRI e le misure in esso contenute per eliminare o, se non possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell’ospitante e il lavoratore autonomo.

 Indicare nel contratto, a pena di nullità dello stesso, i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze; questi costi non sono soggetti a ribasso.

 Verificare (o esigere) che il DUVRI sia allegato al contratto, pena la nullità dello stesso con il venir meno dei conseguenti diritti.

 Collaborare ai fini dell’aggiornamento del DUVRI in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture, informando preventivamente il datore di lavoro committente di tutte le eventuali modifiche rispetto alla prestazione pattuita o alle condizioni inizialmente previste di esecuzione del lavoro.

 Rispettare rigorosamente le misure previste dal DUVRI, o comunque le misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI.

 Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l’indicazione del committente.



Naturalmente, in caso di infortunio, se la violazione degli obblighi elencati ha un nesso causale con l’evento ne potrà derivare la responsabilità penale anche per il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose.

I RAPPORTI DEL LAVORATORE AUTONOMO MANUTENTORE CON UN’ALTRA IMPRESA APPALTATRICE

L’accesso di un lavoratore autonomo all’interno di un luogo di lavoro, per l’esecuzione di lavori di manutenzione, rappresenta una delle situazioni più delicate ai fini della sicurezza e salute di quel luogo di lavoro, perché introduce elementi e situazioni di rischio del tutto nuovi ed estranei alla tipica attività aziendale che lì normalmente si svolge.

Per questo motivo la normativa sulla sicurezza dedica particolare attenzione a questa problematica.

Può naturalmente verificarsi, che in occasione dell’intervento del lavoratore autonomo all’interno di un luogo di lavoro sia presente in quello stesso luogo anche un’altra impresa appaltatrice, interessata alla stessa attività manutentiva, oppure perché sta svolgendo in quel luogo un’altra prestazione.

In questi casi, si pone l’esigenza di disciplinare non soltanto la presenza del lavoratore autonomo, ma anche la contemporanea presenza di un altro soggetto esterno, ed i rapporti tra queste due diverse entità.


QUANDO sorgono questi obblighi?

QUALI NORME regolano queste situazioni?


QUANDO?

Tutte le volte che un lavoratore autonomo entra in un luogo di lavoro altrui, per svolgere una prestazione lavorativa affidatagli dal committente.

Ciò comprende:

 Qualsiasi luogo di lavoro, cioè qualsiasi luogo in cui vi siano lavoratori che svolgono attività per conto di un datore di lavoro: quindi, a) non fa differenza la tipologia di datore di lavoro committente (impresa industriale, artigianale, commerciale, agricola; ente pubblico; studio professionale; ecc.); b) non soltanto lo stabilimento, il magazzino, lo studio professionale, ma anche qualsiasi altro luogo riconducibile al proprio ciclo produttivo in cui il datore di lavoro committente chieda al lavoratore autonomo di andare a svolgere la prestazione, purché si tratti di luogo di cui il datore di lavoro committente abbia la disponibilità giuridica (sedi distaccate, depositi non presidiati, impianti tecnologici esterni, piazzali, ecc.);

 Qualsiasi tipologia di contratto tra il committente e il lavoratore autonomo che abbia ad oggetto l’affidamento di lavori, servizi o forniture comportanti lo svolgimento di una prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi, a) non soltanto contratti qualificati dalle parti come contratti di appalto o di prestazione d’opera, ma anche noli, forniture con posa, interventi di riparazione o di ripristino, interventi di emergenza, ecc.; b) non soltanto contratti scritti, ma anche contratti conclusi verbalmente; c) non soltanto contratti aventi una durata significativa, ma anche contratti per interventi brevi o del tutto occasionali;

 Qualsiasi tipologia di prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi: a) non soltanto lavori di qualsiasi tipo, ma anche servizi e forniture; b) non soltanto prestazioni per le quali sono necessarie abilitazioni e qualifiche particolari (impianti, ecc.) ma tutte le tipologie di prestazioni

QUALI NORME?

