I RIFIUTI COSTITUITI DA DPI USATI

Rapporto CENTRO NAZIONALE DEI RIFIUTI E DELL’ECONOMIA CIRCOLARE - ISPRA


Ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), è definito come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più  rischi  suscettibili  di minacciarne la sicurezza o la salute  durante  il  lavoro, nonchè  ogni  complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Nell’ambito dell’emergenza sanitaria al virus SARS-Cov-2, tra le azioni volte al contenimento dell’infezione è ampiamente diffuso l’utilizzo di mascherine e guanti, anche nelle azioni quotidiane non direttamente collegate all’attività lavorativa. Nell’attuale contesto, il termine DPI, anche se in modo improprio rispetto alla definizione normativa, viene pertanto largamente utilizzato come sinonimo di mascherine e guanti, a prescindere dallo specifico scopo di utilizzo e dalla specifica tipologia. Ad esempio, in base alla normativa vigente, non sono DPI le "mascherine chirurgiche" o "igieniche" sprovviste di filtro di cui alla norma UNI EN 14683, comunemente impiegate in ambito sanitario e nell'industria alimentare. Queste infatti appartengono alla categoria dei dispositivi medici e non proteggono l'operatore, bensì il paziente o l'alimento dalle possibili contaminazioni.
Ai fini della classificazione dei rifiuti, a prescindere dal fatto che tali materiali rientrino nella definizione di DPI, rimane comunque valido il concetto che gli stessi si configurano come materiali filtranti e/o protettivi.
Tenuto conto di quanto sopra riportato, nel presente documento il termine DPI, pur se in modo non del tutto proprio, verrà utilizzato secondo l’accezione che ne viene comunemente data nell’attuale fase emergenziale.
 
 
Come è noto, la classificazione di un rifiuto è un onere del produttore che è chiamato ad individuare il pertinente codice dell’elenco europeo dei rifiuti e a valutare, qualora ne ricadano le condizioni, la sussistenza di pericolosità. L’attribuzione del codice è attuata applicando la procedura e i criteri stabiliti nel paragrafo “ELENCO DEI RIFIUITI” dall’allegato alla decisione 2000/532/CE e, pertanto “per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
-     identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio, un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla

lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti è da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo
08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.
-     Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
-     Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
-     Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase”.
Tenuto conto della procedura sopra indicata, si può rilevare come la classificazione si basi sull’individuazione dell’attività generatrice, per alcune tipologie di rifiuti, e della funzione che rivestiva il prodotto d’origine, per altre tipologie (ad esempio, per i rifiuti di imballaggio, qualsiasi sia la loro origine, si fa sempre riferimento alla voce 15 01 dell’elenco europeo).
 
 
1.1 Classificazione  dei DPI usati in condizioni ordinarie
Il criterio di individuazione del codice relativo ai rifiuti costituiti da DPI usati è quello della funzione del prodotto, tenuto conto che tale fattispecie di rifiuto non è ascrivibile ad uno specifico settore produttivo ovvero ad una specifica fonte ma può, indifferentemente, essere generato nell’ambito di un qualunque settore economico. Più in particolare, questi rifiuti possono essere ricondotti al capitolo 15, sub-capitolo 15 02 dell’elenco europeo e, nello specifico, alla seguente coppia di voci specchio:
-     15 02 02*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
-     15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.
Il capitolo 15 individua, infatti, tipologie di rifiuti comuni a tutte le attività (imballaggi e, per l’appunto, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi) e i relativi codici vanno utilizzati a prescindere dal settore di origine a meno che non sia diversamente specificato nell’elenco. Quest’ultima precisazione appare opportuna, in quanto i rifiuti costituiti da DPI, possono essere anche ricondotti al capitolo 18, relativo al settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca
collegate ed, in particolare, facendo riferimento alle attività di diagnosi, trattamento e prevenzione
delle malattie negli esseri umani e tenendo conto delle disposizioni contenute nel DPR 254/2003, ai seguenti codici del sub-capitolo 18 01:
-     18 01 03*: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
-     18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici).
La tabella 4.2 dell’allegato I al DPR 254/2003 riporta un elenco delle tipologie di rifiuti sanitari e la relativa  classificazione;  in  tale  elenco,  rientrano  i  guanti  monouso,  gli  indumenti  protettivi,  le mascherine, che sono da intendersi pericolosi e, quindi classificati con il codice 18 01 03* (articolo 2, comma 1, lettera d) del DPR) “presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
2a)  provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico”.
 