La norma fondamentale di riferimento è l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, che disciplina gli appalti all’interno del luogo di lavoro.

In particolare, l’art. 26 disciplina il caso in cui il datore di lavoro decide di affidare a un terzo estraneo alla propria struttura lavorativa lo svolgimento di una prestazione da eseguire all’interno del proprio luogo di lavoro, come è appunto tipicamente nel caso delle manutenzioni.

In tale situazione, il datore di lavoro, il quale avrà già disciplinato tutte le regole di sicurezza del proprio luogo di lavoro (VEDI TABELLA SEPARATA: valutazione dei rischi, adozione delle misure di prevenzione e protezione, formazione e informazione dei propri lavoratori, fornitura dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature e macchine idonee, vigilanza, ecc.), decide di introdurre nel luogo di lavoro dei RISCHI NUOVI E DIVERSI, che sono i rischi propri dell’attività lavorativa svolta dal lavoratore autonomo manutentore (l’uso di macchine o sostanze particolari e pericolose, ad esempio); al tempo stesso, il datore di lavoro "ospitante" sa di esporre il lavoratore autonomo ai rischi (che per il lavoratore autonomo sono RISCHI NUOVI E DIVERSI) tipici del luogo di lavoro in cui si svolgerà la prestazione.

Per questa ragione, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a fornire al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’ospitante in relazione alla propria attività lavorativa, ma anche (e soprattutto) a cooperare con il lavoratore autonomo all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’intervento del lavoratore autonomo, e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi.

Sempre secondo l’art. 26, il datore di lavoro committente "promuove" la cooperazione e il coordinamento: fa capo a lui, cioè, l’obbligo di attivarsi per raggiungere questo obiettivo, e lo fa, salve le eccezioni previste dalla legge (VEDI TABELLA), attraverso un documento apposito, il DUVRI.

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo alla specifica attività affidata al lavoratore autonomo, contenente le misure adottate per eliminare o, se ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell’ospitante e il lavoratore autonomo.

Con il DUVRI, in sostanza, viene colmato il vuoto derivante dal fatto che i rischi da interferenza, legati alla presenza del lavoratore autonomo in un luogo di lavoro altrui, non sono disciplinati né nelle regole di sicurezza dell’ospitante, né in quelle dell’ospitato, in quanto sono rischi non noti e non abituali né per l’uno, né per l’altro.

Il DUVRI deve essere naturalmente aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture, per assicurare la tutela effettiva dei lavoratori anche durante lo svolgimento della prestazione del lavoratore autonomo, introducendo le necessarie modifiche se richiesto dalla modifica della prestazione o delle condizioni di essa, evitando che il Documento sia soltanto una mera formalità priva di reale utilità.

Il datore di lavoro deve naturalmente informare e formare sui contenuti del DUVRI i lavoratori interessati, ed attuare le misure di prevenzione e coordinamento in esso previste, ad esempio acquistando i dispositivi di protezione individuale necessari (e prima non esistenti, perché si tratta di rischio nuovo) e fornendoli in dotazione ai lavoratori.

Infine, deve vigilare sull’applicazione delle misure previste dal DUVRI, o comunque sulle misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI.

I RAPPORTI DEL LAVORATORE AUTONOMO MANUTENTORE CON ALTRO LAVORATORE AUTONOMO

L’accesso di un lavoratore autonomo all’interno di un luogo di lavoro, per l’esecuzione di lavori di manutenzione, rappresenta una delle situazioni più delicate ai fini della sicurezza e salute di quel luogo di lavoro, perché introduce elementi e situazioni di rischio del tutto nuovi ed estranei alla tipica attività aziendale che lì normalmente si svolge.

Per questo motivo la normativa sulla sicurezza dedica particolare attenzione a questa problematica.

Può naturalmente verificarsi, che in occasione dell’intervento del lavoratore autonomo all’interno di un luogo di lavoro sia presente in quello stesso luogo anche un altro lavoratore autonomo, interessato alla stessa attività manutentiva, oppure perché sta svolgendo in quel luogo un’altra prestazione.

In questi casi, si pone l’esigenza di disciplinare non soltanto la presenza del lavoratore autonomo, ma anche la contemporanea presenza di un altro soggetto esterno, ed i rapporti tra queste due diverse entità.


QUANDO sorgono questi obblighi?

QUALI NORME regolano queste situazioni?


QUANDO?

Tutte le volte che un lavoratore autonomo entra in un luogo di lavoro altrui, per svolgere una prestazione lavorativa affidatagli dal committente.

Ciò comprende:

 Qualsiasi luogo di lavoro, cioè qualsiasi luogo in cui vi siano lavoratori che svolgono attività per conto di un datore di lavoro: quindi, a) non fa differenza la tipologia di datore di lavoro committente (impresa industriale, artigianale, commerciale, agricola; ente pubblico; studio professionale; ecc.); b) non soltanto lo stabilimento, il magazzino, lo studio professionale, ma anche qualsiasi altro luogo riconducibile al proprio ciclo produttivo in cui il datore di lavoro committente chieda al lavoratore autonomo di andare a svolgere la prestazione, purché si tratti di luogo di cui il datore di lavoro committente abbia la disponibilità giuridica (sedi distaccate, depositi non presidiati, impianti tecnologici esterni, piazzali, ecc.);

 Qualsiasi tipologia di contratto tra il committente e il lavoratore autonomo che abbia ad oggetto l’affidamento di lavori, servizi o forniture comportanti lo svolgimento di una prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi, a) non soltanto contratti qualificati dalle parti come contratti di appalto o di prestazione d’opera, ma anche noli, forniture con posa, interventi di riparazione o di ripristino, interventi di emergenza, ecc.; b) non soltanto contratti scritti, ma anche contratti conclusi verbalmente; c) non soltanto contratti aventi una durata significativa, ma anche contratti per interventi brevi o del tutto occasionali;

 Qualsiasi tipologia di prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi: a) non soltanto lavori di qualsiasi tipo, ma anche servizi e forniture; b) non soltanto prestazioni per le quali sono necessarie abilitazioni e qualifiche particolari (impianti, ecc.) ma tutte le tipologie di prestazioni

QUALI NORME?

La norma fondamentale di riferimento è l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, che disciplina gli appalti all’interno del luogo di lavoro.

In particolare, l’art. 26 disciplina il caso in cui il datore di lavoro decide di affidare a un terzo estraneo alla propria struttura lavorativa lo svolgimento di una prestazione da eseguire all’interno del proprio luogo di lavoro, come è appunto tipicamente nel caso delle manutenzioni.

In tale situazione, il datore di lavoro, il quale avrà già disciplinato tutte le regole di sicurezza del proprio luogo di lavoro (VEDI TABELLA SEPARATA: valutazione dei rischi, adozione delle misure di prevenzione e protezione, formazione e informazione dei propri lavoratori, fornitura dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature e macchine idonee, vigilanza, ecc.), decide di introdurre nel luogo di lavoro dei RISCHI NUOVI E DIVERSI, che sono i rischi propri dell’attività lavorativa svolta dal lavoratore autonomo manutentore (l’uso di macchine o sostanze particolari e pericolose, ad esempio); al tempo stesso, il datore di lavoro "ospitante" sa di esporre il lavoratore autonomo ai rischi (che per il lavoratore autonomo sono RISCHI NUOVI E DIVERSI) tipici del luogo di lavoro in cui si svolgerà la prestazione.

Per questa ragione, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a fornire al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’ospitante in relazione alla propria attività lavorativa, ma anche (e soprattutto) a cooperare con il lavoratore autonomo all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’intervento del lavoratore autonomo, e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi.