 
1.2 Orientamenti  di classificazione  dei DPI usati prodotti nell’ambito dell’emergenza  COVID – 19
 
 
1.2.1 DPI usati prodotti dalle utenze domestiche
Nell’ambito dello stato di emergenza sanitaria nazionale connessa all’infezione da virus SARS-Cov-2, indicazioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti costituiti da DPI usati sono pervenute dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. In particolare, l’ISS, sulla base di quanto contenuto nel Rapporto COVID-19, n. 3/2020, indica che i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, tenuto conto del fatto che  il DPR 254/2003, all’art. 2 comma 1, individua come (punto d) “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”… (lettera 2a) “i rifiuti che “provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati”.
Indicazioni per il conferimento e la gestione dei suddetti rifiuti, nonché di quelli provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria, sono state fornite dalla Commissione europea, dall’ISS1 e dal SNPA2 che individuano il medesimo approccio.
In particolare, a meno che sul territorio non siano state organizzate specifiche modalità, le procedure individuate sono:
 
 
1) Abitazioni dove risiedono persone malate o positive al tampone o in quarantena obbligatoria
a)   Interruzione della raccolta differenziata
b)   Conferimento di tutti i rifiuti nell’indifferenziato
c)   Utilizzo di almeno due sacchetti, uno dentro l’altro
d)   Adeguata chiusura del sacco, non toccare i rifiuti e il sacco con le mani nude, non schiacciare il sacco, evitare l’accesso ad animali

e)   Conferimento del sacco secondo le modalità in vigore sul territorio per la raccolta dei rifiuti indifferenziati
 
 
2) Abitazioni dove non risiedono persone malate o positive al tampone o in quarantena obbligatoria
a)   Prosecuzione delle consuete modalità di raccolta differenziata
b)   Conferimento di fazzoletti, rotoli di carta mascherine, guanti monouso nei rifiuti indifferenziati
c)   Per i rifiuti indifferenziati utilizzare almeno due sacchetti, uno dentro l’altro
d)   Adeguata chiusura del sacco dell’indifferenziato, non toccare con le mani, non schiacciare il sacco, evitare l’accesso ad animali
e)   Conferimento della raccolta differenziata e dell’indifferenziato secondo le modalità in vigore
sul territorio
 
 
1.2.2  DPI  prodotti  dalle  utenze  produttive  assimilate  alle  utenze  domestiche  (anche  a seguito  di specifiche ordinanze regionali)
Per le utenze assimilate alle utenze domestiche si farà riferimento ai criteri di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’ISS e dallo SNPA, nonché delle specifiche disposizioni individuate dall’autorità territorialmente competente.
Sono, a tal riguardo, fatte salve eventuali diverse classificazioni individuate dalle autorità territorialmente competenti attraverso lo strumento dell’ordinanza ex articolo 191 del d.lgs. n.
152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
 
 
1.2.3 DPI prodotti dalle utenze produttive non assimilate alle utenze domestiche
Le utenze produttive, in via generale, non sono assimilabili ai reparti delle strutture sanitarie, anche se non è possibile escludere a priori il rischio di presenza di casi di soggetti positivi non ancora diagnosticati.
Si ritiene che la classificazione più corretta per i DPI usati e divenuti rifiuti, prodotti da utenze del sistema produttivo che non siano assimilate a quelle domestiche sulla base dei regolamenti comunali di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, sia da ricercare nel sub capitolo 1502. Si ritiene, altresì, utile specificare che l’assegnazione del codice EER più opportuno dovrà essere effettuata dal produttore valutando la potenzialità del rischio infettivo associato ai propri rifiuti. Solo ove sia possibile, escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle informazioni e delle evidenze disponibili il potenziale rischio infettivo, sarà possibile procedere alla identificazione del rifiuto attraverso il codice EER 15 02 03.
A tal fine alcuni elementi di valutazione finalizzati all’esclusione del potenziale rischio infettivo posso essere rappresentati:
•   dal monitoraggio dei casi di positività al virus dei lavoratori dell’unità locale dell’impresa negli ultimi 15 giorni;
•   dall’utilizzo di sistemi di sterilizzazione dei rifiuti;

•   dalla possibilità di sviluppare, qualora effettivamente applicabili, procedure di quarantena interna dei rifiuti presso il luogo di produzione per un periodo di tempo adeguato da valutare in accordo con l’ISS, al fine di garantire l’effettivo abbattimento della carica virale. Alcuni riferimenti bibliografici sembrano indicare che questa possa essere un’opzione attuabile.
 
 
1.2.4 DPI prodotti dalle strutture sanitarie
Per la classificazione dei rifiuti di DPI prodotti dalle strutture sanitarie si fa riferimento a quanto previsto dal DPR 254/2003 e dalle Circolari del Ministero della Salute. Ad esempio, la Circolare prot.
5443 del 22 febbraio 2020, ha fornito indicazioni e chiarimenti, tra l’altro, in merito alla puliziadi ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 evidenziando che “tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.” In tal caso la circolare chiarisce che i rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).

..OMISSIS

Fonte: ISPRA

SCARICA IL RAPPORTO ISPRA

ReCaptcha

Questo servizio Google viene utilizzato per proteggere i moduli Web del nostro sito Web e richiesto se si desidera contattarci. Accettandolo, accetti l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics è un servizio utilizzato sul nostro sito Web che tiene traccia, segnala il traffico e misura il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del nostro sito Web per consentirci di migliorarlo e fornire servizi migliori.

YouTube

I video integrati forniti da YouTube sono utilizzati sul nostro sito Web. Accettando di guardarli accetti le norme sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Ad

Il nostro sito Web utilizza Google Ads per visualizzare contenuti pubblicitari. Accettandolo, si accetta l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it