Sempre secondo l’art. 26, il datore di lavoro committente "promuove" la cooperazione e il coordinamento: fa capo a lui, cioè, l’obbligo di attivarsi per raggiungere questo obiettivo, e lo fa, salve le eccezioni previste dalla legge (VEDI TABELLA), attraverso un documento apposito, il DUVRI.

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo alla specifica attività affidata al lavoratore autonomo, contenente le misure adottate per eliminare o, se ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell’ospitante e il lavoratore autonomo.

Con il DUVRI, in sostanza, viene colmato il vuoto derivante dal fatto che i rischi da interferenza, legati alla presenza del lavoratore autonomo in un luogo di lavoro altrui, non sono disciplinati né nelle regole di sicurezza dell’ospitante, né in quelle dell’ospitato, in quanto sono rischi non noti e non abituali né per l’uno, né per l’altro.

Il DUVRI deve essere naturalmente aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture, per assicurare la tutela effettiva dei lavoratori anche durante lo svolgimento della prestazione del lavoratore autonomo, introducendo le necessarie modifiche se richiesto dalla modifica della prestazione o delle condizioni di essa, evitando che il Documento sia soltanto una mera formalità priva di reale utilità.

Il datore di lavoro deve naturalmente informare e formare sui contenuti del DUVRI i lavoratori interessati, ed attuare le misure di prevenzione e coordinamento in esso previste, ad esempio acquistando i dispositivi di protezione individuale necessari (e prima non esistenti, perché si tratta di rischio nuovo) e fornendoli in dotazione ai lavoratori.

Infine, deve vigilare sull’applicazione delle misure previste dal DUVRI, o comunque sulle misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI.

I RAPPORTI TRA LAVORATORE AUTONOMO E ALTRO LAVORATORE AUTONOMO

Come esposto in premesse, può verificarsi il caso per cui in occasione dell’intervento del lavoratore autonomo all’interno di un luogo di lavoro sia presente in quello stesso luogo anche altro lavoratore autonomo, interessato alla stessa attività manutentiva, oppure perché sta svolgendo in quel luogo un’altra prestazione.

Anche in questa eventualità la norma di riferimento è l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

In questo caso, tuttavia, il datore di lavoro non potrà limitarsi a disciplinare le singole situazioni riguardanti i soggetti esterni presenti all’interno del luogo di lavoro, con particolare riferimento ai RISCHI NUOVI E DIVERSI introdotti rispettivamente dall’uno e dall’altro; particolare attenzione, infatti, dovrà essere rivolta da parte del datore di lavoro ai rapporti che potranno intercorrere tra le due entità.

La situazione, così come appena descritta, è disciplinata dall’art. 26, comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008: "Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva."

In sostanza, il datore di lavoro "ospitante" e i lavoratori autonomi presenti all’interno del luogo di lavoro dovranno cooperare al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare sia i lavoratori che si trovano nel luogo di lavoro che "ospita" i lavoratori autonomi (esposti ai RISCHI NUOVI E DIVERSI connessi all’attività che i lavoratori autonomi portano all’interno del luogo di lavoro) sia gli stessi lavoratori autonomi (esposti ai RISCHI NUOVI E DIVERSI che trovano nel luogo in cui si recano a lavorare). E’ bensì vero, infatti, che la norma parla letteralmente di coordinamento tra i "datori di lavoro" e di lavori "delle diverse imprese", ma ragioni logiche e sistematiche impongono di ritenere che tale attività vada svolta anche quando i soggetti esterni presenti siano tutti lavoratori autonomi.

Naturalmente il DUVRI, ossia il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo alla specifica attività affidata ai lavoratori autonomi, dovrà essere aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture al fine di assicurare la tutela effettiva dei lavoratori durante lo svolgimento della prestazione dei lavoratori autonomi.

I RAPPORTI DEL LAVORATORE AUTONOMO MANUTENTORE CON IL PREPOSTO ALL’ATTIVITA’ DEL LUOGO DI LAVORO "OSPITANTE"

L’accesso di un lavoratore autonomo all’interno di un luogo di lavoro, per l’esecuzione di lavori di manutenzione, rappresenta una delle situazioni più delicate ai fini della sicurezza e salute di quel luogo di lavoro, perché introduce elementi e situazioni di rischio del tutto nuovi ed estranei alla tipica attività aziendale che lì normalmente si svolge.

Per questo motivo la normativa sulla sicurezza dedica particolare attenzione a questa problematica.

Un ruolo molto importante, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza durante la esecuzione delle attività del Manutentore all’interno di un luogo di lavoro altrui, spetta al Preposto che opera in quel luogo di lavoro; e questo a causa della funzione che egli riveste all’interno della struttura aziendale e dei compiti che la legge gli attribuisce.


QUANDO sorgono questi obblighi?

QUALI NORME regolano queste situazioni? CHI E’ IL PREPOSTO?

Il PREPOSTO quali obblighi ha?


QUANDO?

Tutte le volte che un lavoratore autonomo entra in un luogo di lavoro altrui, in cui si trova il preposto, per svolgere una prestazione lavorativa affidatagli dal committente datore di lavoro del preposto.

Ciò comprende:

 Qualsiasi luogo di lavoro, cioè qualsiasi luogo in cui vi siano lavoratori che svolgono attività per conto di un datore di lavoro: quindi, a) non fa differenza la tipologia di datore di lavoro committente (impresa industriale, artigianale, commerciale, agricola; ente pubblico; studio professionale; ecc.); b) non soltanto lo stabilimento, il magazzino, lo studio professionale, ma anche qualsiasi altro luogo riconducibile al proprio ciclo produttivo in cui il datore di lavoro committente chieda al lavoratore autonomo di andare a svolgere la prestazione, purché si tratti di luogo di cui il datore di lavoro committente abbia la disponibilità giuridica (sedi distaccate, depositi non presidiati, impianti tecnologici esterni, piazzali, ecc.);

 Qualsiasi tipologia di contratto tra il committente e il lavoratore autonomo che abbia ad oggetto l’affidamento di lavori, servizi o forniture comportanti lo svolgimento di una prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi, a) non soltanto contratti qualificati dalle parti come contratti di appalto o di prestazione d’opera, ma anche noli, forniture con posa, interventi di riparazione o di ripristino, interventi di emergenza, ecc.; b) non soltanto contratti scritti, ma anche contratti conclusi verbalmente; c) non soltanto contratti aventi una durata significativa, ma anche contratti per interventi brevi o del tutto occasionali;

 Qualsiasi tipologia di prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi: a) non soltanto lavori di qualsiasi tipo, ma anche servizi e forniture; b) non soltanto prestazioni per le quali sono necessarie abilitazioni e qualifiche particolari (impianti, ecc.) ma tutte le tipologie di prestazioni

QUALI NORME?

La norma fondamentale di riferimento è l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, che disciplina gli appalti all’interno del luogo di lavoro.

Le altre norme da ricordare sono l’art. 2, che dà la definizione del preposto, e l’art. 19 che ne disciplina gli obblighi.

In particolare, l’art. 26 disciplina il caso in cui il datore di lavoro decide di affidare a un terzo estraneo alla propria struttura lavorativa lo svolgimento di una prestazione da eseguire all’interno del proprio luogo di lavoro, come è appunto tipicamente nel caso delle manutenzioni.

In tale situazione, il datore di lavoro, il quale avrà già disciplinato tutte le regole di sicurezza del proprio luogo di lavoro (VEDI TABELLA SEPARATA: valutazione dei rischi, adozione delle misure di prevenzione e protezione, formazione e informazione dei propri lavoratori, fornitura dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature e macchine idonee, vigilanza, ecc.), decide di introdurre nel luogo di lavoro dei RISCHI NUOVI E DIVERSI, che sono i rischi propri dell’attività lavorativa svolta dal lavoratore autonomo manutentore (l’uso di macchine o sostanze particolari e pericolose, ad esempio); al tempo stesso, il datore di lavoro "ospitante" sa di esporre il lavoratore autonomo ai rischi (che per il lavoratore autonomo sono RISCHI NUOVI E DIVERSI) tipici del luogo di lavoro in cui si svolgerà la prestazione.

Per questa ragione, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a fornire al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’ospitante in relazione alla propria attività lavorativa, ma anche (e soprattutto) a cooperare con il lavoratore autonomo all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’intervento del lavoratore autonomo, e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi.

Sempre secondo l’art. 26, il datore di lavoro committente "promuove" la cooperazione e il coordinamento: fa capo a lui, cioè, l’obbligo di attivarsi per raggiungere questo obiettivo, e lo fa, salve le eccezioni previste dalla legge (VEDI TABELLA), attraverso un documento apposito, il DUVRI.

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo alla specifica attività affidata al lavoratore autonomo, contenente le misure adottate per eliminare o, se ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell’ospitante e il lavoratore autonomo.

Con il DUVRI, in sostanza, viene colmato il vuoto derivante dal fatto che i rischi da interferenza, legati alla presenza del lavoratore autonomo in un luogo di lavoro altrui, non sono disciplinati né nelle regole di sicurezza dell’ospitante, né in quelle dell’ospitato, in quanto sono rischi non noti e non abituali né per l’uno, né per l’altro.

Il DUVRI deve essere naturalmente aggiornato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture, per assicurare la tutela effettiva dei lavoratori anche durante lo svolgimento della prestazione del lavoratore autonomo, introducendo le necessarie modifiche se richiesto dalla modifica della prestazione o delle condizioni di essa, evitando che il Documento sia soltanto una mera formalità priva di reale utilità.

Il datore di lavoro deve naturalmente informare e formare sui contenuti del DUVRI i lavoratori interessati, ed attuare le misure di prevenzione e coordinamento in esso previste, ad esempio acquistando i dispositivi di protezione individuale necessari (e prima non esistenti, perché si tratta di rischio nuovo) e fornendoli in dotazione ai lavoratori.

Infine, deve vigilare sull’applicazione delle misure previste dal DUVRI, o comunque

sulle misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI. E’ in questa fase che entra in campo la figura del preposto.


CHI E’ IL PREPOSTO?

Secondo l’art. 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008, il Preposto è "la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Si tratta del capo reparto, del capo squadra, del soggetto che "sovraintende" all’attività lavorativa esercitando poteri gerarchici e funzionali nei confronti degli altri lavoratori; ai fini della sicurezza egli riveste dunque una fondamentale funzione di "controllo".


GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Nell’ambito degli obblighi previsti dall’art. 19 del Decreto 81 in capo al preposto in caso di manutenzioni svolte da lavoratore autonomo all’interno del luogo di lavoro vanno qui ricordati principalmente i seguenti:

 sovrintendere all’applicazione delle disposizioni contenute nel DUVRI e comunque delle regole volte a disciplinare la presenza del lavoratore autonomo. SCOPO: assicurare che non soltanto le "normali" regole di sicurezza aziendale, ma anche le misure contenute nel DUVRI, pur essendo misure destinate a disciplinare soltanto il periodo dell’appalto, ricevano effettiva applicazione; si tratta del resto di misure che, proprio perché non connesse alla abituale attività dei lavoratori, potrebbero rimanere più facilmente sulla carta.

SANZIONE: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro.

 richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

SANZIONE: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro.

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

SANZIONE: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro.

 astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

SANZIONE: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro.

 segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

SCOPO: assicurare l’effettività della tutela e se necessario l’aggiornamento del DUVRI quando le misure previste e adottate si rivelino inadeguate alla prova dei fatti dando origine a condizioni di pericolo.

fonte: Camera di Commercio di Padova

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